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Portalettere e sanzione disciplinare per negligenza

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Sanzione disciplinare: non è negligente il portalettere che non consegna tutti i prodotti postali

È illegittima la sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente se non riesce ad eseguire in maniera completa la prestazione per fatto imputabile alle direttive datoriali: l’assegnazione di un’area di consegna troppo vasta esclude la negligenza del portalettere che non riesce a consegnare tutti i prodotti postali è quanto stabilito dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 171 del 24 novembre 2021.

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Sentenza 171/2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro

 

in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO

all’udienza del 24 novembre 2021, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 540 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2019, vertente

TRA

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Crociani, Servizio Legale di Poste Italiane S.p.A., ed elettivamente domiciliata presso Poste Italiane S.p.A. Filiale di Grosseto Piazza F.lli Rosselli.

RICORRENTE

e

E., C.F. , nato a Grosseto il______ e residente in Via ____, Grosseto, rappresentato e difeso dall’ Avv. Vito Sola del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Grosseto alla Via dè Barberi 108, presso Confsalcom, giusta procura in atti telematici.

CONVENUTA

Oggetto: sanzione disciplinare.

– C O N C L U S I O N I –

Ricorrente: Voglia il Giudice del lavoro:

– dichiarare legittima la sanzione disciplinare da applicare da parte di Poste Italiane S.p.A. nei confronti del dipendente C  E. , nella misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari ad 1 giorno, per i fatti cui in premessa, o quella che sarà ritenuta di giustizia, ex artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 30.11.2017;

Condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze legali del presente giudizio”.

Convenuto: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, n funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, accertata la veridicità e la fondatezza di quanto premesso, in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l’illegittimità, e/o infondatezza, della sanzione disciplinare applicata dalla S.p.a. Poste Italiane al Sig. E.  C.  nella misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di un giorno per la presunta violazione degli artt. 2104-2105 c.c. e degli artt, 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 30.11.2017 e del Codice Etico; in ogni caso con vittoria di spese e compenso, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

FATTO E DIRITTO

  1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019 Poste Italiane S.p.A. ha rappresentato che il proprio dipendente C. E. non aveva provveduto a svolgere il servizio di recapito nel giorno 11.6.2019 con la dovuta diligenza, omettendo di recapitare 7 prioritari esteri, 2 prioritari nazionali e 13 invii a firma “come da rapportino palmare agli atti” (all. 6 e 7); ciò a fronte delle complessive consegne affidategli per quella giornata, pari a 15 recapiti esteri, 7 prioritari nazionali e 61 invii, lasciando quanto non consegnato sul tavolo nella stanza dei capisquadra portalettere. Il tutto come da addebito che costituisce all. 1 del ricorso.

Tanto premesso, la ricorrente ha avanzato richiesta di voler riconoscere la legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata ossia la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, ai sensi degli artt. 2104 e 2015 c.c. nonché degli artt. 52/55 del CCNL di comparto (doc. 3 ric.).

  1. Si è costituita in giudizio il convenuto, contestando nel merito la pretesa punitiva, negando in particolare l’addebitabilità della mancanza per stante la gravosità dell’impegno, in particolare dovuta alla “carenza di risorse umane, l’assenza per infortunio di una collega (Sig.ra V. A.) e l’aumento della mole di lavoro”.
  2. Rifiutata da pare ricorrente la proposta giudiziale di ridurre la sanzione al solo richiamo verbale (cfr. verbale del 3.12.2019), escussi i testimoni ammessi e acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

***

  1. Il ricorso è infondato.

4.1. Preliminarmente va detto che l’addebito disciplinare – che cristallizza i fatti contestati e che come tale risulta intangibile in corso di causa – non muove, nello specifico, un rimprovero per aver il portalettere lasciato quanto non recapitato sul tavolo dei capisquadra in violazione di una specifica disposizione in tal senso. Di tale comportamento (meramente descritto nella contestazione) la ricorrente non indica neppure la fonte (sia essa regolamentare o di prassi). Ad ogni modo, anche a voler estendere l’imputazione disciplinare anche a tale profilo, come la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso introduttivo – laddove ha rappresentato che il C. avrebbe dovuto lasciare i prodotti non consegnati in una casetta presso la sezione registrate, indicando le ragioni della mancata consegna – esso tuttavia non risulta adeguatamente comprovato all’esito dell’istruttoria svolta.

