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Immobile in comproprietà ed oneri condominiali

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In caso di comproprietà di un appartamento in Condominio i proprietari sono responsabili in solido per i debiti condominiali. Il Condominio potrà rivolgersi indifferentemente nei confronti del singolo proprietario per ottenere l’intero pagamento degli oneri condominiali dovuti. Tuttavia è fatta salva la possibilità del singolo di rivalersi nei confronti degli altri comproprietari.

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SENTENZA 6786/12

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice monocratico, la dott.ssa Sabrina Bocconcello, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 54050/2010 promossa con atto di citazione notificato il 03.08.2010

DA

Condominio di Via (…), Milano elettivamente domiciliato in Milano (MI), Via (…), presso lo Studio degli Avv.ti R.C. e I.D’O., che lo rappresentano e difendono, in virtù della delega a margine dell’atto di citazione

                                                                                                       – ATTORE –

CONTRO

Sig. A.P. elettivamente domiciliato in Milano, Via (…) presso lo studio dell’Avv. N.M. che lo rappresenta e difende, in forza della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa

                                                                                               – CONVENUTO –

CONTRO

Sig.ra G.F. elettivamente domiciliata in Milano, Via (…) presso lo studio dell’Avv. P.D. che la rappresenta e difende in forza della procura in calce alla memoria difensiva di costituzione

                                                                                 – TERZO CHIAMATO –

CONTRO

N.F., G.S. e G.S.

– TERZI CHIAMATI CONTUMACI –

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 03.08.2010 il Condominio di Via (…), Milano conveniva  in giudizio innanzi il Tribunale di Milano il Sig. A.P. per sentirlo condannare, accertato che il convenuto è debitore, nei confronti del Condominio attore, per i titoli dedotti in giudizio, al pagamento dell’importo di Euro 10.518,36, oltre interessi legali e  rivalutazioni monetaria, dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo.

In data 25.11.2010 si costituiva in Cancelleria il Sig. P. chiedendo in via preliminare la chiamata in causa dei Sig.ri N.F., G.S. e G.F. quali comproprietari dell’immobile e chiedendo che, riconosciuta la sola responsabilità pro quota del convenuto, i restanti comproprietari dell’immobile fossero condannati a saldare quanto di loro spettanza; in via riconvenzionale chiedeva che fosse dichiarata la solidarietà dell’obbligazione e la condanna in solido anche dei comproprietari terzi chiamati. Autorizzata la chiamata in causa dei Sig.ri N.F., G.S.,  G.S. e G.F, la prima udienza si teneva in data 21.04.2011 ove parte attrice si opponeva alle avversarie deduzioni e  chiedeva termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Parte convenuta dava atto che le notifiche ai terzi chiamati non erano andate a buon fine e chiedeva al Giudice di essere autorizzata a rinotificare. Il Giudice autorizzava la rinotifica dell’atto ai terzi chiamati e rinviava la causa al 07.11.2011. All’udienza fissata si costituiva la terza chiamata la Sig.ra F. con comparsa chiedendo il rigetto delle avversarie domande previa declaratoria di nullità della delibera assembleare del 20.05.2010 per omessa comunicazione della convocazione; parte attrice si opponeva e chiedeva termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. a cui si associava anche parte convenuta. Il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa al 07.02.2012. All’udienza fissata parte attrice insisteva per la concessione dell’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. chiedendo altresì  che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, parte convenuta si opponeva alla richiesta. Il Giudice rigettava l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e rinviava su istanza congiunta delle parti la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 04.06.2012.

A seguito della discussione, all’udienza del 6.6.2012 viene data lettura della presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio lamenta il mancato pagamento di oneri condominiali relativi all’immobile di proprietà del convenuto e dei terzi chiamati, di cui chiede il pagamento ad uno dei comproprietari, il Sig. P.

Il convenuto P. assume di non essere tenuto al pagamento dell’intero importo richiesto da Condominio  essendo comproprietario con i Sig.ri S., F., e F. di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa per la condanna pro quota e/o in solido. La terza chiamata F. si è costituita chiedendo il rigetto delle domande per mancata informazione da parte del comproprietario in relazione alle spese condominiali ed all’assemblea nonché per nullità della delibera del 20.5.2010 per mancata convocazione alla delibera de quo. Non si costituivano i terzi chiamati N.F., G.S. e G.S. che quindi vengono dichiarati contumaci.

Si rende necessario statuire dapprima in relazione alla dedotta nullità della delibera del 20.5.2010 per cui il Condominio chiede il pagamento al convenuto degli oneri condominiali posto che la eventuale dichiarazione di nullità comporterebbe l’assorbimento di ogni ulteriore statuizione nel merito.

Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che l’inosservanza di una delle prescrizioni previste dalla legge per la convocazione dell’assemblea comporta la annullabilità della delibera, che può essere fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti ai sensi dell’art. 1137 c.c.. Nel caso de quo, la terza chiamata in chiede la nullità della delibera e non la annullabilità della stessa con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento e l’eventuale richiesta di annullabilità della stessa risulterebbe inammissibile perché tardivamente proposta. Posta quindi la validità e l’efficacia della delibera del 20.5.2010 per la quale il Condominio chiede la condanna del convenuto al pagamento degli oneri condominiali relativi all’immobile di cui è comproprietario, quanto al merito della domanda del Condominio attore si rileva quanto segue. Deve evidenziarsi che, contrariamente all’assunto di parte convenuta, la questione decisa dalle sezioni unite con la sentenza 9148/2008 – che afferma la natura parziaria della responsabilità dei condomini – investe la sola natura della responsabilità dei singoli condomini in ordine alle obbligazioni contratte dal rappresentante del Condominio verso i terzi e il dictum da esse enunciato si risolve nell’affermazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell’amministratore quale rappresentante  dei condomini in relazione ad un’obbligazione contrattuale dallo stesso stipulata, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l’intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno.

La questione da esaminarsi in questa sede invece riguarda un caso diverso, ossia in tema di comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti alla contitolarità pro indiviso di un appartamento facente parte di un Condominio, ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che in tema di comunione ordinaria, i comproprietari, come condebitori di un’obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in solido nei confronti del creditore, a meno che dal titolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione generale dell’art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla normativa sulla comproprietà.

Pertanto l’obbligazione relativa alle spese condominiali incombenti sui comproprietari pro indiviso di un appartamento ha carattere solidale, sia perché l’obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell’immobile, sia perché i comunisti pro indiviso di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini.

Infatti “i comproprietari pro indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali, un’ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto il Condominio” (cfr Cass. 355/1970).

A tale conclusione si giunge facendo leva sull’art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le spese vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare, considerata nella sua unitarietà e sull’art. 67 disp. att. c.c., ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, questa hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea condominiale.

Deve pertanto ritenersi che il convenuto ed i terzi  chiamati, tutti pacificamente comproprietari della unità immobiliare sita nel Condominio attore, in assenza di prova diversa, sono tenuti in solido, nei confronti del Condominio stesso, al pagamento degli oneri condominiali di cui alla delibera del 20.5.2010.

Ciò posto va detto che poiché è pacifico che la solidarietà passiva persegue la finalità di rafforzare il credito consentendo al creditore di scegliere a quale condebitore chiedere l’adempimento dell’intera prestazione, correttamente il Condominio attore ha formulato la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali de quo ad un solo dei comproprietari Sig. P., che quindi deve essere condannato al pagamento per conto di tutti i condebitori: stante la solidarietà ai sensi dell’art. 1299 c.c. il debitore in solido, che ha pagato l’intero debito, può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, ma – si ribadisce – solo allorquando avrà pagato al creditore.

Nessuna contestazione è stata mossa in ordine al quantum richiesto, pertanto il Sig. P. è tenuto al pagamento in favore del Condominio della somma di Euro 10.518,36 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

Quanto infine al dedotto inadempimento del Sig. P. così come lamentato dalla terza chiamata, la domanda non può trovare accoglimento poiché non risulta provato l’inadempimento né vi è prova in atti dell’esistenza di un accordo che legittimasse la terza chiamata alla richiesta di adempimento da parte del P.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, tenuto conto della solidarietà passiva, a carico solidale del convenuto e dei terzi chiamati come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa promossa tra le parti di cui in epigrafe:

– accertato che i sigg. A.P., G.F., N.F., G.S. e G.S. quali comproprietari dell’immobile sito in via (…) Milano sono tenuti in solido quali debitori solidali al pagamento degli oneri condominiali di cui al detto immobile.

– accertato che il sig. A.P. è uno dei co–debitori solidali conseguentemente egli è tenuto nei confronti del Condominio attore al pagamento dell’importo di Euro 10.518,36 = oltre interessi legali.

– condanna il sig. A.P. al pagamento in favore del Condominio attore della somma di Euro 10.518,36 = oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

– rigetta ogni ulteriore domanda.

– condanna il convenuto P. ed i terzi chiamati G.F., N.,F., G.S. e G.S. in via solidale al pagamento in favore del Condominio attore delle spese di lite, che liquida in Euro 266,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.600,00 per onorari, oltre accessori di legge.

– Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano il 6 Giugno 2012

IL GIUDICE  

(Dott.ssa Sabrina Bocconcello)

 

Depositata in Cancelleria il 6 Giugno 2012

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