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Legittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale

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In tema di Condominio negli edifici, il singolo condomino non può essere esonerato dal pagamento delle spese necessarie alla conservazione della cosa comune (sul punto cfr Cass. 6923/01, Cass. 19893/11). Il condomino invece può essere esonerato dal pagamento delle spese sostenute per il godimento delle cose comuni, avendo le stesse diversa natura. Così, in seguito a rinuncia al riscaldamento condominiale, operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato, può venir meno l’obbligo di contribuzione alle spese per l’uso, purché l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio.

 

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SENTENZA 4332/15

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta n. 73034/11 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

L.M. elettivamente domiciliata in Roma, via Mecenate 27 presso lo studio dell’Avv. Andreina Di Torrice che la rappresenta e difende con procura a margine alla citazione

ATTRICE

                   

E

CONDOMINIO IN ROMA VIA T. 3-55 elettivamente domiciliato in Roma Piazza dei Consoli 62 presso lo studio dell’avv. Massimo De Pamphilis che lo rappresenta e difende con procura in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

La L. citava il Condominio convenuto esponendo quanto segue. Che era proprietaria di un’unità immobiliare facente parte del plesso condominiale. Che, con delibera del 3-11-2011, l’assemblea aveva approvato il consuntivo riscaldamento 2009/10 (punto 1 dell’o.d.g.), il preventivo riscaldamento 2010/11 (punto 3) il consuntivo riscaldamento 2010/11 (punto 6) ed il preventivo riscaldamento 2011/12 (punto 9) imputandole gli oneri del riscaldamento nonostante fosse già distaccata dall’impianto centralizzato sin dal 29-10-2009. Che dette delibere, unitamente a quella di cui al punto 5 dell’o.d.g. che aveva subordinato il distacco al pagamento del 50% delle spese di gestione 2011/12 ed al pagamento del saldo relativo alle precedenti gestioni del riscaldamento, erano viziate in quanto aveva l’obbligo di corrispondere solo le spese di conservazione e non di gestione ordinaria laddove, come nel caso in esame, il distacco non aumentava i costi di gestione a carico degli altri partecipanti e non incideva sul funzionamento dell’impianto. Ciò premesso chiedeva che fossero annullate/dichiarate nulle le delibere assunte ai punti 1, 3, 5, 6 e 9 dell’o.d.g. approvate dall’assemblea il 3-11-2011 e che fosse dichiarata la legittimità del distacco. Con vittoria di spese da distrarre.

Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto delle avverse domande. In via riconvenzionale chiedeva che fosse dichiara l’illegittimità del distacco e, comunque, che il distacco non esentava l’attrice dal corrispondere le spese per il riscaldamento. Con conseguente condanna della predetta a corrispondere al Condominio gli oneri del riscaldamento pari ad € 3.520,94 come risultava dai bilanci approvati per gli anni 2010/11 (consuntivo) e 2011/12 (preventivo), oltre interessi.

Espletata ctu, all’esito del giudizio le parti concludevano come in atti e, all’udienza del 25-11-2014, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 cpc.

La domanda così come formulata dall’attrice ha lo scopo di accertare il diritto della stessa al distacco e ad essere, di conseguenza, esentata da qualsivoglia onere di contribuzione per le spese di ‘gestione’ dell’impianto centralizzato anche con riguardo ai periodi per i quali l’assemblea del 3-11-11 ha approvato bilanci e riparti.

Il Condominio ha contestato l’avverso assunto affermando che la partecipazione alle spese per il funzionamento dell’impianto comune avrebbe dovuto essere addebitata anche ai condomini distaccati tenuto presente di quanto previsto dall’art. 14 del regolamento che vietava la rinuncia alle spese per il riscaldamento.

Concludeva per il rigetto delle avverse domande. In via riconvenzionale chiedeva che fosse accertata l’illegittimità  del distacco con conseguente condanna dell’attrice a corrispondere, in suo favore, la complessiva somma di € 3.520,94 oltre interessi per gli oneri relativi al riscaldamento come da bilancio consuntivo 1-11-10/1-4-11 e bilancio preventivo 1-11-11/1-4-12 e relativi riparti.

Espletata ctu, all’esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti e, all’udienza del 25-11-2014, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

In tema di condominio negli edifici tra le spese indicate nell’art. 1104 c.c. soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obbligazioni “propter rem” per le quali il condòmino non vi si può sottrarre (Cass. 6923/01, Cass. 19893/11). Invece quelle sostenute per il godimento delle cose comuni, avendo diversa natura, possono diversamente legittimamente essere unilateralmente rinunciate. Così, in seguito a rinuncia al riscaldamento condominiale, operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato, può venir meno l’obbligo di contribuzione alle spese per l’uso, purché l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio. In tal caso il condòmino rinunciante mentre è esonerato, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, 2° comma, c.c., dal dover sostenere le spese (relative al combustibile) per l’uso del servizio centralizzato ove non ne tragga alcun godimento è invece obbligato (stante l’inderogabilità, ex art. 1138, ultimo comma, della disposizione di cui all’art. 1118, 2° comma, c.c.) a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell’impianto comune di riscaldamento centralizzato (cfr. “ex plurimis”: Cass. 20.2.1998 n. 1775; Cass. 5974/04, Cass. 15079/06 e Cass. 7708/07).

