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Centrale Rischi e ricorso ex art. 700 cpc

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E’ ammissibile e meritevole di accoglimento il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile teso ad ordinare all’Istituto Bancario di provvedere alla cancellazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia della segnalazione del nominativo del debitore, in caso di debito giudizialmente dichiarato estinto per prescrizione.

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DECRETO DI ACCOGLIMENTO del 26/07/2019

R.G. 2528/2019

 

 

 TRIBUNALE DI LIVORNO

 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2528/2019 promossa da:

M.                                                                                                                      ATTORE

     contro

B.I. SPA                                                                                                   CONVENUTA

DECRETO DI ACCOGLIMENTO RICORSO ex art. 700 cpc

Il Giudice Dott. Carlo Cardi,

visto il ricorso cautelare proposta da M. a cautela della preannunciata domanda di risarcimento del danno, perché venga dato ordine al I., cessionario del credito a suo tempo vantato nei suoi confronti da MPS, di provvedere  alla cancellazione della posizione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, sulla premessa dell’intervenuto accertamento giudiziale della estinzione per prescrizione di tale credito;

vista la comparsa di costituzione della convenuta, che non contesta la premessa ora detta, e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e la compensazione delle spese del giudizio;

rilevato che non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: I. non ha prodotto l’allegato n. 2, che secondo la sua prospettazione sosterrebbe tale conclusione;

ritenuta la fondatezza del ricorso: il credito in relazione alla quale è stata effettuata la segnalazione alla Centrale Rischi è estinto, il fumus boni iuris in relazione alla domanda risarcitoria può essere affermato, sulla base della efficacia ostativa della segnalazione rispetto al ricorso al credito da parte dell’interessata, ed il pericolo di consolidazione del danno è imminente ed irreparabile;

ritenuto che le spese processuali non possano essere compensate tra le parti, atteso che, pur dato atto che non vi sono elementi per escludere la buona fede di I. al momento della diffida, non è contestato che la stessa sia stata ricevuta dalla odierna ricorrente (il 22.3.2019, e pertanto) successivamente alla formazione del titolo giudiziale, reso nell’ambito di procedimento instaurato nei confronti  dell’originario creditore (MPS); le stesse vengono regolate secondo il criterio della soccombenza, e liquidate secondo i parametri medi in riferimento al valore per il quale è avvenuta  l’iscrizione a ruolo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

Ordina a B.I. S.p.a. di provvedere alla cancellazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia della segnalazione richiamata in ricorso.

Condanna parte resistente a pagare in favore della ricorrente, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giampaolo Morini le spese processuali, che liquida in € 27,00 per esborsi, € 945,00 per studio, € 640,00 per fase introduttiva, € 605,00 per fase decisoria, oltre spese generali 15 %, CPA ed IVA.

Si comunichi.

Livorno, 26 luglio 2019

Il Giudice

Dott. Carlo Cardi

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