2014
Il soggetto che attesta una falsa revisione di autoveicoli, rilasciando il relativo tagliando di revisione, risponde del reato di cui all’art. 479 del codice penale.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 47011/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro – Consigliere
Dott. PALLA Stefano – Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto l’11.11.2009 da:
AR. SI. , nato a (OMESSO);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2 novembre 2009.
Letta la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO,
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del 12 dicembre 2006, con la quale il Tribunale di Livorno aveva dichiarato Ar. Si. colpevole del reato sub B), ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 2, articoli 110 e 479 c.p., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso tra loro nella qualità di cui sopra, rilasciando il tagliando di revisione (OMESSO) all’autocarro tg. (OMESSO) nonostante fosse sprovvisto della maniglia della portiera, il freno posteriore destro fosse funzionante al 54% avesse i perni ammortizzatori asse usurati, ovvero lo specchietto retrovisore esterno sinistro impropriamente fissato e presentasse fratture su ambedue i lati del telaio nella zona posteriore, attestavano falsamente la regolarità della revisione; e, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusa la contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con i benefici di legge, lo aveva, invece, assolto dal reato di truffa sub A).
Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali in tema di diritto alla prova contraria, ai sensi dell’articolo 438 c.p.p., comma 5, e articolo 194 c.p.p. nonché difetto di motivazione in ordine alla nullità dell’ordinanza del GUP e conseguente inutilizzabilità della testimonianza assunta.
Si duole, in proposito, che nessuna motivazione il giudice di appello abbia reso sull’eccezione di rito sollevata in sede di gravame, con riguardo alla produzione documentale offerta per contestare la testimonianza assunta nel rito abbreviato, al fine di dimostrare l’efficacia dell’impianto frenante dell’autocarro e mettere così in dubbio la validità degli accertamenti della Motorizzazione Civile, cui aveva fatto riferimento il teste escusso. Nessuna motivazione era stata, comunque, resa sull’eccezione di nullità dell’ordinanza del GUP;
il secondo motivo eccepisce inutilizzabilità del documento della stessa Motorizzazione attestante i difetti del veicolo revisionato per violazione del principio del contradditorio nell’assunzione di una prova ontologicamente irripetibile, con violazione degli articoli 191, 350 e 526 c.p.p. e articolo 111 Cost.. I pretesi difetti erano stati accertati due giorni dopo la revisione, peraltro con accertamento tecnico al quale l’imputato non era stato ammesso, donde l’inutilizzabilità della relativa indagine, a parte il rilevo che gli stessi guasti avrebbero ben potuto manifestarsi dopo la revisione.
Il terzo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione ed il quarto mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
2. – I primi due motivi – esaminabili congiuntamente stante l’identità di logica contestativa che li anima – si collocano in area assai prossima all’inammissibilità. Attengono, invero, al profilo non pertinente, siccome estraneo al fondamento delle valutazioni del giudice de quo. Ed invero, ogni questione riguardante il profilo di accertamento relativo all’efficienza dell’impianto frenante era ultroneo, posto che la falsità dell’attestazione ascritta all’imputato, in ordine all’idoneità dell’automezzo a superare positivamente la verifica della revisione, è stata affermata sulla base di due circostanze pacifiche e non contestate dello stesso ricorrente, ovvero che il camion fosse privo di una maniglia della portiera lato guida e che uno specchietto retrovisore fosse attaccato al relativo supporto con nastro adesivo, e dunque in condizioni tali da non poter superare il controllo di revisione.
4. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 20 dicembre 2011

