dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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La nullita’ parziale del precetto

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Il Tribunale di Roma aderendo ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cfr ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 della Corte Suprema di Cassazione) ha ribadito  il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell’atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.

 

Studio Legale Avv. Vito Sola
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr. CECERE ENRICO, in funzione di giudice onorario,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 40544 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all’odierna udienza del 03-09-2020, all’esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente

TRA

O. M.- , rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola, presso il cui studio in Roma alla Via Ugo De Carolis n. 31, elegge domicilio, giusta procura a margine all’atto di citazione in opposizione a precetto.
Parte Opponente

E

CONDOMINIO DI VIA S. O. N. 87, in Roma – , rappresentato e difeso dagli avv.ti N. E.  e M.  T.  ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via  G. n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte Opposta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 24-06-2019 il sig. O. propone opposizione avverso l’atto di precetto notificato dal Condominio in data 30-05-2019, per € 7.001,40, in virtù del titolo esecutivo costitutivo dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 26415/2017 e chiede dichiararsi la nullità dell’atto di precetto.
In particolare, l’opponente deduce ed eccepisce: 1- l’inesistenza e/o la nullità della procura del precetto; 2- l’illegittimità delle somme richieste.
Si costituisce la parte opposta che, eccepita la totale infondatezza e pretestuosità delle avverse osservazioni, chiede rigettarsi l’opposizione, con condanna alle spese.
All’udienza di prima comparizione del 23-12-2019, il giudice su richiesta delle parti, pendendo trattative di bonario componimento, rinvia in prosieguo prima udienza. Successivamente la causa ha subito alcuni rinvii d’ufficio per la nota emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.
Viene poi fissata per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies cpc l’udienza odierna.
L’opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che di seguito si indicano.
Prima di passare a trattare i motivi di opposizione deve rilevarsi che l’atto di opposizione è stato passato per la notifica in data 13-06-2020, quindi, antecedentemente alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data non anteriore al 19-6-2020.
–La nullità dell’atto di precetto per la mancanza della procura alle liti deve ritenersi infondata.
La riforma del 2009 ha esteso il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione.
Secondo la Cassazione, l’art. 182, 1° comma, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all’art. 83, 3° co., richiamata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio (Cass. 18 febbraio 2016, n. 3181; Cass. 11 settembre 2014, n. 19169).
Venendo all’applicazione dei detti principi all’atto di precetto, dobbiamo ricordare che per giurisprudenza costante viene ritenuto che lo stesso non costituisce “atto introduttivo di un giudizio”, contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dalla parte o da un suo procuratore ad negotia.
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art.125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto (Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213).
Ciò stante, la mancanza di procura o l’omessa allegazione della medesima non può costituire motivo di nullità del precetto, ed in ogni caso tale vizio deve ritenersi sanato dalla procura conferita nella successiva fase di opposizione, come nel caso di specie.
–Con il secondo motivo di opposizione si denuncia l’erroneità delle somme intimate.
Dalla lettura dell’art. 480 cpc si evince che il precetto deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo.
In merito alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, così come per tutte le altre spese che derivano direttamente dalla legge e dal titolo, le stesse non hanno bisogno, per essere accertate, di una ulteriore pronunzia giudiziale.
Il creditore, quindi, può «autoliquidarsi» ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto e quelle che derivano direttamente dalla legge e dal titolo, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice, in quanto queste spese costituiscono un accessorio di legge.
Per quanto esposto, il medesimo creditore può senz’altro intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, ma a condizione che ne abbia già pagato i relativi importi, non potendo intimare il pagamento di una spesa che lo stesso non ha ancora fatto.
Pertanto, non risultando dagli atti prodotti in giudizio, che la somma di € 200,00 per spese di registrazione della sentenza, sia stata pagata prima della notifica del precetto, la stessa non può essere inclusa nell’atto di precetto medesimo.
In virtù, delle medesime argomentazioni deve, ritenersi, altresì, illegittima la domanda di pagamento delle spese per ricorso ex art. 492 bis cpc, per complessivi € 661,69, in quanto le stesse non derivando direttamente dalla legge o dal titolo, non posso essere considerate un accessorio di legge e quindi, non possono essere autoliquidate dal creditore.
Infine, l’intimante ha errato nel chiedere a titolo di spese per richiesta e ritiro copie sentenza la somma di € 30,00, comprensiva dei compensi pagati all’agenzia che ha provveduto all’adempimento, in luogo della sola spesa viva per € 12,69, in quanto detta scelta viene fatta per motivi di opportunità e convenienza esclusivi del creditore ed i relativi costi non possono essere caricati al debitore.
Pertanto, l’opposizione risulta fondata, laddove si è dedotta l’erroneità delle somme precettate, per gli importi di € 17,31, relativi al compenso dell’agenzia, di € 661,69 per i compensi del ricorso ex art. 492 bis cpc e di € 200,00, per le spese di registrazione del titolo esecutivo, così per complessivi € 879,00.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell’atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 879,00, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
–Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta e considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Si ritiene, infatti, di aderire ai principi di diritto enunciato dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 15857 del 12 giugno 2019, per i quali: in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari: per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta; per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da O.  M. , nei confronti di CONDOMINIO DI VIA S.  O. N. 87, in Roma, così provvede:
1) ACCOGLIE l’opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 879,00, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
2) CONDANNA parte opposta CONDOMINIO DI VIA S. O. N. 87, in Roma, in persona dell’amministratore p.t., al pagamento, in favore dell’opponente O. M.  alle spese di lite, che liquida in € 440,00 per compensi professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. Vito Sola, dichiaratosi antistatario.
Roma, all’udienza del 03-09-2020
Il Giudice
Dott. Enrico Cecere

Sentenza Tribunale di Roma n. 11892 del 2020

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