  1. Per quanto attiene al primo profilo, i riferimenti oggettivi risultano documentali e non contestati. In particolare deve confermarsi che al C. erano stati affidati 15 recapiti esteri, 7 prioritari nazionali e 61 invii, quindi complessivamente 83 recapiti (dal che si desume che quanto sul punto riferito dal teste di parte ricorrente, ovvero dal dipendente N. F. , colui che ha materialmente effettuato all’azienda la segnalazione circa la mancata completa consegna, non è corretto dal momento che il N. ha invece riferito in udienza che il C. avrebbe dovuto effettuare complessivamente 60 consegne a fronte di una media di 80 consegne giornaliere dei portalettere).

All’esito dell’istruttoria è emerso che il territorio di consegna assegnato al resistente è caratterizzato da aree a vocazione agricola con luoghi di consegna distanti tra loro. Sul punto anche il teste N. ha dichiarato che al C. è stato assegnato un “territorio vasto con significative percorrenze all’interno di zone di campagna, anche fuori dal Comune di Grosseto” (cfr. risposta del teste al cap. 6). La teste indicata da parte resistente, V. A., ha confermato sul medesimo punto il capitolo 1 della memoria di costituzione del C., precisando che per esperienza diretta “5 zone di cui 2 rurali per esperienza sono tante” (cfr. dichiarazioni della teste in risposta ai cap. 1 e 4). La teste V. ha poi confermato che ella quel giorno era assente dal lavoro per infortunio, dato addotto dal resistente a giustificazione del maggior aggravio di lavoro che si era ritrovato a svolgere. In merito – si ricorda – che il N.  ha riferito come la media di consegne dei portalettere è di 80 recapiti, mentre nello specifico al C. ne erano stati assegnati 83. Così stando le cose, a fronte di 22 complessive mancate consegne, non pare al Tribunale che la condotta del C. possa definirsi negligente al punto da meritare una risposta sanzionatoria come quella in concreto irrogatagli. Tanto più che l’azienda non ha specificato se le consegne dovessero seguire un certo ordine di importanza né quindi distinto all’interno della contestazione le mancate consegne sotto un profilo qualitativo, bensì

meramente quantitativo. Va tenuto poi in debito conto che la presenza di aree agricole con limiti di velocità, quali quelli indicati dal resistente (cfr. doc. nn. 2 e 3) e non contestati, ben potevano nello specifico di una giornata giustificare eventuali ritardi, data anche l’oggettiva, ricorrente, presenza di macchine agricole nelle aree in questione, che – notoriamente, come dedotto da parte resistente – rallentano gli altri veicoli, dilatando così i tempi di consegna. Nè la stessa media indicata dal teste Niccolai (80 consegne giornaliere) distingue peraltro tra aree urbane e inurbane o agricole.

Viene così meno la contestazione della violazione del codice etico, indicata nella contestazione del 15.7.2019 (all. 1 ric.) relativamente alla qualità, diligenza e professionalità del lavoratore.

  1. Come detto, la mancata consegna delle rimanenze nella sezione recapiti, e nello specifico dentro una apposita scatola (con riferimento in particolare ai prodotti esteri e prioritari non consegnati), e ancora la mancata giustificazione scritta sono profili che non stati espressamente contestati come mancanze di rilievo disciplinare nell’addebito sopra indicato. Peraltro l’istruttoria non ha neppure adeguatamente confermato l’esistenza di indicazioni in tal senso e anzi, con riferimento specifico alla detta scatola, è emerso che essa non era più in uso all’epoca dei fatti (sul punto, liberamente interrogato, il resistente ha pure lui affermato che la detta scatola “non c’era più da tempo e c’era la prassi di lasciare la posta sul tavolo; (…) solo in tempi recenti è stato introdotto l’obbligo di avvisare per iscritto” circa le ragioni delle mancate consegne; cfr. verbale interrogatorio libero del 19.11.2019).
  2. Deve conseguentemente riconoscersi la non imputabilità delle contestazioni mosse al C.. Con il che deve ritenersi esclusa la configurabilità della violazione dei sopra citati articoli del CCNL invocati da parte ricorrente, non potendosi affermare che il convenuto abbia violato i principi dettati dall’art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore

di lavoro) e 2105 c.c. (obbligo di fedeltà), richiamati dagli artt. 52 e ss. del CCNL del 14 aprile 2011. La sanzione disciplinare applicata risulta quindi illegittima.

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi per i compensi per l’attività forense di cui al D.M.10.3.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 avuto riguardo al valore della causa appartenente al primo scaglione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Poste Italiane S.p.a., così provvede:

– rigetta il ricorso;

– condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione in favore dell’Avv. Vito Sola, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in € 610 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie I.V.A. e cpa come per legge.

Grosseto, 24 novembre 2021

Sentenza 171_2021 Tribunale di Grosseto

IL GIUDICE

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