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La notifica degli atti giudiziari al Condominio

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La notifica degli atti giudiziari, anche di natura tributaria, al Condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali, notificate direttamente al Condominio, cui pure sono stati indirizzati gli avvisi di deposito ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non alla persona dell’amministratore.

 

Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 607/2025

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il

24/09/2024 alle ore 12:30 in composizione monocratica:

IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico

in data 24/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 13350/2023 depositato il 29/11/2023

proposto da Condominio Di Via S. , Roma Condominio

Difeso da

Agostino Sola

Vito Sola 0635454548 –

Rappresentato da P. G.

ed elettivamente domiciliato presso agostinosola@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrate – Riscossione – Roma

Difeso da

I. C.  –

ed elettivamente domiciliato presso inescarpino@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239071752054000 IRPEF/IRES 2014

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239071752054000 IRPEF/IRES 2015

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180049019216000 IRPEF-ALTRO

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190056391364000 IRES-ALTRO

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190056391364000 IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento.

Resistente: rigettare il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ oggetto di impugnazione l’intimazione di pagamento notificata al ricorrente.

A sostegno si deducono:

  1. “omessa notifica della presupposta cartella di pagamento – intervenuta decadenza ex art.

25 d.P.R. n.  602/1973 – vizio nella formazione del ruolo ex d.P.R. n. 602/1973  -conseguente violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 – omessa notifica delle cartelle in violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973”;

  1. “nullità dell’intimazione per difetto di motivazione e conseguente violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 – omessa indicazione di un qualsiasi prospetto utile alla verifica degli importi dovuti, degli interessi”.
  2. “intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria o, in via subordinata, intervenuta prescrizione per le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi”.
  3. “inesistenza della notificazione”.

L’Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso, eccependo in particolare che “La cartella n.09720180049019216000 è stata notificata in data 17.09.2018 mentre la cartella 09720190056391364000 in data 01.08.2019”.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’odierna udienza, questo Giudice ha emesso la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A fronte della produzione delle relazioni di notificazione delle due cartelle, il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica perché non effettuata all’amministratore di esso Condominio.

In effetti, la giurisprudenza ha chiarito che la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass., n. 27352/2016).

Nella specie, entrambe le cartelle sono state notificate direttamente al Condominio, cui pure sono stati indirizzati gli avvisi di deposito ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non alla persona dell’amministratore.

Le notificazioni sono dunque nulle ai sensi dell’art. 160 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cass., n. 1144/2018).

Questa affermazione deve essere estesa ai casi di nullità della notificazione, la quale ha impedito alla stessa di produrre i propri effetti, in primis quello di determinare in capo al destinatario la conoscenza legale della pretesa tributaria.

L’intimazione è dunque nulla, con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge e di cui dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Giudice dott. Arturo Iadecola

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