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Art. 126 bis del Codice della Strada

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Il Giudice di Pace di Roma ribadisce con sentenza che non è necessaria la comunicazione dei dati personali del conducente del veicolo nell’ipotesi in cui avverso il verbale sotteso è pendente giudizio teso a farne dichiarare l’illegittimità (articolo 126 bis del Codice della Strada).

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SENTENZA N. 34453/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
– Sez. VI Civile –

in persona del Giudice Dott. Attilio Pittelli, ha pronunciato la seguente

                                                             SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33644/2011 del R.G., vertente

tra

P.G. elettivamente domiciliata in Roma Via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
e
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;
– resistente contumace –
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso il verbale n. 1810004033;
CONCLUSIONI: come da verbale e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 22 L. 689/1981, il ricorrente di cui all’intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, deducendone l’illegittimità perché riferente al verbale n. 13101757152, ritualmente impugnato avanti al Giudice di Pace di Roma.
Il Comune di Roma rimaneva contumace.
Dopo la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.
Il ricorrente ha provato di aver impugnato, avanti al Giudice di Pace di Roma, il verbale n. 13101757152 che costituisce atto presupposto del verbale oggi opposto, iscritto al R.G. n. 150913/10, Giudice Dott. Mazzetti, con prossima udienza il 31.5.2012.
Pertanto, il provvedimento impugnato, emesso per violazione dell’art. 126 bis del Codice della Strada per omessa comunicazione dei dati personali del conducente del veicolo sanzionato con il verbale suddetto, deve essere annullato in quanto non doveva essere emesso prima della conclusione del giudizio sull’atto presupposto pendente avanti al Giudice di Roma, ex art. 126 bis, n. 2, del Codice della Strada.
Per i motivi suddetti il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato; condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del legale antistatario, che liquida in euro 33,00 per spese ed euro 120,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma li 02.04.2012

                                                                                            Il Giudice
Dott. Attilio Pittelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 16.4.2012

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