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Accesso al Fondo presso l’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto (art. 2 della legge 297/82)

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La sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, qui di seguito, chiarisce i presupposti di accesso al Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2 L. 297/82. Infatti, sulla base di quelle che sono le direttive europee in materia (CE n.987/1980) e in riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n.8529/2012), l’accesso al suddetto Fondo di Garanzia va riconosciuto al lavoratore anche nell’ipotesi in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell’attivo ed in cui il credito (TFR del lavoratore ricorrente) non sia stato accertato in sede fallimentare.

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 TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA   ITALIANA

In nome del popolo Italiano

II Giudice del Lavoro, dott. Luigi Di Paola, nella causa n° 29100/2013

vertente tra:

 M.S.

elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell’avv. Vito Sola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

                                                                                                               RICORRENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te  p.t. – contumace

CONVENUTA

Il giorno 19 maggio 2014 ha emesso il seguente dispositivo:

 –  accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi corrisposto, da parte dell’Istituto, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2 1. n. 297/’82. quanto alla stessa dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la “A.T. s.r.l.” nel periodo dal 12.1.2004 all’ 11.11 .2006;

–  condanna l’Istituto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.182,95 a titolo di tfr, oltre rivalutazione ed interessi come per legge a decorrere dall’ 11.11.2006;

–  condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compenso, in complessivi € 1.300,00; con distrazione.

 Roma, 19.5.2014
                                                                                                       IL GIUDICE

                                                                                                     Luigi Di Paola

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato il 31.7.2013 M.S. – già alle dipendenze della “A.T. s.r.l.” (ii cui fallimento è stato chiuso per insufficienza di attivo ii 9.2.2010) nel  periodo  dal 12.1.2004 al 1.11.2006 – conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo che ii Tribunale adito:  a) accertasse e dichiarasse ii diritto di essa ricorrente a vedersi corrisposto, da parte dell’Istituto, quale gestore del Fondo di  garanzia ai sensi dell’art. 2 1. 297/’82. quanto alla stessa dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto e di accessori di legge, in relazione al dedotto rapporto di lavoro c. per l’effetto: h) condannasse l’Istituto a corrispondere ad essa ricorrente la somma di € 4.182,95 a titolo di tfr, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal giorno 11 novembre 2006, quale data di cessazione del rapporto di lavoro “de quo” e fino al soddisfo, o quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi.

L’Inps non si costituiva in giudizio e La causa, all’odierna  udienza, è stata decisa con La presente  contestuale sentenza.

RAGIONI  DELLA  DECISIONE

Per il credito qui azionato e stato emesso decreto ingiuntivo esecutivo (in atti) nei confronti della “A.T. s.r.l.”, con conseguente avvio di procedura esecutiva, conclusasi con verbale di pignoramento negativo.

Nella ricorrenza  dell’infruttuosità  della  procedura  esecutiva – e  non  risultando  in  atti   altre circostanze    che   dimostrino    l’esistenza    di   altri    beni    del    debitore   aggredibili – la    ricorrente    può legittimamente accedere al Fondo di garanzia.

Ed infatti La Suprema Corte ha affermato (cfr.  sent.  n.  7585/2011,  n.  15662/2010)  che  una lettura della  legge  nazionale  orientata  nel  senso  voluto  dalla  direttiva  CE  n.  987/1980  consente, secondo  una  ragionevole  interpretazione,  l’ingresso  ad  un’azione  nei   confronti  del   Fondo   di garanzia,  quando  l’imprenditore  non  sia  in  concreto  assoggettato   al  fallimento  e  l’esecuzione  forzata si riveli infruttuosa.  L’espressione  “non  soggetto  alle  disposizioni  del  R.D.  n.  267  dcl  1942”  va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata 1.  n. 297  del  1982, cx  art.  2,  comma  5, trova ingresso quante volte ii datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive  vuoi  per  ragioni  ostative  di  carattere  oggettivo.

Tale principio (cfr., in tal senso. Cass. n. 8529/2012) va applicato anche con riferimento all’ipotesi in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell’attivo ed in cui ii credito non sia stato accertato in sede fallimentare.

Tale linea interpretativa trova del resto piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare La tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

La domanda va pertanto accolta.

Le spese di lite, determinate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 Roma, 19.5.2014                                                          IL GIUDICE

Luigi Di Paola

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