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Opposizione a precetto. Limiti

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 Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato soltanto a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale. Quindi eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo non devono essere fatte valere nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma piuttosto con l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo.

 

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SENTENZA 3240/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA PERNA, funzione di giudice monocratico, letti gli art. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9896 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., riservata in decisione in data odierna all’esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente

TRA

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato A.F., che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;

                                                                                                                                              Parte Opponente

E

FALLIMENTO E.C. s.r.l., in persona del curatore dottor T.M., elettivamente domiciliato in Roma Via U. De Carolis 31, presso lo studio dell’avvocato Vito Sola che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Parte Opposta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificata in data 10 febbraio 2014 il Condominio (OMISSIS) ha convenuto il Fallimento E.C. s.r.l., davanti al Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l’atto di precetto notificato in data 28.01.2014 per la somma di € 14.717,19 in forza di sentenza n. 21861/2013 emessa dal Tribunale di Roma in data 2.11.2013, chiedendo dichiararsi la nullità e l’inefficacia dell’atto di precetto impugnato con vittoria di spese.

A sostegno della spiegata opposizione l’opponente ha sollevato questioni attinenti al merito della sentenza azionata. In particolare il Condominio ha eccepito la nullità della citazione ed ha contestato il fondamento della pretesa rilevando la genericità delle fatture e l’inesatto adempimento dei lavori eseguiti dalla E.C. s.r.l.

L’opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.

Devono infatti essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato.

E’ infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).

Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell’opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Condominio (OMISSIS), nei confronti di Fallimento E.C. s.r.l., così provvede:

1) DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione e per l’effetto RIGETTA la domanda;

2) CONDANNA la opponente Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., al rimborso delle spese di lite in favore del creditore opposto FALLIMENTO E.C. s.r.l. in persona del curatore, che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%. I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore avvocato Vito Sola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

Roma, all’udienza del 10 febbraio 2015

Il giudice

Barbara Perna

Depositato in Cancelleria

Roma lì 11/2/15

 

 

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