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Mancata prova della notifica ed inammissibilita’ del ricorso per cassazione

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Il ricorso per cassazione va dichiarato  inammissibile se la parte ricorrente non dimostra per tempo l’avvenuta rituale notifica del ricorso. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito dell’avviso di ricevimento.  Costituisce principio consolidato quello per cui la prova  dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non piò essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793).  La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione  è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

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8641/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Pietro Campanile                                                               Presidente –

Giuseppe Locatelli                                                             Consigliere –

Roberta Crucitti                                                                 Consigliere –

Andreina Giudicepietro                                                     Consigliere –

Luigi D’Orazio                                                                    Consigliere Rel. –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23294/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante  pro tempore, legalmente  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,. Nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege.

ricorrente 

contro

Icom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

intimata

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 96/08/2011, depositata il 13 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio

RITENUTO IN FATT0

1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Icom s.rl., per l’anno 2005, rilevando l’esistenza di ricavi non contabilizzati, attraverso contratti di compravendita in cui, tra l’altro, il valore del mutuo concesso agli acquirenti era di molto superiore al valore degli immobili oggetto dei contratti.

2.La commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate che aveva accolto il ricorso della contribuente, rilevando che il solo scostamento del prezzo dichiarato rispetto al “valore normale” non era sufficiente a suffragare l’avviso di accertamento e che non ci erano altri elementi idonei a confortare la prova presuntiva. In particolare, la Commissione regionale escludeva ogni rilevanza alla circostanza che l’importo dei mutui corrisposti agli acquirenti fosse di molto superiore al valore degli immobili indicati nei contratti, ben potendo le banche erogare anche finanziamenti superiori al valore dei beni, per conoscenza diretta del cliente o per aver ricevuto ulteriori garanzie anche da parte di terzi, per far fronte alle spese notarili, alle imposte, all’arredamento ed a costi per modifiche agli immobili

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4.La società non ha svolto attività difensiva.

5. L’udienza camerale è stata fissata il 27-2-2019.

6. L’Agenzia delle entrate, con atto depositato il 18-2-2019, ha presentato istanza di rimessione in termini “affinché venga concesso termine per rinnovare la notifica del ricorso ovvero, solo in subordine, produrre la copia della cartolina di ritorno della notifica effettuata con la raccomandata posta indicata in premessa, sempre ove trasmessa dalle Poste Italiane”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “, in quanto la Commissione regionale non ha valorizzato gli elementi indiziari forniti, costituiti, oltre che dallo scostamento del valore degli immobili venduti dal valore OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), anche dalla perizia tecnica sui beni espletata dall’Ing. Bernasconi, dalla differenza tra i minori prezzi di vendita dichiarati ed i maggiori importi dei mutui richiesti dagli acquirenti, da una anomala oscillazione dei prezzi tra appartamenti situati al piano terreno e quelli situati agli ultimi piani.
  2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione dell’art. 39 comma 1, lettera d d.p.r. 600/1973, dell’art. 54 d.p.r. 633/1972 e dell’art. 35 del d.l. 223/2006, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto del valore dei mutui superiori a quello degli immobili oggetto di compravendita ed ha esaminato gli elementi presuntivi in modo atomistico, senza una lettura complessiva degli stessi.
  3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.Invero, l’Agenzia delle entrate ha provveduto alla spedizione per la notifica del ricorso per cassazione in data 9-10-2012. Successivamente, a distanza di oltre sei anni, in data 17-1-2019 e, successivamente, in data 12-2-2019, l’Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto a Poste Italiane s.p.a. “il duplicato della ricevuta di ritorno dell’atto giudiziario spedito con raccomandata n. ….”

4.1. Costituisce principio consolidato in questa Corte quello per cui la prova  dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793).

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione  è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., purché offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso.

Nella specie, però, l’Avvocatura Generale si è attivata a chiedere il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione del ricorso per cassazione, senza verificare, il precedenza, la sorte del plico postale-

4.2. Nè può essere accolta l’istanza di rinvio dell’udienza, al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorni, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost.. Infatti, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. , 28 aprile 20111, n. 9453): 4.3. Inoltre, per questa Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanza eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass.. Sez. Un., 14 luglio 2016, n. 14594; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352).

Neppure questo adempimento è stato rispettato dalla ricorrente.

5. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva svolta dalla controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2019

IL PRESIDENTE

Pietro Campanile

 

 

Depositato in Cancelleria

Oggi 28 mar. 2019

 

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