dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

phone icon06.35454548 / 06.35428127 (fax)
addrVia Ugo De Carolis, 31, 00136, Roma
divider

Effetti del giuramento decisorio

separator

/ 0 Commenti /

Il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il Giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, quand’anche favorevoli al giurante. In sostanza, l’art. 2738 c.c. svincola l’esito del giudizio civile da quello dell’eventuale procedimento penale per falsità del giuramento ed impedisce ogni possibilità di rimettere in discussione l’esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato. La parte danneggiata potrà solo domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accertata falsità.

Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma

 

SENTENZA 13673/14

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Ottava Civile

in persona del giudice, dott. Luigi D’Alessandro

all’udienza del 19 giugno 2014, all’esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

                                                                   S E N T E N Z A

ex. art 281 sexies c.p.c nella causa civile inscritta al n. 88043  del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2008 vertente

 

T R A

1) D.S.S.  2) F.C. 3) F.E., 4) F.P., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pompeo Trogo, n 21, presso lo studio dell’avv. M. F. che li rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell’atto di citazione in opposizione                                                                                        OPPONENTI

                                                                             E

C. G., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo De Carolis, n 31, presso lo studio dell’avv. Vito Sola che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo             OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli opponenti:”… annullare e/ revocare il decreto ingiuntivo di cui in premessa per i motivi e le causali esposte. Nel merito, previa dichiarazione ed accertamento di rapporto simulato, piaccia dichiarare  che nulla è dovuto da essi opponenti per inesistenza del rapporto casuale sottostante e per non essere mai sorto alcun rapporto di debito tra il de cuius  F. S. ed essa opposta”.

Per l’opposta:  …in via preliminare, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Rg 37035/08, DI 16509/08; nel merito, rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.

                                                ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.12.2008, gli attori indicati in epigrafe – tutti eredi di S. F. – proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16509/08 emesso da questo Tribunale su istanza di G.C. con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma  di € 61.974.80#, oltre accessori, siccome portata da otto cambiali di eguale importo emesse il 3.8.2000 da S. F. in favore della C., madre della di lui convivente, e rimaste insolute.

           A sostegno dell’opposizione gli attori deducevano che difettava qualsivoglia rapporto causale a fondamento dell’emissione delle cambiali: che invero alla base dell’emissione dei titoli cambiari non vi era stato alcun trasferimento di denaro da parte di S.F. in favore della C.; e che tali titoli erano stati sottoscritti dal de cuius esclusivamente al fine di rendere più difficili le azioni esecutive intraprese dalla moglie e dai figli in seguito al provvedimento con il quale, in esito al procedimento di separazione giudiziale, egli era stato condannato al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei predetti.

Gli opponenti rassegnavano quindi rassegnavano quindi le conclusioni sopra trascritte.

G. C., costituitasi, resisteva all’opposizione chiedendone il rigetto.

                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Come noto, in tema di titoli di credito, l’emissione di una vaglia cambiario e la relativa girata fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratorio, l’esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell’obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti  il proprio obbligo di adempiere (sulla base dell’asserita inesistenza del rapporto predetto), l’onere di provare il proprio assunto (cfr. Cass.. 8.9.2004, n.18069; Cass..10.2.1981, n.839; Cass..5.9.1977, n. 3878).

Nella fattispecie, gli opponenti non hanno dato prova dell’insussistenza del rapporto fondamentale che sorreggeva l’obbligazione cartolare del proprio dante causa, avendo anzi l’opposta, cui è stato deferito sul punto giuramento decisorio, dichiarato all’udienza del 27.9.2011 di aver corrisposto a S.F. le somme indicate nei titoli cambiari azionati in sede monitoria.

Con siffatta dichiarazione l’opposta ha quindi provato, senza possibilità di prova contraria, di aver dato del denaro in prestito al F. e di aver così instaurato con quest’ultimo un rapporto obbligatorio che ha causalmente giustificato l’emissione dei titoli cambiari per cui è causa.

Il giuramento decisorio costituisce infatti una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, quand’anche favorevoli al giurante.

Del tutto irrilevante è la circostanza che in relazione al giuramento prestato sia stata proposta querela presso la componente Procura della Repubblica atteso che la prestazione del giuramento impone al giudice del procedimento civile di decidere conformemente a quanto è stato giurato indipendentemente dall’eventuale accertamento in sede penale della falsità del giuramento stesso¸ accertamento che, ai sensi dell’art. 2738, comma 1, c.c., non consente neppure di chiedere la revocazione della sentenza.

         In altri termini il disposto del richiamato art.2738 c.c. rende manifesta la volontà del legislatore di svincolare l’esito del giudizio civile da quello dell’eventuale procedimento penale per falsità del giuramento e di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione l’esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato (cfr. Cass., 16.10.2009, n. 22037), residuando soltanto la facoltà della parte danneggiata di domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accertata falsità.

         Quanto dinanzi esposto rende pertanto manifestamente infondata la richiesta degli opponenti di sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti del procedimento penale non essendovi tra i due procedimenti, ex lege autonomi e indipendenti, alcun rapporto di pregiudizialità.

         Neppure può considerarsi ostativo alla pronuncia della presente sentenza il fatto che gli originali dei titoli cambiari depositati dall’opposta siano stati sottoposti a sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 ss. c.p.p. e non siano più materialmente presenti nel fascicolo di causa, atteso che in atti sono pur sempre presenti le copie di detti titoli e che la loro emissione da parte di S.F. e il loro contenuto non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte degli attori i quali hanno dedotto, quale unico motivo di opposizione, l’inesistenza del rapporto causale sottostante che tuttavia è stata smentita dal giuramento prestato dall’opposta.

         Ai sensi dell’art.653 c.p.c deve dichiararsi l’esecutorietà del decreto.

         Le spese di lite, liquidate come in deposito, seguono la soccombenza

                                                                       P.Q.M

         Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da S.D.S., C.F., E.F. e P.F. con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2008, così provvede:

°        rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo 16509/08;

°        dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16509/08;

°        condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell’avv. Vito Sola, procuratore antistatario dell’opposta, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma 19 giugno 2014

Il Giudice

Luigi D’Alessandro

separator