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La fede privilegiata del verbale redatto da pubblici ufficiali

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Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di appello, con la sentenza 14896 del 27 ottobre 2020, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra tante Cass. 28068/2017; n. 15108/2010), ribadisce che la fede privilegiata del verbale redatto dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., opera solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, all’esito della udienza del 27.10.2020, svolta con le modalità della trattazione scritta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019, vertente

TRA

XXXXX snc
elett.te domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’avv. Vito Sola che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

E

ROMA CAPITALE

rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Di Grezia dell’avvocatura capitolina giusta procura generale per atto Notaio Stefano Smargiassi rep. n. 619 del 15 aprile 2019, domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sent. Giudice di Pace di Roma n. 21545/2018 depositata il 22.06.2018
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in data 22 e 16 ottobre 2020 da intendersi integralmente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

La società XXXXX snc, con ricorso in appello depositato il 22.01.2019, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21545/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 92170032717 del 10.10.2017 con cui era ingiunto il pagamento in favore di Roma Capitale di euro 148,47, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art 18 della deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 2005- Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, accertata dagli ispettori Ama nel verbale di accertamento in data 3 dicembre 2012 n. 74120009781.
Con l’odierno gravame l’appellante ha riproposto i medesimi motivi di opposizione già proposti in primo grado, assumendo: 1.l’erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta provata la responsabilità della società appellante sulla base del solo verbale di accertamento del personale AMA ( che conteneva apprezzamenti e valutazioni prive di fede privilegiata); 2.l’assenza di responsabilità in capo alla società appellante; 3. l’errata applicazione dell’art. 18 della delibera comunale 105/2005 che riguarda fattispecie diverse da quella contestata e sanzionata; 4. la violazione dell’art. 23 della Cost., non essendo la condotta sanzionata riferibile alla società XXXXX  snc. Ha chiesto quindi che in riforma della gravata sentenza fosse annullata la determinazione ingiuntiva opposta.
Roma Capitale, costituita in primo grado tramite il funzionario delegato, si è costituita anche nell’odierno giudizio d’appello, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza correttamente motivata.
Deve premettersi che il gravame è tempestivo, atteso che la sentenza gravata è stata depositata il 22.06.2018 e l’atto d’appello depositato il 22.01.2019, nel termine semestrale di cui all’art. 327 cpc, tenuto conto della sospensione feriale.
Nel merito l’appello è fondato.
La sanzione è stata irrogata sulla base di un’unica circostanza, l’accertato conferimento, da parte dei verbalizzanti AMA – sul suolo pubblico, in Roma, via YYYYY n. 222, accanto ai contenitori per la raccolta differenziata – di un cartone su cui era affissa l’etichetta intestata alla società appellante (cfr. verbale di accertamento prodotto in primo grado dal Roma Capitale). E’ pacifico che quest’ultima società svolga attività di vendita ed assistenza di materiali informatici in un locale sito in Roma , via YYYYY 217.
Ancora non è contestato che i contenitori per la raccolta differenziata fossero pubblici, e non privati, e che il conferimento del cartone sia avvenuto “impropriamente” al di fuori dell’apposito cassonetto.
In tale situazione nessun elemento è stato acquisito idoneo a provare che il conferimento improprio sia stato posto in essere dalla società appellante o da personale dalla stessa dipendente e tale circostanza non può quindi ritenersi accertata .
La circostanza che il cartone sia stato conferito dalla società XXXXX, ad avviso del Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, è frutto di una valutazione dei pubblici ufficiali che porta ad escludere che, sul punto, il verbale possa essere assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (valenza sussistente, come è noto, solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, cfr tra tante Cass. 28068/2017; n. 15108/2010).
Parte appellante ha dedotto che il negozio, ove svolge attività commerciale, è posto dal lato opposto e distante da dove è stato rinvenuto il cartone, precisando che “il negozio… è servito da cassonetti posti proprio di fronte al civico 217”.
Non si può quindi escludere che il conferimento improprio sia avvenuto ad opera di soggetti terzi (ad esempio clienti che dopo avere acquistato la merce nel negozio, abbiano buttato via il cartone).
Ad avviso del Tribunale, manca quindi la prova della ascrivibilità dell’illecito alla società sanzionata.
In conclusione l’appello deve essere accolto e in riforma della gravata sentenza la determinazione ingiuntiva opposta in primo grado deve essere annullata.
Le spese, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 37 del 2018 e del valore della domanda (euro 148,47).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
-in riforma della gravata sentenza, annulla la determinazione ingiuntiva opposta;
-condanna Roma Capitale al pagamento, in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 190,00, oltre euro 43,00 per spese non imponibili e, per il giudizio di secondo grado, in euro 300,00 oltre euro 64,50 per spese non imponibili, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, spese forfettarie e accessori come per legge spese.
Così deciso all’udienza del 27.10.2020

Il Giudice
Assunta Canonaco

Sentenza Tribunale di Roma 14896 del 2020

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