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Il valore probatorio della consulenza tecnica di parte

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La Corte di Appello di Roma, con la sentenza 6749/2026, interviene in tema di valore probatorio della consulenza tecnica di parte.

Aderendo alla tesi della Corte di Cassazione (Cfr ordinanza 33504 del 1 dicembre 2023), la Corte di Appello evidenzia che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”.

La consulenza tecnica di parte non è fonte di prova, al contrario della perizia eseguita nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.

 

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R.G. 3100 / 2025

SENTENZA 6749/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

V^ SEZIONE CIVILE

Nella seguente composizione:

dott.ssa Marianna D’Avino Presidente

dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere

dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:

B. M. rappresentata e difesa dall’avv. G. G.

APPELLANTE

S. M, , rappresentata e difesa dall’avv. SOLA VITO,

APPELLATA

Z. I. E. Ag (già Z. I. Public Limited Company), Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’Avv. P. G.

APPELLATA

Appello avverso la sentenza n. 6684 emessa il 27.4.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma – VII Sezione Civile – Dott. Nicola Valletta, nell’ambito del procedimento RGN 27480/2022, pubblicata il 5.5.2025, notificata in data 7.5.2025.

La Corte, all’esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell’ultimo comma della norma appena indicata.

FATTO E DIRITTO

Il procedimento di primo grado

con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2022, la Sig.ra B. M.  conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Sig.ra S. M. ed il Condominio di Via G. C.  122, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta e rigettata: IN VIA PRINCIPALE: – accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., in solido tra loro, della Signora M. S. e del CONDOMINIO VIA G.  C.  N. 122. nella causazione del danno cagionato all’immobile sito in Roma (RM), alla Via G.  C., 122, Int. 27, p. 6, sc. H e per l’effetto condannarli, sempre in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.700,00 ovvero la maggior somma dovuta; – accertare e dichiarare la responsabilità della Signora M. S. e del CONDOMIO VIA G. C. N. 122, in solido tra loro, nella causazione dei danni morali subiti dall’attrice, a causa del disagio determinato dal necessario allontanamento dall’immobile — suo e dell’anziana madre — a causa della sua inagibilità dovuta ai fenomeni infiltrativi ed all’evento del crollo del solaio, quantificati in via equitativa in € 10.000,00; IN VIA ISTRUTTORIA: nominare un Consulente tecnico al fine di meglio quantificare i danni subiti dall’odierna attrice e le cause che lo hanno provocato; Con vittoria di spese”,

a sostegno della pretesa parte attrice affermava di essere proprietaria dell’appartamento sito in Roma, alla Via G. C. n. 122 e di aver subito un danno da infiltrazione di acqua, quantificato in complessivi €. 15.700,00 oltre il danno non patrimoniale conseguente alla necessità di trasferire dall’immobile l’anziana madre, essendo l’appartamento inagibile.

Si costituiva in giudizio la Signora M. S. contestando il merito della domanda attorea ed istando all’accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa del Condominio, Z. I. C. Ltd, dalla quale la Sig.ra S. M.i, in forza di specifica clausola contrattuale, chiede di essere tenuta indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio e dal pagamento delle spese legali e, per l’effetto, adottare ogni necessario provvedimento in rito e fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell’art. 269 c.p.c.; in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda di parte attrice; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza dell’avversa pretesa e, per l’effetto, rigettare la domanda di responsabilità proposta nei confronti della Sig.ra S. M.; in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che il Condominio è tenuto al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra S. M. in ragione della rottura della tubatura a servizio dell’impianto idrico condominiale e condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 700,00 ovvero di quella minore o maggiore che apparirà di Giustizia; in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti di cui è causa è ascrivibile esclusivamente al Condominio convenuto; in via ulteriormente subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che la terza chiamata Z. I.  C. Ltd, in forza di specifica clausola contrattuale, è tenuta a manlevare la Sig.ra S. M. i da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio nonchè dal pagamento delle spese legali; in ogni caso con

di spese e compenso del giudizio, oltre iva e cap, da distrarsi ex art. 93 cpc.”.

Si costituiva in giudizio, altresì, il Condominio di Via G. C. n. 122, chiedendo al Tribunale l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare – previo spostamento e differimento dell’udienza di prima comparizione – voglia il Giudice adito autorizzare la chiamata in causa della soc. Z. I. C. in persona del legale rappr.te p.t., in qualità di eventuale terza obbligata al pagamento dei danni cagionati all’attrice, in virtù di regolare Polizza assicurativa depositata in atti (all. 1/2); 2. nel merito, voglia comunque rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto; 3. nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda risarcitoria, dichiarare la manleva della soc. Z. I. C. nei confronti del Condominio e per l’effetto condannarla esclusivamente, in qualità di terza chiamata, al pagamento dei danni richiesti dall’attrice (detratti i “1350 euro” già percepiti dalla Sig.ra M.) così come eventualmente accertati in corso di causa; 4. Vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” .

