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Limiti all’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali

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Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo in relazione al pagamento di oneri condominiali sul presupposto che la delibera assembleare, alla base del decreto ingiuntivo, non essendo stata revocata o annullata è da considerarsi valida ed efficace e quindi vincolante per tutti i condomini.

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SENTENZA 38945/04

 

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Adriana De Sanctis Sez. III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 54697 contenzioso dell’anno 2000

TRA

S.G.  domiciliato in Roma, Via C. 53, presso l’avv. B.C. che lo rappresenta con mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

                                                                                          ATTORE – OPPONENTE

E

Condominio di Via A.  2 in persona dell’amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv. Vito Sola che lo rappresenta con mandata a margine del decreto ingiuntivo

                                                                                        CONVENUTO – OPPOSTO

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.G. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma avverso il decreto ingiuntivo n. 9463/00 del 4-5-00, R.G. 24235/00 con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di £ 682.713, oltre interessi e spese a favore del Condominio di Via A. 2 in Roma a titolo di quote condominiali dovute e non pagate al condominio.

Allegava l’opponente che i calcoli posti a base del decreto erano errati tanto che aveva impugnato la delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto e relativo riparto.

In particolare non era tenuto al pagamento dell’Enel per l’edificio, pagando solo l’illuminazione box, né era tenuto al pagamento delle spese di giardinaggio e vi era inoltre un errore nel calcolo dei millesimi.

Si costituiva il Condominio contestando l’opposizione.

Risultato negativo il tentativo di conciliazione, la causa su istanza delle parti, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 3-3-04

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e va respinta.

Il decreto ingiuntivo trova legittimazione nella delibera assembleare che ha approvato il rendiconto 99 e relativo piano di riparto.

Dal momento che tale delibera è pienamente efficace, le censure dell’opponente non possono essere ammesse.

Ciò senza considerare che il creditore opposto ha nella udienza di precisazione delle conclusioni, depositato la sentenza del Tribunale che rigettava l’impugnativa della delibera assembleare, impugnativa motivata, da quel che risulta in detta sentenza, con le stesse censure oggetto del presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando:

1)     Rigetta l’opposizione proposta da S.G. avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 9463/00 depositato il   4-5-00.

2)     Condanna S.G. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell’Avv. Vito Sola –  dichiaratosi antistatario -, spese che liquida in complessivi in E. 470,00, di cui E. 20,00 per spese, E. 250,00 per diritti, E. 200,00 per onorari IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma

Il Giudice di Pace

Avv. Adriana De Sanctis

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 19.10.2004

 

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