dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Diritto di proprieta’. Rinuncia abdicativa. Inammissibilita’

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Interessante ordinanza del Tribunale di Venezia in ordine alla cosiddetta rinuncia abdicativa del diritto di proprietà.
Con la predetta ordinanza il Tribunale di Venezia ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, affinché risolva la questione attinente all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al
diritto di proprietà su beni immobili
In sostanza alcuni soggetti, per atto notarile, hanno rinunciato unilateralmente al proprio diritto di proprietà su un immobile divenuto dunque di proprietà pubblica ex art. 827 c.c.
Una tale rinuncia abdicativa si sta adottando anche per i titolari del diritto plurimo turnario, ossia nelle cosiddette multiproprietà.
L’amministrazione pubblica divenuta proprietaria, a seguito della predetta rinuncia abdicativa, ha proposto azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Venezia, competente per territorio, deducendo la nullità dell’atto notarile. Tale  atto risulta non configurabile nel nostro ordinamento, privo di causa lecita e violativo del divieto di abuso del diritto.
In sostanza, analogamente per quanto avviene nell’istituto della multitpropietà, la rinuncia abdicativa viene posta in essere al solo fine di liberarsi di un “peso (economico)”
Atteso il contrasto dottrinario e giurisprudenziale sul  tema della cosiddetta rinuncia abdicativa, il Tribunale di Venezia ha ritenuto di dover coinvolgere la Corte di cassazione per la risoluzione di tale contrasto.

Studio Legale Avv. Vito Sola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, a scioglimento della riserva
assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella controversia iscritta al n. 5943 degli affari contenziosi civili per l’anno 2020, promossa con atto di
citazione notificato ritualmente notificato da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740), in persona del Ministro
p.t.,
AGENZIA DEL DEMANIO (c.f. 06340991007), in persona del legale rappresentante p.t.,
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, presso la cui
sede sono domiciliati in Venezia alla Piazza San Marco n.63 – Palazzo Reale;
– attori

contro
(c.f. ),
(c.f. ),
entrambi elettivamente domiciliati in Treviso, Viale Quattro Novembre n. 100, presso lo studio
dell’avv. Pierpaolo Filippo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti in punto: rinuncia abdicativa beni immobili

***

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze conveniva in
giudizio e , al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione della nullità dell’atto di rinuncia abdicativa a firma del notaio dott. (rep. ), con il quale i convenuti avevano rinunciato unilateralmente all’immobile sito in e identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al fg. , p.lle , e , divenuto dunque di proprietà pubblica ex art. 827 c.c., deducendo in ordine all’inefficacia del suddetto atto in quanto inconfigurabile nell’ordinamento, privo di causa lecita e violativo del divieto di abuso del diritto.
A sostegno della fondatezza della propria domanda, l’amministrazione attrice deduceva in particolare:

– che l’area in questione è tra quelle segnalate nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (c.d.
progetto IFFI), rientrando in una zona definita di dissesto franoso non delimitato e, dunque,
esposta a rischio di scivolamento del terreno, smottamenti e/o eventi franosi;
– che l’atto di rinuncia abdicativa suddetto comporta, dunque, costi elevatissimi e la responsabilità
civile e penale in capo allo Stato e alla collettività, in contrasto con le istanze solidaristiche
immanenti nella funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost., con gli obblighi di
solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. e con il limite del rispetto della sicurezza dei
consociati ex art. 41, comma 2, Cost.;
– di aver correttamente adito il Tribunale di Venezia stante l’inammissibilità nel nostro
ordinamento di un negozio giuridico unilaterale di rinuncia abdicativa, in quanto non
disciplinato espressamente (come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ex
multis, Tar Piemonte sent. 368/2018), l’erroneità di quanto affermato dalla dottrina facendo leva
sull’art. 827 c.c., il quale rappresenta al contrario esclusivamente disposizione di chiusura, al fine
di individuare il regime proprietario dei beni non di proprietà di privati e non anche quale
implicito riconoscimento della compatibilità con l’ordinamento del negozio unilaterale di
rinuncia abdicativa, essendo espressamente disciplinate solo diverse ipotesi specifiche,
accumunate dalla volontà di consentire una migliore gestione del bene (artt. 1104, 1070 e 963
c.c.), ovvero fattispecie di rinuncia traslativa (artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.) e non l’istituto in
via generale
– che, in subordine, il negozio de quo deve essere dichiarato nullo per illiceità della causa,
immeritevolezza degli interessi e/o illiceità dei motivi, ex artt. 1343 e 1344 c.c., dal momento
che posto in essere dai convenuti al solo fine di liberarsi di un “peso (economico)” producendo un
danno in capo allo Stato in quanto rientrante nell’aera di dissesto franoso e alla luce della
responsabilità civile e penale che potrebbe derivarne;
– che l’azione dei convenuti integra anche un’ipotesi di abuso del diritto, in quanto posta in essere
al solo fine utilitaristico e egoistico di trasferire in capo alla collettività gli oneri connessi alla  titolarità del bene e la relativa responsabilità per gli eventuali futuri danni.
Si costituivano nel presente giudizio e , eccependo l’infondatezza della domanda  alla luce dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, secondo quanto confermato dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 216-2014/C approvato dall’Area Scientifica – Studi Civilistici il 21 marzo 2014, nonché dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, con il parere di massima di cui alla nota prot. N. 137950 del 14 marzo 2018, ai sensi del quale “essendo il diritto di proprietà disponibile, deve ritenersi generalmente ammessa la rinuncia unilaterale allo stesso”, nonché ancora dalla giurisprudenza di merito (Trib. Genova 1.3.2018), evidenziando altresì la natura non dannosa del bene, non avendo mai presentato problemi di dissesto idrogeologico, in quanto all’esterno delle aree interessate da tali fenomeni (avvenuti peraltro 33 anni fa) ed avendo i convenuti proceduto all’atto di rinuncia solo ed esclusivamente in quanto il bene si trova in area sottoposta a vincolo paesaggistico, da cui la scarsa appetibilità e la difficile commerciabilità del medesimo.
Assegnati i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e disposta c.t.u. al fine di verificare “se il terreno oggetto di causa sia soggetto a rischio idrogeologico ed in che misura sussista probabilità che lo stesso sia interessato da fenomeni franosi”, il giudizio veniva trattenuto in riserva, previa sua riassegnazione al presente giudicante, sull’istanza formulata da parte attrice ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c..
Ebbene, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi della
disposizione sopra citata, pacificamente applicabile a tutti i giudizi di merito pendenti alla data del
1.1.2023 sulla base di quanto chiarito dall’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022, occorre che la questione:
1) sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Corte di
Cassazione; 2) presenti gravi difficoltà interpretative; 3) sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Quanto al primo profilo, appare di tutta evidenza la necessarietà della soluzione della questione circa la
compatibilità con il nostro ordinamento del negozio di rinuncia abdicativa unilaterale ai fini della
definizione del presente giudizio, avendo ad oggetto la domanda attorea proprio la richiesta di
accertamento e/o dichiarazione della nullità del negozio posto in essere dai convenuti nei termini
suddetti.
Quanto, invece, alle “gravi difficoltà interpretative” di cui al n. 2 della disposizione suddetta, occorre
evidenziare come l’amministrazione attrice e la stessa Corte di Cassazione, nel decreto del Primo
Presidente della Cassazione del 28.2.2024 depositato nel presente giudizio, abbiano dato atto delle
diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’ammissibilità in via generale
dell’istituto della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento, alla luce delle antitetiche interpretazioni
fornite dell’art. 827 c.c., quale mera disposizione di chiusura ovvero base giuridica dell’istituto, della
positivizzazione di talune ipotesi di rinuncia, da alcuni ritenute di natura abdicativa, da altri ammissibili
solo in quanto comportanti l’estinzione di diritti reali minori o della quota di comproprietà, con
conseguente riespansione della piena proprietà che non rimarrebbe “acefala” (artt. 1104, 1070, 963 c.c.)
ovvero di fattispecie di rinunzia traslativa (art. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.), nonché dei differenti
orientamenti sulla nullità o meno dei negozi aventi ad oggetto tale rinuncia ex artt. 1418, 1343 e/o 1344
c.c..
Risulta opportuno, peraltro, evidenziare come in un’ipotesi perfettamente sovrapponile la Corte di
Cassazione abbia ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, confermando come la questione de qua
non sia mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità nonché la rilevanza non solo dogmatica
della stessa, alla luce delle notevoli ricadute in termini concreti e stante la suscettibilità di porsi in
numerosi giudizi aventi ad oggetto immobili con problematiche strutturali di vario tipo o con oneri di
custodia, di gestione o di consolidamento, da cui la ritenuta ricorrenza delle condizioni di cui ai nn. 1 e
3 del primo comma dell’art. 363 bis c.p.c. (si veda il già citato decreto del Primo Presidente della
Cassazione del 28.2.2024 in atti).
Sulla base di tutto quanto sopra nonché tenuto conto della pendenza già di diversi giudizi e della
possibilità anche in futuro per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per l’Agenzia del Demanio
di continuare a promuovere azioni analoghe volte alla declaratoria di invalidità o inefficacia degli atti
con cui i privati rinunciano al diritto di proprietà sui beni immobili, deve ritenersi condivisibile quanto
sottolineato dalle amministrazioni attrici circa la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti
dall’art. 363 bis c.p.c. al fine di procedere al rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, apparendo
opportuno – anche per finalità deflattive del contenzioso potenziale, a fronte dei filoni giurisprudenziali
di merito discordanti – consentire l’esercizio della funzione nomofilattica.
La presente ordinanza deve essere, dunque, immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione, con
conseguente necessaria sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 363 bis, secondo comma, c.p.c.
dal giorno in cui è depositata la presente ordinanza, non configurandosi peraltro allo stato attuale
alcuna necessità di compiere atti urgenti sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla
successiva restituzione degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, visto ed applicato l’art. 363 bis c.p.c., così provvede:
– dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della
questione di diritto meglio illustrata in motivazione attinente all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili nonché all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato
giudiziale sull’atto;
– sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione,
successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell’art. 363 bis, secondo comma, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per l’immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo
alla Suprema Corte di Cassazione, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali
adempimenti.
Venezia, 22.04.2024
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti

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