Si costituiva Z. I. Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l’Italia, presentando le seguenti conclusioni:

“In via preliminare accertare e dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione e/o negoziazione obbligatoria;

– In via principale rigettare le domande attoree e quelle proposte dalla Sig,ra M. perché infondate in fatto e in diritto dando in ogni caso atto della congruità dell’importo versato ante causam dalla compagnia alla odierna attrice;

– In via subordinata limitare la misura della deprecata condanna nei limiti di cui alle condizioni tutte di polizza inter partes stipulata, delle franchigie, degli scoperti e del massimale pattuito accertando e dichiarando in ogni caso la inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento con riferimento alle esclusioni sopra evidenziate e comunque al netto della offerta effettuata ante causam giusta applicazione delle condizioni contrattuali(€ 1.350,00).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

il procedimento si concludeva con la sentenza impugnata, dal seguente dispositivo:

“il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 27480/2022 RGACC così decide:

  • rigetta la domanda resa da parte attorea principale nei confronti di S. M.;
  • rigetta la domanda resa da parte attorea principale nei confronti del condominio “Via C,122/158”;
  • rigetta la domanda riconvenzionale resa da S. M. nei confronti del condominio “Via C. 122/158”;
  • rigetta ogni domanda resa nei confronti della parte convenuta terza chiamata;
  • condanna S. M. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal condominio “Via C. 122/158”, liquidate in € 662,00 per compenso; oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge; con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
  • compensa le spese in tutti gli altri rapporti processuali.”

 

Il procedimento di secondo grado

Avverso la citata sentenza presentava appello B. M. che, nell’atto introduttivo, precisava che l’impugnazione verteva sulla errata quantificazione del danno cagionatole e sulla mancata valutazione delle prove a sostegno del medesimo danno, non già sul profilo di responsabilità nella causazione del medesimo, ritenendo perciò il procedimento di secondo grado non “richiede in alcun modo la partecipazione attiva dell’Ente di gestione Condominiale al presente giudizio di impugnazione”.

L’appellante presentava i seguenti motivi di appello:

-ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA DEL DANNO. VIOLAZIONE ART. 115 C.P.C. per mancata valutazione ad opera del Giudice di prime cure della fattura allegata da Parte Convenuta (allegato n. 6 della comparsa di costituzione), la quale, già di per se stessa dimostra chiaramente l’entità del danno patito dalla Signora M.

Ritiene la parte che la fattura di che trattasi, oltre a confermare la rottura del contatore e del tratto di tubatura di adduzione dell’acqua di proprietà della Signora M. S. e, dunque, la responsabilità di quest’ultima nella causazione del danno, esplicita l’entità delle infiltrazioni determinatesi nell’appartamento dell’odierna Appellante.

Inoltre il Giudice avrebbe mancato di considerare il prospetto fotografico, ritraente lo stato dei luoghi al momento del fatto, nonché le prove documentali, costituite, appunto, dal contratto di appalto e dalla fatture/ricevute di pagamento, le quali riporterebbero testualmente le causali della ristrutturazione di cui al preventivo di spesa iniziale.

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 116 C.P.C.

La parte ha eccepito la violazione dell’art. 116 c.p.c. con riguardo alla valutazione delle prove richieste dalle Parti, dovendo il Giudice correttamente motivare in ordine al proprio convincimento circa l’ammissione e/o l’esclusione delle richieste medesime, non avendo ammesso la richiesta CTU.

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2051 C.C., NONCHÉ DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN PRESENZA DI IMPOSSIBILITÀ DI ACCERTAMENTO TECNICO OGGETTIVO.

L’appellante presentava quindi le seguenti conclusioni.

“Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in riforma della sentenza impugnata:

– NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., della Signora M. S.   e per l’effetto condannarla, al pagamento della somma di € 15.700,00 ovvero la maggior somma dovuta;

− IN VIA ISTRUTTORIA, senza alcuna inversione dell’onere della prova e qualora l’Ecc.ma Corte di Appello lo ritenesse opportuno, si insiste nella richiesta di prova (CTU) per delega presso il Giudice competente, nonché per nuova CTU tecnica volta a verificare la congruità della spesa sostenuta dalla Signora B. M.”.

Si costituiva M. S. presentando le seguenti conclusioni:

“voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così provvedere:

in via principale, in rito, dichiarare inammissibile l’appello;

in via principale, nel merito, rigettare l’appello e confermare integralmente la sentenza emessa;

in ogni caso, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese generali, forfettarie, ed in via equitativa anche le ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell’incarico – come stabilito dalla Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 31030/2019 -, compenso professionale del giudizio, iva e cap come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio;”.

Si costituiva Z. I. E. Ag (già Z. I.  Public Limited Company), Rappresentanza Generale per l’Italia, presentando le seguenti conclusioni:

“- in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità dell’appello proposto per tardività della notifica e in ogni caso accertare e dichiarare che alcuna domanda è stata proposta nei confronti della odierna appellata con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della odierna concludente;

– in via principale rigettare l’appello ex adverso proposto con conferma integrale della sentenza di primo grado;

– in via subordinata limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si riterrà fornita rigorosa prova e, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di coinvolgere la odierna concludente nei fatti di causa, contenere la misura della condanna nei limiti di cui alle condizioni tutte di polizza inter partes stipulata, delle franchigie, degli scoperti e del massimale pattuito accertando e dichiarando in ogni caso la inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento alle esclusioni sopra evidenziate sempre al netto della offerta effettuata ante causam (€ 1.350,00).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

Riteneva la compagnia assicurativa l’inammissibilità dell’appello nei confronti di Z. per tardiva proposizione del gravame e la mancanza dei presupposti per l’accoglimento di merito.

