2015

Il Giudice di Pace di Roma annulla un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma in quanto la stessa reca delle frasi già predisposte e risulta adattabile ad altri ricorsi. La norma infatti prevede che l’ordinanza prefettizia sia “motivata”. La predetta ordinanza, in mancanza di indicazione delle motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso al Prefetto, è soggetta all’annullamento da parte dell’autorità giudiziaria.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 86033/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Giudice di Pace, Dott.ssa Alessandra Capizzano, nella causa NRG 108440/2009 vertente tra
M.V. elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, come in atti
PARTE RICORRENTE
PREFETTURA DI ROMA, domiciliata presso l’Avvocatura comunale, rappresentata e difesa come in atti
OPPOSTO COSTITUITO
Oggetto: Ricorso ex art. 22 L. 689/81 avverso il provvedimento n. O.I. 91080002784
Conclusioni: come in atti
Visto gli articoli di legge, ha pronunciato
SENTENZA
Dando lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza dell’8.11.2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fiondato e pertanto va accolto.
Va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, in considerazione che questo Giudice fa proprie le argomentazioni e le deduzioni di cui al ricorso, sufficientemente provate.
Nel caso di specie, l’atto prefettizio impugnato, facendo solo un generico riferimento ai motivi addotti da parte ricorrente senza specificarli e senza meno specificarne l’eventuale infondatezza, reca delle frasi già predisposte ed adattabili ad altri ricorsi di contenuto generico.
In realtà, l’ordinanza “motivata”, perché sia tale, deve precisare espressamente le motivazioni che hanno indotto al rigetto del ricorso (e non le motivazioni che hanno condotto alla proposizione dello stesso il ricorrente), nel rispetto di quanto sancito dall’art. 18 della legge 24.11.81 n. 689 (vedi anche Cass. 519/2005).
Inoltre, nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l’avvenuto pagamento del verbale presupposto da parte del proprietario del veicolo oggetto di sanzione indicata nel verbale presupposto, allo stesso notificato, al provvedimento che s’impugna;
In effetti, dalle risultanze istruttorie si rileva che l’obbligazione da cui scaturisce il provvedimento che qui si impugna è stata estinta mediante il dovuto adempimento; circostanza provata per tabulas; talché l’atto oggi gravato è carente di presupposto, nonché privo di possibilità giuridica, inefficace.
Le ulteriori doglianze restano assorbite da queste sopraesposte.
Pertanto non possono meritare accoglimento le eccezioni di parte opposta. Le spese seguono la soccombenza che si quantificano come da dispositivo, valutata, altresì l’attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta come in epigrafe, così provvede:
1)Annulla il provvedimento impugnato
2)Dichiara le spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 100,00 (cento/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Roma 08.11.2013
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Alessandra Capizzano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 9.12.2015
