2014
La sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, qui di seguito, chiarisce i presupposti di accesso al Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2 L. 297/82. Infatti, sulla base di quelle che sono le direttive europee in materia (CE n.987/1980) e in riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n.8529/2012), l’accesso al suddetto Fondo di Garanzia va riconosciuto al lavoratore anche nell’ipotesi in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell’attivo ed in cui il credito (TFR del lavoratore ricorrente) non sia stato accertato in sede fallimentare.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
II Giudice del Lavoro, dott. Luigi Di Paola, nella causa n° 29100/2013
vertente tra:
M.S.
elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell’avv. Vito Sola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del legale rapp.te p.t. – contumace
CONVENUTA
Il giorno 19 maggio 2014 ha emesso il seguente dispositivo:
– accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi corrisposto, da parte dell’Istituto, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2 1. n. 297/’82. quanto alla stessa dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la “A.T. s.r.l.” nel periodo dal 12.1.2004 all’ 11.11 .2006;
– condanna l’Istituto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.182,95 a titolo di tfr, oltre rivalutazione ed interessi come per legge a decorrere dall’ 11.11.2006;
– condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compenso, in complessivi € 1.300,00; con distrazione.
Roma, 19.5.2014
IL GIUDICE
Luigi Di Paola
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 31.7.2013 M.S. – già alle dipendenze della “A.T. s.r.l.” (ii cui fallimento è stato chiuso per insufficienza di attivo ii 9.2.2010) nel periodo dal 12.1.2004 al 1.11.2006 – conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo che ii Tribunale adito: a) accertasse e dichiarasse ii diritto di essa ricorrente a vedersi corrisposto, da parte dell’Istituto, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2 1. 297/’82. quanto alla stessa dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto e di accessori di legge, in relazione al dedotto rapporto di lavoro c. per l’effetto: h) condannasse l’Istituto a corrispondere ad essa ricorrente la somma di € 4.182,95 a titolo di tfr, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal giorno 11 novembre 2006, quale data di cessazione del rapporto di lavoro “de quo” e fino al soddisfo, o quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi.
L’Inps non si costituiva in giudizio e La causa, all’odierna udienza, è stata decisa con La presente contestuale sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per il credito qui azionato e stato emesso decreto ingiuntivo esecutivo (in atti) nei confronti della “A.T. s.r.l.”, con conseguente avvio di procedura esecutiva, conclusasi con verbale di pignoramento negativo.
Nella ricorrenza dell’infruttuosità della procedura esecutiva – e non risultando in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni del debitore aggredibili – la ricorrente può legittimamente accedere al Fondo di garanzia.
Ed infatti La Suprema Corte ha affermato (cfr. sent. n. 7585/2011, n. 15662/2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987/1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 dcl 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata 1. n. 297 del 1982, cx art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte ii datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Tale principio (cfr., in tal senso. Cass. n. 8529/2012) va applicato anche con riferimento all’ipotesi in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell’attivo ed in cui ii credito non sia stato accertato in sede fallimentare.
Tale linea interpretativa trova del resto piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare La tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite, determinate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Roma, 19.5.2014 IL GIUDICE
Luigi Di Paola