La decisione della Corte di Appello

Va in primo luogo rigettata l’eccezione di tardività della notifica dell’atto di appello sollevata da Z., poiché la notifica a quest’ultima è derivata dall’integrazione del contradittorio disposta dalla Corte, come previsto dall’art. 331 cpc, ipotizzandosi il litisconsorzio processuale necessario, per avere la compagnia assicurativa, in primo grado, contestato nel merito la responsabilità della parte assicurata.

Nel merito va rilevato che l’appellante lamenta che il giudice di prime cure ha rilevato la mancanza dell’espletamento dell’accertamento tecnico irripetibile e, nel contempo, non ha valutato la consulenza di parte, le fotografie e la fattura prodotta.

Va in primo luogo rilevato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. ordinanza n. 33504 del 1° dicembre 2023). Ne consegue che essa non costituisce prova, al contrario della perizia eseguita con accertamento tecnico irripetibile, che entra nel processo di merito con pieno valore probatorio nei confronti di coloro che hanno partecipato alla relativa procedura, ed è comunque utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all’a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie (Cassazione civile, sez. II, 07 Gennaio 2026, n. 342).

In merito al mancato utilizzo probatorio della fattura, deve rilevarsi che tale tipo di documento non costituisce in alcun modo prova di lavori eseguiti, né costituisce prova del credito non avendo natura contrattuale ma di atto unilaterale (Cass. 22/10/2002, n. 14891; Cass. 29/11/2004, n. 22401; Cass.14/10/2022, n.30309).

Il preventivo stesso dei lavori si riferisce genericamente ad elementi generici, senza alcuna prova che essi siano riferibili alle infiltrazioni (si veda allegato 1 della memoria di replica 183 cpc di parte attrice /appellante nel procedimento di primo grado). Il contratto di appalto è stato allegato solo nella parte delle disposizioni generali e non in quella dei lavori specifici (si veda allegato 2 della memoria di replica 183 cpc di parte attrice /appellante nel procedimento di primo grado).

Né la fattura allegata dalla parte convenuta al n. 7 della comparsa di costituzione prova in alcun modo l’entità dei danni subiti, come preteso dall’appellante, il documento lo stato di allegamento della parte convenuta/appellata, e non quello dell’appellante, fermo restando il limitato valore probatorio della fattura , sopra indicato.

Infine le fotografie prodotte nel giudizio di primo grado in allegato 1 bis della parte attrice/appellante sono prive di data certa come incerta è la stessa localizzazione delle riproduzioni.

Ne consegue che va in questa sede condivisa la motivazione del primo giudice ove evidenzia: “Invero è peraltro interessante rilevare che l’arch. A. rileva (novembre del 2021) solo una traccia di infiltrazione pregressa nel bagno di parte attorea e la ascrive a rottura dell’impianto idrico del bagno dell’appartamento sovrastante. In definitiva, non è affatto possibile oggi determinare la effettiva consistenza dei danni occorsi alla proprietà immobiliare e mobiliare di parte attorea e i dati di fatto disponibili portano e ritenere congrua la somma offerta e pagata stragiudizialmente dall’ente assicurativo oggi terzo chiamato.

Ciò con riferimento anche alle voci di danno che esulano dal danno emergente strettamente inteso (costi di ripristino), e sempre per impossibilità di rilevare derivazione causale dei danni addotti oggi dalla parte attorea.

Il tutto (cioè: in punto di quantificazione del danno sì come oggetto di offerta dell’assicurazione), anche con riferimento all’episodio del novembre del 2021, allorchè (verosimilmente in concomitanza con interventi manutentivi nel bagno di proprietà della M.) si è verificato il cedimento parziale di (minima) parte di solaio intercorrente tra i due appartamenti” e l’appello va rigettato.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza, quanto al rapporto processuale con l’appellata M. e vanno computate al livello tariffario minimo, per insussistenza di complessità dell’appello; non viene liquidata la fase di trattazione perché non compiuta. Vanno invece compensate quanto al rapporto processuale con la compagnia assicurativa, cui è stato notificato l’appello issu iudicis, ed essendo rimasta sostanzialmente estranea alla contesa.

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto di appello, a norma dell’art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.

P.Q.M.

La Corte, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

-rigetta l’appello;

-condanna M. B. al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1.984, oltre accessori, in favore di M. S.; e le compensa quanto alla compagnia Z. I. E. Ag (già Z. I.  Public Limited Company), Rappresentanza Generale per l’Italia;

-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto di appello, a norma dell’art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002

Così deciso in Roma, addì’ 21 settembre 2026

Il Consigliere relatore/estensore

Anna Maria Teresa Gregori

 

il Presidente

Marianna D’Avino

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