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ZTL e contrassegno invalidi

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Alle persone in possesso del contrassegno invalidi è permessa la sosta e la circolazione del veicolo, al loro servizio, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane (artt 11 e 12 DPR 503 del 24 luglio 1998).

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SENTENZA 78229/12

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice del Pace di Roma

SEZIONE IV

Il Giudice di Pace Dott. Daniela Andreoni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 89276-09

TRA

A. S.p.a.

domiciliato in Roma Via Ugo De Carolis 31 presso lo studio del procuratore Avv. Sola Vito

RICORRENTE

CONTRO

Prefetto di Roma – Ufficio territoriale del Governo di Roma

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex art. 23 L. 689/81 avverso il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa di cui al ricorso che precede n. 00091090015779

CONCLUSIONI: come da verbale di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/81, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

Erronea valutazione dei fatti. L’opponente è in possesso di titolo autorizzativo a circolare nella ZTL;

La P.A. opposta si costituiva in giudizio; depositava la documentazione ordinata.

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato, atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso le quali risultano documentalmente provate.

La parte ricorrente ha fornito la prova che a bordo dell’auto multata era trasportato un disabile titolare di apposito contrassegno autorizzativo alla circolazione ex art. 11 e 12 DPR n. 503 del 24 luglio 1996.

La normativa sopra indicata sancisce il principio che alle persone detentrici dello speciale contrassegno è consentita la circolazione e la sosta del veicolo, al loro specifico servizio, nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane.

La Suprema Corte ha, altresì, delineato il principio che le persone invalide possono servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo con il solo onere di esporre detto contrassegno, che denota la destinazione attuale del mezzo al loro servizio, senza necessità che il medesimo contenga un qualche riferimento alla targa dell’auto sulla quale si trova a viaggiare (Cass. Civ. sez. II n. 719 del 2008).

Il provvedimento sanzionatorio impugnato è illegittimo perché emesso in violazione degli art. 11 e 12 DPR del 24 luglio 1996 n. 503.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la resistente P.A. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 130,00 al procuratore antistatario.

Così deciso in Roma il 6-12-2012

 

Il Giudice di Pace

Dott. Daniela Andreoni

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 6 dic. 2012

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