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Lavoro straordinario non espressamente autorizzato

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Il lavoro straordinario può essere retribuito anche ove non sia esplicitamente previsto dal contratto. Qualora il lavoro eccedente l’orario contrattualmente stabilito non sia autorizzato dal preposto ufficio, in conformità ai principi generali vigenti in materia di interpretazione delle clausole contrattuali (artt. 1362 e seguenti c.c.), al lavoratore spetterà la retribuzione. L’autorizzazione può essere esplicita o risultare da comportamenti concludenti ed essere, quindi, implicita (cfr. Tribunale di Roma sent. n. 2368/05). Difatti, ex art.1362 2° comma c.c., deve essere valorizzato anche il comportamento tenuto dalle parti successivo alla conclusione del contratto. Ciò detto al lavoratore spetterà il riconoscimento della retribuzione e delle differenze contributive erroneamente non corrisposte per il lavoro straordinario implicitamente autorizzato dal responsabile dell’ufficio.

 

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SENTENZA n. 22/2017

 

TRIBUNALE DI PARMA

– Sezione Lavoro –

Nella causa n. 112/2016 R.G.

R.S.   22/2017

Cron.   251/17

controversia promossa da

– (Avv.                                   );

-RICORRENTE-

contro

POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante p.t. – (Avv.ti                           e                     );

-RESISTENTE-

e nei confronti di

INPS – (Avv.                     )

-RESISTENTE-

avente ad oggetto: accertamento diritto a differenze retributive e contributive dovute per prestazioni straordinarie, regolarizzazione previdenziale;

*********

All’udienza del 27/01/2017, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali, su invito del Giudice, discutono la causa, riportandosi ai propri atti ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

IL GL

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione, decide la causa come da dispositivo ed emetta la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’artt. 281 sexies e 429 c.p.c.

OSSERVA

In data 3 febbraio 2016 la sig.ra             , con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Poste Italiane spa, sua datrice di lavoro, nonché l’Inps, chiedendo all’intestato Tribunale di condannare Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore di euro 6.096,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dovuto al saldo, per n. 433,30 ore di lavoro straordinario da lei effettuate e non retribuite. La ricorrente ha altresì chiesto nel corpo dell’atto introduttivo della presente vertenza (cfr. pagg. 4 e 5) la regolarizzazione della sua posizione contributiva, alla luce della condanna di Poste Italiane s.p.a. da lei richiesta in via principale, il tutto con vittoria di spese di lite.

Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, datato 18/02/2016, si è ritualmente costituita in giudizio, con deposito memoria ex. art. 416 c.p.c., Poste Italiane spa chiedendo all’intestato Tribunale, in via principale, di rigettare il ricorso de quo in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, nell’ipotesi in cui codesto Giudice ritenga fondato il ricorso dell’odierna ricorrente, di ritenere dovuta alla sig.ra                 la somma di euro 5.772,88; con vittoria di spese di lite.

Anche l’Inps, si è ritualmente costituito in giudizio, con deposito di memoria ex art. 416 c.p.c., chiedendo all’intestato Tribunale, nell’ipotesi di accertamento e dichiarazione della fondatezza delle pretese avanzate dalla sig.ra       , di condannare Poste Italiane spa alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nella misura prevista ex lege, anche con riferimento a sanzioni ed accessori, da quantificarsi all’esito del presente giudizio; con vittoria di spese di lite.

La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti ed, infine, è stata rinviata all’odierna udienza per discussione.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il tribunale, che il ricorso dalla sig.ra                       appare meritevole di accoglimento.

Secondo l’art. 31 del CCNL per il personale non dirigente delle Poste Italiane spa: “E’ considerato straordinario il lavoro eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dell’ufficio/unità di appartenenza per accertare esigenze di servizio e registrato come tale, anche in conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 29, nei sistemi di documentazione dell’orario di lavoro.”

Dalla lettura della norma innanzi richiamata emerge che il lavoro straordinario, per essere considerato tale, deve essere autorizzato da parte del preposto all’ufficio.

Tale autorizzazione, ad avviso dello scrivente Giudice, in conformità ai principi generali vigenti in materia di interpretazione delle clausole contrattuali (artt. 1362 e seguenti c.c.) può essere esplicita o risultare da comportamenti concludenti ed essere, quindi, implicita (in tal senso si veda anche Tribunale Roma, sentenza n. 2368/2005). Ed invero, l’art. 1362 comma 2° c.p.c. nell’interpretazione del contratto valorizza anche il comportamento tenuto dalle parti “anche posteriore alla conclusione del contratto”.

