dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Art.1129 cc ed amministratore in regime di prorogatio

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Il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale, previsto dall’art. 1129 del codice civile,  non può essere esperito nei confronti dell’amministratore in regime di prorogatio imperii,  per la considerazione (da ultimo ribadita anche da Corte d’Appello di Lecce sez. II n. 21/12/2021) per cui non è più in carica.  La domanda di revoca, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

 

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Decreto di rigetto n. cronol. 5864/2023 del 23/10/2023

N. R.G. 16122/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale
Composto dai seguenti Magistrati
Dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente
Dott.ssa Anna Multari Giudice rel.
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli Giudice
Nella causa tra
F. V. , V. V.  ed E. V.  con il patrocinio dell’Avv. N. L.
e
F. G. con il patrocinio dell’Avv. Vito Sola
Ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Premesso che con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza F. V., V. V.  Ed E. V. adivano l’intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni nei confronti di F.  G.: “l’Ill.mo Presidente del Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio Voglia, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma undici, revocare l’Amministratore del Condominio di Piazza I. n. 11 F.  G.   e per conseguenza, Voglia nominare un Amministratore giudiziario che possa supplire alle esigenze del Condominio di Piazza I.  n. 11 e che possa provvedere secondo le norme di legge ad amministrare il Condominio stesso che versa in una situazione molto grave.
Con riserva di dedurre ulteriormente e produrre altra documentazione in relazione alle eventuali difese della controparte. Con vittoria di spese, compensi di difesa oltre maggiorazione delle spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.”;
premesso che si costituiva il resistente eccependo l’inammissibilità della domanda di revoca nei propri confronti trovandosi in regime di prorogatio imperii, essendo stato nominato in data 6.3.2018 e non essendo stato poi più riconfermato;
premesso che il ricorrente rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale, in rito respingere il ricorso ex adverso notificato in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”;

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi che il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale non può essere esperito nei confronti dell’amministratore in prorogatio imperii per la considerazione (da ultimo ribadita anche da Corte d’Appello di Lecce sez. II n. 21/12/2021) per cui non è più in carica. Decorso il termine di cui all’art. 1129 comma 10 c.c, infatti, gli unici atti cui è tenuto l’amministratore il cui incarico sia ormai cessato sono quelli di cui all’art. 1129 comma 8 c.c.
La domanda di revoca, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di nomina di un nuovo amministratore condominiale deve precisarsi quanto segue.
La stessa, diversamente dalla domanda di revoca che secondo quanto disposto dall’art. 64 disp. att. c.c. deve instaurarsi nei confronti dell’amministratore condominiale (dunque personalmente e non nella proprietà qualità di rappresentante dei condomini) doveva essere introdotta nei confronti di tutti i condomini.
Invero, però, nel caso di specie, non solo i ricorrenti non hanno notificato il ricorso agli altri condomini ma, ciò che pur essendo una questione di merito risulta assorbente, non hanno dato prova dell’avvenuta convocazione di almeno due assemblee condominiali in modo tale da dimostrare l’impossibilità del Condominio di autodeterminarsi sul punto, essendo comunque la nomina giudiziale extrema ratio.
Facendo dunque applicazione del principio della ragione più liquida, come condivisibilmente affermato dalla Corte di legittimità, il profilo dell’evidenza può essere sostituito a quello dell’ordine di trattazione delle questioni ex art. 276 c.p.c. (inter alia, Cass., Sez. V, n. 11458/2018, sez. III n. 26214/2022) con conseguente rigetto senza previa integrazione del contraddittorio con tutti i condomini. Anche la domanda relativa alla nomina del nuovo amministratore deve essere pertanto respinta.
La regolazione delle spese di lite tra le parti segue il principio di soccombenza (Cass. sez. VI, n. 26135/2021). Le spese vengono dunque liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e qualità dell’attività difensiva prestata e poste solidalmente a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti solidalmente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 2.336 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi
Così è deciso nella camera di consiglio del 18.10.2023
Il Presidente
dott. Lorenzo Pontecorvo

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