dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

phone icon06.35454548 / 06.35428127 (fax)
addrVia Ugo De Carolis, 31, 00136, Roma
divider

Illegittimità delle maggiorazioni semestrali ex art. 27 della legge 689/81 in caso di sanzioni stradali

separator

/ 0 Commenti /

Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

 Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma

 

SENTENZA 3701/07

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni                                 – Presidente

Dott. SCHERILLO Giovanna                            – Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi                                       – Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto                           – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo                             – Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente –

contro

A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati D’A. G., L. T., giusto mandato a tergo del controricorso;

controricorrente –

e contro

SARI S.P.A.;

intimata –

avverso la sentenza n. 491/04 del Giudice di Pace di BENEVENTO del 18.6.04, depositata il 21.06.04;

udita la relazione della causa svolta  nella Camera di Consiglio il 24.10.06 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto,

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. D. C., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.

Svolgimento del processo

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

Il Presidente                                                                                                                          Il Consigliere estensore

Dott. Giovanni Settimj                                                                                                       Dott. Umberto Atripaldi

 

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007

 

separator