Nel caso in specie, Poste Italiane spa non ha mai autorizzato esplicitamente l’odierna ricorrente a svolgere ore di lavoro straordinario, ma ha sicuramente autorizzato in modo implicito il lavoro straordinario della sig.ra

Infatti, come emerge dai cartellini orari prodotti dalla sig.ra           sub. doc. 2, la stessa nel periodo oggetto di causa ha svolto ben 433,30 ore di lavoro straordinario (di cui solo 20,50 le sono state retribuite). E’, poi, incontestato tra le parti che l’effettuazione di tale lavoro straordinario sia avvenuta alla presenza del responsabile d’ufficio (direttore o vice direttore).

Il fatto che le ore di lavoro straordinario, oggetto di causa, siano state effettuate alla presenza del responsabile d’ufficio, senza alcuna rimostranza da parte sua, comporta un’implicita autorizzazione di tale lavoro.

Infatti, secondo l’art. 31 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane spa, è vietato al lavoratore di trattenersi nel posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario: tale divieto comporta che il responsabile dell’ufficio sia tenuto ad allontanare il dipendente qualora non debba prestare lavoro straordinario.

La sig.ra         non solo non è stai mai allontanata dall’ufficio, ma anzi svolgeva la sua prestazione lavorativa straordinaria alla presenza del responsabile d’ufficio, per assolvere ad incarichi da lui conferiti e, quindi, con la sua implicita approvazione.

Inoltre, deve rilevarsi che mai la sig.ra                  è stata soggetta a sanzioni per lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato, indubbiamente prolungato nel caso di specie. Sanzioni che la resistente, ove non avesse condiviso il comportamento della sig.ra                     , avrebbe potuto e dovuto erogare tenuto conto che Poste Italiane spa, quale datore di lavoro, attraverso la lettura dei cartellini e la RAM, era in grado di controllare l’orario di lavoro della sua dipendente.

Per tali ragioni si ritiene che la ricorrente sia sta autorizzata per facta concludenda a prestare lavoro straordinario e, pertanto, ha diritto alla retribuzione di tale lavoro.

Tale conclusione, per altro, è anche suffragata anche dal fatto che per le 20,50 ore di lavoro straordinario già retribuito alla ricorrente nel periodo oggetto di causa, Poste Italiane s.p.a. nulla allega, né comprova circa un’eventuale preventiva autorizzazione formale, a dimostrazione che tale autorizzazione potesse essere data anche implicitamente ed in modo informale.

Relativamente al quantum debeatur, da un lato la sig.ra               , ai sensi dell’art. 74 del CCNL di settore (doc. 4 allegato dalla ricorrente), ha calcolato il compenso per il lavoro straordinario a lei dovuto in euro 6.096,53, dall’altro lato, Poste Italiane spa ha calcolato il credito della sig.ra              in misura pari ad euro 5.777,88 tenuto conto che 20,50 ore di straordinario le erano già corrisposte alla ricorrente (cfr. cedolini paga doc. 4 di parte resistente).

A fronte di tale difformità di calcoli, all’udienza del 23.09.2016, lo scrivente Giudice ammetteva, con Ordinanza, una C.T.U. di natura contabile al fine di quantificare le differenze asseritamente spettanti alla ricorrente.

In data 30.09.2016 la ricorrente presentava istanza di modifica dell’Ordinanza del 23.09.2016, dichiarando di accertare e far propria la quantificazione del proprio credito operata da Poste Italiane s.p.a. e. per l’effetto, chiedendo all’intestato Tribunale di revocare la disposta CTU.

Alla luce delle suesposte considerazioni, Poste Italiane s.p.a. deve essere condanna a pagare alla sig.ra             la somma di euro 5.772,88 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, in applicazione dell’art.429 c.p.c.

In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, poi, Poste Italiane s.p.a. deve essere condannata a regolarizzale la posizione contributiva della ricorrente relativamente alla ore di straordinario da lei effettuate e rimaste impagate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto del valore della controversia, come indicato in atti ed operata la riduzione del 50% del compenso ai sensi dell’art. 4 del decreto citato.

P.Q.M.

Disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, cosi decide:

1) in accoglimento dello spiegato ricorso condanna Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della sig.ra       della somma di euro 5.772,88, a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

2) condanna, inoltre, Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante, p.t. a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra      alla luce di quanto statuito al capo 1 del presente dispositivo;

3) condanna, inoltre, Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante, p.t. a rifondere alla ricorrente le spese di lite , che si liquidano: in € 867,50 per la fase di studio della controversia, in € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 558,00 per la fase istruttoria e di trattazione della vertenza di € 770,00 per la relativa fase decisionale, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre ad 118,50 per anticipazioni non imponibili, al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;

4) condanna, infine, Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante, p.t. a rifondere all’INPS le spese di lite, che si liquidano: in € 867,50 per la fase di studio della controversia, in€ 370,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 558,00 per la fase istruttoria e di trattazione della vertenza ed in € 770,00 per la relativa fase decisionale, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge.

Parma, 27/01/2017

Il Giudice del Lavoro

dott. Roberto Pascarelli

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