2024

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12779/2024 pubblicata il 12/12/2024 chiarisce che la competenza delle questioni relative al rilascio dell’immobile condominiale detenuto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di portierato rientra nella competenza del Giudice del lavoro.
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Sentenza n. 12779/2024 pubbl. il 12/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile
N.4122 /2024 R.G.A.C.
TRA
CONDOMINIO DI VIA T. , ROMA
elettivamente domiciliato in Roma, via
presso lo studio dell’Avv. SOLA VITO, in Roma Via Ugo De Carolis 31
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell’atto introduttivo
E
P. N.
elettivamente domiciliato in Roma,via VIA T.
presso lo studio dell’Avv. F. G.
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell’atto introduttivo
all’udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 il CONDOMINIO DI VIA T. esponeva che N. P. aveva svolto attività di portiere con pulizia ed alloggio con contratto del 1.10.2007 a favore di esso condominio; che con Assemblea del 27.6.2022 veniva deliberata l’abolizione del servizio di portierato; che alla P. veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro e veniva richiesta la riconsegna; che, successivamente, veniva richiesta l’indennità di occupazione senza titolo e la restituzione dell’immobile.
Tanto esposto, lamentava che la mancata restituzione dell’immobile aveva portato ad un mancato utilizzo dello stesso, quantificabile in € 500 mensili e concludeva chiedendo:
“in via principale, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, l’illegittima occupazione dell’immobile di proprietà condominiale da parte della Sig.ra N. P. stante la cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione dell’alloggio intercorso con il Condominio ricorrente;
per l’effetto, condannare la Sig.ra N. P. alla immediata restituzione dell’immobile illegittimamente detenuto in favore del Condominio ricorrente;
per l’effetto, condannare la Sig.ra N. P. a corrispondere in favore del Condominio ricorrente a decorrere dal 1 luglio 2023 dell’importo mensile che si indica in euro 500,00, o in quella somma maggiore o minore che, anche in via equitativa verrà ritenuta di Giustizia, a titolo di indennità di occupazione senza titolo del predetto immobile di proprietà condominiale con interessi ex art. 1284 comma quarto c.c. dalle singole scadenze al dì dell’effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare la parte resistente al pagamento delle spese e del compenso professionale del procedimento di mediazione e del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.” Si costituiva P. N. contestando il valore dell’indennità di occupazione sostenuto dalla controparte e chiedendo “fissare la data del rilascio dell’immobile, ai sensi dell’art. 56, comma 1, L. 392/78, e comunque ai sensi di legge, a 12 mesi dalla data della sentenza, o in subordine a 6 mesi, e comunque tenendo conto delle condizioni economiche e di salute della signora P., comparate a quelle del condominio ricorrente.”
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni e nella misura che di seguito si espongono.
In primo luogo deve dichiararsi che la competenza delle questioni relative al rilascio dell’immobile condominiale detenuto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di portierato rientra nella competenza del Giudice del lavoro.
Al riguardo si osserva che il godimento dell’immobile è un parziale corrispettivo della prestazione lavorativa.
Deve, inoltre, rilevarsi che non vi sono contestazioni in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro ma solo relativamente all’occupazione dell’immobile ed alla corresponsione dell’indennità di occupazione.
Sul punto si osserva che la documentazione prodotta dalla convenuta relativamente alle condizioni dell’immobile consentono di ritenere adeguata la somma di € 250 mensili a titolo di indennità di occupazione.
Non vertendosi in tema di locazione di immobili, il rilascio dello stesso dovrà essere effettuato a seguito dell’emanazione della sentenza, senza necessità di fissazione di diversi termini.
Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna la resistente all’immediato rilascio dell’immobile detenuto ed al pagamento dell’indennità di occupazione, quantificata in € 250,00 mensili dalla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro, oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000
IL GIUDICE
Mariapia Magaldi
