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Inerzia dell’assemblea e applicabilità dell’art. 1105 c.c.

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L’assemblea del Condominio aveva deliberato solo ed esclusivamente i lavori di messa in sicurezza della facciata condominiale rinviando ad altra data la deliberazione e l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata stessa. Alcuni condomini hanno proposto ricorso ex art. 1105 del codice civile chiedendo che l’autorità giudiziaria sopperisse all’inerzia dell’assemblea del Condominio ed ordinasse i lavori di rifacimento della facciata dello stabile condominiale. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno rigettato la richiesta sul presupposto che l’intervento dell’autorità giudiziaria diretto alla esecuzione dei lavori di manutenzione della cosa comune risulterebbe lesivo delle competenze che il legislatore riserva, in via esclusiva, all’assemblea in merito a tutte le determinazioni da adottare sulle spese, necessarie o meno.

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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Settima civile

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Franco Petrolati                      Presidente

Dott.ssa Francesca Falla Trella      Consigliere rel.

Dott.ssa Gemma Carlomusto         Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nel giudizio di Volontaria Giurisdizione iscritto al n. 51882/2019 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell’anno 2019 in decisione all’udienza camerale tenutasi in data 25/9/2019

TRA

M.F., M. E., M.M. e V. A.. elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell’Avv. P.P. che li rappresenta e difende come da procura speciale alle liti allegata al reclamo ex art. 739 c.p.c.;

reclamanti

E

Condominio di Via S. n. 8 Roma, elett.te dom.to in Roma Via Ugo De Carolis n. 31 presso lo studio dell’avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del reclamo;

reclamato

  • Rilevato che il reclamante si duole della dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere del ricorso ex art. 1105 c.c. motivata dall’esecuzione, nelle more del procedimento, dei lavori individuati dal tecnico incaricato come necessari ed urgenti, deducendo, in particolare che nonostante l’accertata necessità di procedere al restauro da parte del tecnico incaricato dal Condominio, gli unici interventi deliberati a fronte dell’elaborato peritale (messa in sicurezza della facciata) si erano rilevati onerosi oltre che non risolutivi, in via definitiva delle criticità emerse;
  • Rilevato che è altresì oggetto di censura la ritenuta inammissibilità della richiesta di intervento sostituito del Tribunale, in relazione all’ulteriore esigenza di procedere ai lavori di restauro radicale della facciata (la cui esecuzione era stata rimandata dall’assemblea ad altra data), non oggetto di alcuna delibera approvativa;
  • Considerato che appare documentato e comunque incontestato che nelle more del procedimento l’assemblea ha deliberato di dar corso ai lavori di messa in sicurezza individuati dal tecnico incaricato, rinviando ad altra data la approvazione dei lavori di completa ristrutturazione della facciata dello stabile, e che la predetta delibera non è stata impugnata dai reclamanti non consenzienti;
  • Considerato altresì che dalla documentazione in atti sub. all. 2) reclamo non si profilano particolari situazioni di urgenza di risistemazione della facciata inquadrabili nella prima ipotesi del capoverso dell’art. 1105 c.c. (se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune);
  • Considerato che secondo l’elaborazione giurisprudenziale dell’istituto invocato di cui all’art. 1105 c.c. “In materia di gestione condominiale il ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari e per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; detta norma non è, invece, applicabile quando l’assemblea condominiale abbia approvato dei lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l’intervento del giudice in tal caso si risolverebbe in un’ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare” (Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001);
  • Ritenuto che in presenza della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza regolarmente deliberati dall’assemblea, l’intervento dell’autorità giudiziaria diretto alla esecuzione dei lavori di manutenzione della cosa comune – dei quali non è rappresentata la perdurante urgenza in seguito alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza – si profila lesivo delle competenze che il legislatore riserva, in via esclusiva, all’assemblea in merito a tutte le determinazioni da adottare sulle spese, necessarie o meno, assoggettandole all’impugnazione in sede contenziosa (c.f.r. S.U. n. 4213/1982);
  • Ritenuto pertanto che il reclamo deve essere respinto con ogni provvedimento in ordine alle spese da distrarsi, secondo l’orientamento dei giudici di legittimità favorevole all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c. al procedimento ex art. 739 c.p.c. (in quanto caratterizzato comunque da un conflitto tra parte impugnate e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c., c.f.r. Ordinanza n. 28331 del 28/11/2017):

P.Q.M.

  • rigetta il reclamo;
  • condanna M. F., M. E., M. M. e V. A. in solido tra loro a rifondere al Condominio di Via S. n. 8 Roma le spese del reclamo che liquida in favore dell’antistatario del condominio appellato, avv. Vito Sola, in euro 2.500,00  per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Roma 2/10/2019

Il Presidente

decreto Corte di Appello di Roma r.g. 51882_2019

 

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