2015
Il Giudice di Pace di Roma, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.8.2011 n. 11184 e Cass. Civ. 28.5.2005 n. n. 8837) ribadisce la necessità della contestazione immediata in caso di violazione alle norme del Codice della Strada. L’immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità (vedi ad esempio l’elenco di cui all’art. 384 del regolamento di esecuzione) ma, anche di fronte a tali situazioni, l’art. 201 del Codice della Strada sancisce l’obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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sentenza 52284/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Pace, dr.ssa Alessandra Capizzano, nella causa iscritta al n. 93353 del ruolo generale dell’anno 2011, pendente:
TRA
D.M.C. / Avv. Vito Sola
in Roma, Via Ugo De Carolis 31, come in atti
PARTE RICORRENTE
E
ROMA CAPITALE, domiciliato ex lege, rappresentato e difeso come in atti
OPPOSTO NON COSTITUITO
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. 689/81, avverso il provvedimento n. 1310902974
CONCLUSIONI: come in atti.
Visto l’art. 429 c.p.c. ha pronunciato
SENTENZA
Dandone lettura all’udienza del 12.02.2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, in considerazione che questo Giudice fa proprie le argomentazioni e le deduzioni di cui al ricorso, sufficientemente provate.
Parte ricorrente lamenta la mancata contestazione immediata del provvedimento che s’impugna.
L’immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità (vedi ad esempio l’elenco di cui all’art. 384 del regolamento di esecuzione) ma, anche di fronte a tali situazioni, l’art. 201 del Codice della Strada sancisce l’obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tale senso si riporta integralmente la massima della Cassazione – in tema di violazioni del C.S.: la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore: la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. (Cass. Civ., sez. I, 22.08.2011, n. 11184, vedi anche Cass. Civ. n. 8837, n. 28.05.05).
Tale enunciato si basa sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore contenga solo genericamente la giustificazione dell’impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata. L’Amministrazione nel caso di specie e, in questa sede avrebbe dovuto dimostrare in concreto l’effettiva impossibilità della contestazione immediata al di là della formula ritenuta di “stile” inserita nel verbale e quindi come tale non può essere ritenuta completa ed esauriente spiegazione di tale impossibilità.
Le ulteriori doglianze restano assorbite da queste sopraesposte.
Pertanto le eccezioni di parte opposta non possono essere accolte. Di conseguenza le spese seguono la soccombenza che si quantificano come da dispositivo e altresì valutata l’attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta come in epigrafe, così provvede: 1) Annulla il provvedimento impugnato
2) Dichiara le spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 100,00 (cento/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario Avv. Vito Sola
Roma 12.02.2013
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Alessandra Capizzano
Depositato in cancelleria
Roma 16/03/2015
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Sentenza 52284 del 2013 del Giudice di Pace di Roma