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Condominio e competenza territoriale

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Il Tribunale competente a conoscere del contratto concluso con un professionista da un amministratore di Condominio è quello competente per territorio in relazione all’ubicazione del Condominio. Infatti nel caso di specie si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (cfr., tra le tante, Cassazione civile 22 maggio 2015 n. 10679).

 

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SENTENZA n. 1812/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Messa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2016 pendente

TRA

CONDOMINIO DI VIA XXXXXXXXXX IN ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola in virtù di mandato in calce all’atto di citazione

                                                                                                                         opponente

E

BANCA XXXXXXXXXXX (già Banca XXXXXXXXXX), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. E.F. in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

                                                                                                                         convenuto

 

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come trascritte nel verbale di udienza del 20 ottobre 2017.

 

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 1720/2015 il Tribunale di Tivoli ha ingiunto al Condominio di Via XXXXXXXX in Roma, il pagamento, in favore della Banca XXXXXXXX (già Banca XXXXXXX) della somma di euro 17.682,50 oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Il tutto in virtù di cessione del credito vantato dalla XXXXXX s.r.l. nei confronti del Condominio ingiunto, regolarmente notificata ad opera della banca cessionaria.

Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione il Condomino il quale ha eccepito, tra le altre, l’incompetenza per territorio del giudice adito con il ricorso monitorio, per essere, invece, competente il Tribunale di Roma quale foro inderogabile del consumatore.

L’opponente ha, infatti, eccepito che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente gestore sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore.

Ciò in quanto l’amministratore agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini che sono, appunto, persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

L’eccezione è fondata.

E’ consolidato in giurisprudenza, l’orientamento secondo il quale al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (cfr., tra le tante, Cassazione civile 22 maggio 2015 n. 10679).

Il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere revocato, in quanto emesso da giudice incompetente.

Sussistono giustificati motivi di equità in considerazione del recente sviluppo dell’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la figura giuridica di consumatore anche al Condominio, per compensare  interamente le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2016, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi provvede:

 

-A- revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-B- dichiara l’incompetenza del Tribunale di Tivoli, in favore di quella del Tribunale di Roma;

-C- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione della controversia innanzi al giudice territorialmente competente;

-D- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

 

Tivoli, 20 ottobre 2017

Il Giudice

            Maria Luisa Messa

sentenza 1812.2017 Tribunale di Tivoli

 

 

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