dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

phone icon06.35454548 / 06.35428127 (fax)
addrVia Ugo De Carolis, 31, 00136, Roma
divider

Sanzione disciplinare e potere del Giudice

separator

/ 0 Commenti /

Il Giudice, in caso di sanzione disciplinare, non può individuare la sanzione applicabile in caso di comportamento negligente da parte del dipendente. In particolare laddove nel CCNL siano previste differenti e gradate sanzioni la concreta individuazione delle stesse presuppone una discrezionalità che non può essere affidata al Giudice.

Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma

SENTENZA 651/2016

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

 

La Sezione delle Controversie del lavoro, composta dai sigg. magistrati:

 

Dr. Giovanni Bronzini                        Presidente

Dr. Gaetano Schiavone                       Consigliere Rel.

Dr. Simonetta Liscio                           Consigliera

 

nella causa civile n. 769/15-RGC fra le parti (POSTE Spa. c/ E.+1), meglio indicate nella intestazione del verbale d’udienza, ha pronunciato SENTENZA sulla base dei seguenti

 

MOTIVI

(ex art. 352, c. 6, Cpc. E art. 118 disp. Att. C.p.c.)

            Il Tribunale di Grosseto, espletata l’istruttoria del caso – e rigettata una questione preliminare di merito (affissione codice disciplinare) non più oggetto di lite -, accoglieva, col favore delle spese di lite, i ricorsi riuniti di E. B. e M. R., annullando le sanzioni loro rispettivamente inflitte di 4 e 8 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal loro datore di lavoro Poste Italiane Spa.

Quel Giudice, ricostruita la vicenda  che aveva coinvolto i due dipendenti – peraltro coniugi – escludeva che la sanzione irrogata fosse proporzionale al fatto accertato, essendo, infatti emersa la natura di mero errore in cui era incorso il M. nel timbrare non solo il cartellino proprio quanto anche  quello della moglie, dopo averli prelevati dal medesimo portafogli, pur essendo stata quest’ultima debitamente autorizzata a fruire di un giorno di  ferie.

 

I motivi di appello di Poste Spa., a cui resiste controparte, essenzialmente centrati sulla denuncia di erronea valutazione dei fatti da cui – a parere dell’appellante – indubbiamente emergeva una responsabile negligenza dei lavoratori, risultano essere infondati.

Il ragionamento seguito dal Giudicante prende le mosse da un’accurata ricostruzione della dinamica dei fatti e dal raffronto dei loro termini con la previsione collettiva, per un’assoluta sproporzione fra questo e la sanzione concretamente inflitta.

Nonostante i tentativi datoriali di assegnare ad alcuni elementi una valenza marcatamente negativa, i fatti risultano chiaramente accertati nella seguente guisa, essenzialmente in base alla deposizione del B., superiore gerarchico dei due:

  1. la E. telefona la B. prima dell’orario di entrata (l’allegazione in ricorso che ci- sia avvenuto alle 7,40 è rimasta non smentita) chiedendo ed ottenendo l’autorizzazione a fruire di un giorno di ferie;
  2. alle ore 8 giunge in azienda il M. (coniuge della E., come detto) il quale effettua la timbratura di due badge: la prima su quello della moglie ed immediatamente dopo quella sul proprio;
  3. dice il B. che la macchina marca tempo si trova a 1,5 metri dalla sua postazione di lavoro e conferma che da quel posto il suono corrispondente alle timbrature “si avverte in modo evidente” e questa descrizione può ben aversi per oggettiva, quindi, nota anche al M. il quale sa che il proprio Capo avrebbe ben udito due diversi trilli a fronte di un’unica persona che timbra;
  4. immediata è la reazione del B. il quale contesta al lavoratore il perché facesse due timbrature e benché la E. poco prima gli avesse telefonato chiedendo ed ottenendo un giorno di ferie;
  5. precisa il B.: “io ero un po’ arrabbiato e ricordo che il sig. M. non rispose nulla, rimase un po’ scioccato (…) escludo che il M. abbia giustificato con me l’accaduto parlandomi di un errore nel prelievo del badge da borsellino”.

La sequenza dei fatti ha convito il primo Giudice, nonché questa Corte, che effettivamente di un mero errore si sia trattato, essenzialmente perché il primo cartellino  ad essere stato timbrato (circostanza incontroversa), è stato quello della Emidi, sicché verosimilmente il Mosconi, avvedutosi dell’errore, timbrò immediatamente dopo il proprio, senza, peraltro, avere tempo di relazionare sull’errore, dato l’immediato intervento del Capo. Questi, infatti riferisce che, essendo ad 1,5 mt. Dalla macchinetta e avendo visto un solo lavoratore ma udito due timbrature, è intervenuto pressoché  all’istante, e ciò fece “arrabbiandomi un po’”, il che spiega anche il fatto che il M. sia rimasto praticamente di sale.