Tale legittima rinuncia al riscaldamento  centralizzato (con i limiti e gli effetti suddetti) non è però consentita in presenza di un divieto contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale che, mentre non può derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 ultimo comma c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni legali non dichiarate inderogabili (Cass. 9.11.1998 n. 11268),

Con la conseguenza che il regolamento condominiale, se contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento laddove sia mirato all’esonero dell’obbligo del contributo alle spese di conservazione e manutenzione di detto impianto, ben può invece vietare la rinuncia all’uso ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto (anzi in sintonia) con la disciplina legale (ancorché derogabile) dell’uso della cosa comune. In tal senso v. Cass. n. 6923/01. Tali limitazioni non possono invece essere dettate da un regolamento non contrattuale che non può incidere sui diritti dei partecipanti (in senso restrittivo o ampliativo con effetti sul riparto delle spese) ma solo regolamentare le modalità d’uso delle cose comuni e l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali. Orbene, nel caso in esame, il Condominio non ha documentato la natura contrattuale del regolamento depositato ed invocato posto che non ne ha provato la richiesta trascrizione con la conseguenza che l’attrice ha il diritto di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato salvo il dovere di contribuire agli esborsi relativi alla conservazione dell’impianto ed all’eventuale aggravio di spesa derivante agli altri condomini nel funzionamento dell’impianto stesso per effetto del godimento, seppur indiretto, del calore proveniente dall’impianto centralizzato da parte del condomino distaccato (Cass. 19893/11 e Cass. 9526/14 anche in ordine al recepimento nella l. 220/12, peraltro non applicabile nel caso in esame ratione temporis, del citato indirizzo giurisprudenziale).

Ciò posto si osserva che, nel caso in esame, i rilievi del perito nominato da questo giudicante devono essere letti, alla luce al ricorso alle norme tecniche in materia ed alla natura dei luoghi, nel senso che il distacco dell’impianto centralizzato operato dall’attrice non ha comportato alcuno squilibrio nel funzionamento dell’impianto mentre ha invece determinato l’esistenza di dispersioni termiche derivanti dal distacco che aggraverebbero gli oneri dovuti dagli altri partecipanti al condominio (relativamente al calore residuo fornito all’appartamento del condomino distaccatosi) e determinerebbero un indebito godimento di calore, da parte del condomino distaccatosi, con la conseguenza che residua un obbligo di contribuzione relativo alle spese di funzionamento dell’impianto centralizzato a carico dell’attrice da affermarsi, tenuto conto dei dati fattuali emersi, nella misura del 15% del dovuto a titolo di spese di godimento ed in particolare per l’acquisto del combustibile (v. condivisibili argomentazioni di cui all’elaborato peritale a pag. 7, mentre le considerazioni sul punto precedentemente svolte dall’ausiliario non appaiono pertinenti). Ciò posto si rileva che, ove il contributo dell’attrice per l’acquisto del carburante venga ad essere pari a quello dovuto per il residuo indiretto vantaggio derivato dall’impianto di riscaldamento centralizzato e come sopra individuato dal ctu, ben può affermarsi che ha il diritto di distaccarsi fermo restando, appunto, l’obbligo di partecipare non solo alle spese di funzionamento dell’impianto nella misura indicata ma anche alle spese di conservazione dell’impianto in proporzione alle carature millesimali attribuite all’appartamento della stessa.

Conclusivamente si deve affermare, in parziale accoglimento della domanda, che l’attrice ha il diritto di distaccarsi dall’impianto centralizzato con l’obbligo di contribuzione sopra indicato. Segue il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad accertare tout court l’illegittimità del distacco.

L’accertata legittimità del distacco sin dal 4-11-2009 (circostanza quest’ultima non contestata dal Condominio) ed il rilievo che, dai riparti relativi ai rendiconti in atti, emerge che le quote di partecipazione alle spese di gestione approvati con le delibere fondanti i crediti sono state diversamente determinate non nella dovuta misura del 15% ma in base alla partecipazione fondata sulle carature, segue l’annullamento delle impugnate delibere che hanno approvato i piani di riparto relativi ai preventivi ed ai consuntivi riscaldamento e segnatamente quelle approvative del consuntivo riscaldamento 2009/10 (punto 1 all’o.d.g.), del preventivo riscaldamento 2010/11 (punto 3), del consuntivo riscaldamento 2010/11 (punto 6) e del preventivo riscaldamento 2011/12 (punto 9). Parimenti deve essere annullata la delibera di cui al punto 5 dell’o.d.g. in quanto ha stabilito criteri diversi da quelli accertati come legittimi.

La domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio al fine di conseguire la condanna di controparte al pagamento della quota parte delle spese per il riscaldamento gestione 1-11-10/1-4-11 con relativo riparto e preventivo 1-11-11/1-4-12 deve, invece, essere rigettata in quanto fondata su delibere annullate quanto ai piani di riparti onde occorreranno nuove e conformi delibere per poter procedere alla riscossione del credito a tali titoli richiesto.

Alla soccombenza segue la condanna del convenuto a rifondere, a controparte, le spese di lite. Spese distratte.

Spese di ctu a carico del convenuto.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa, accoglie parzialmente le domande avanzate dall’attrice e, per l’effetto, dichiara che la predetta ha il diritto di distaccarsi dall’impianto centralizzato del riscaldamento con l’obbligo di contribuzione come sopra indicato sia con riguardo alle spese di funzionamento (nella misura del 15%) che a quelle di manutenzione (in ragione della caratura millesimale) dell’impianto. Annulla le delibere che hanno approvato, in data 3-11-11, i piani di riparto relativi al consuntivo riscaldamento 2009/10 (punto 1 all’o.d.g.), del preventivo riscaldamento 2010/11 (punto 3), del consuntivo riscaldamento 2011/12 (punto). Annulla la delibera di cui al punto 5 dell’o.d.g..

Condanna  il convenuto a rifondere, in favore di controparte, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.350,00 di cui € 550,00 per spese vive ed € 3.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

Spese distratte.

Spese di ctu a carico del convenuto.

Roma 23.2.2015

 

                                                                                   il Giudice Unico

dott. Roberto Ghiron

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 24.2.2015

 

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