Questo, dunque, sul piano fattuale dal quale Poste fanno discendere la considerazione che ad ogni modo vi sarebbe stata violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei due lavoratori non avrebbe  diligentemente custodito i proprio badge secondo il regolamento aziendale: la E. non tenendolo con sé, e il M. timbrando quello di altri.

Ora, premesso come sia pacifico fra le parti ed oggettivamente vero che nessun danno, nemmeno potenziale, possa dirsi prodotto all’azienda, in quanto per quel giorno la E. era stata anticipatamente autorizzata a fruire di un giorno di ferie (ovviamente, pagato) resta da operare un raffronto fra la fattispecie concreta e quella che astrattamente prevede la disciplina collettiva perché si possa legittimamente applicare la sanzione della sospensione non retribuita.

E’ indiscutibile che l’onere della prova degli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi dell’addebito incomba su parte non contenga alcuna delle caratterizzazioni previste dalle parti collettive, le quali – tralasciando di considerare previsioni che proprio nulla hanno a che vedere con il caso in esame, richiedono (secondo lo stralcio di CCNL prodotto da Poste: art. 54, Capo III), per la sospensione minore, cioè fino a quattro giorni (lett. ‘f’): “inosservanza di doveri ed obblighi di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o  un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile”. Per quella maggiore fino a 10 giorni (lett. ‘d’); “il compimento, in servizio  di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabile in caso di particolare gravità”, (lett. ‘n’) azioni: “deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorchè l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”.

            Le parti sociali certamente hanno voluto punire condotte foriere comunque di pregiudizi concreti alla Società o di indebiti vantaggi per l’agente o per terzi. E’ immediatamente percepibile però come tutto ciò non si sia verificato, neppure sotto il profilo  del tentativo, posto che la erronea timbratura  si riferiva ad un giorno di autorizzata e retribuita assenza della lavoratrice, in ogni caso, Poste Italiane Spa, non hanno integrato non solo la relativa prova, quanto prima di doverosa allegazione.

Epperò, quand’anche si fosse voluta sanzionare la negligenza nella custodia e nell’uso del badge altra e più proporzionata (art. 2106 cc.) sarebbe dovuta essere la reazione datoriale.

Infondatamente, però, parte appellante lamenta – in parte del motivo di gravame – come il Tribunale non abbia proceduto alla individuazione e comminazione di una diversa sanzione.

E’ noto che il potere sanzionatorio datoriale sia espressione della libertà di intrapresa, sub specie di autorganizzazione aziendale (art. 41 Cost.). Ed è vero che il Supremo Collegio ha individuato  il principio di diritto secondo cui il Giudice ha il potere di individuare una diversa sanzione da applicare (C. 8910/07) ma è altrettanto vero, innanzitutto, che parte datoriale, della diversa sanzione, debba essere sufficientemente specifica. Tale non può ritenersi, però la generica richiesta di applicazione della “diversa sanzione che sarà ritenuta di giustizia”, come fatto da Poste.

In realtà, la condotta tenuta, in quanto considerata negligente violazione (i.e.: inadempimento) dei doveri del dipendente, lungi dall’essere contemplata in una sola e alternativa previsione, è punita dal CCNL, con differenti e gradate sanzioni (: rimprovero verbale, ammonizione scritta, multa), sicché, la concreta individuazione  richiede un margine di discrezionalità il cui esercizio non può essere affidato al Giudice, pena una indebita invasione di campo nelle prerogative datoriali. A diverse conclusioni si sarebbe potuti pervenire qualora  l’appellante avesse concretamente individuato una sanzione alternativa (sostanzialmente riducendo la domanda) sulla quale il Giudice era, dunque, chiamato a pronunciare, ma ciò non è stato fatto).

 

Al rigetto del gravame segue l’onere delle spese liquidate come in dispositivo, secondo le Tab. ex DM n. 55/2014, nei valori minimi, per causa dal valore indeterminato e di bassa complessità, tenuto conto del numero (due) degli appellati

 P.      Q.     M.

La Corte rigetta l’appello proposto da Poste Italiane Spa. Avverso la sentenza n.85 del 17/03/2015 del Tribunale di Grosseto, sentenza che conferma. Condanna parte appellante Poste Spa. a rimborsare a E. e M. le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.969,60, oltre forfait per spese generali, nonché gli accessori di legge.

Firenze, 7/07/2016.

 

Il Consigliere est.                                                                                      Il Presidente

(dr. G. Schiavone)                                                                                    (dr. G. Bronzini)

 

Depositato in Cancelleria

7 luglio 2016

separator