dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Multa erroneamente elevata e risarcimento del danno a carico del Comune

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Il Comune risponde di responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed è tenuto al risarcimento del danno, in caso di notifica di verbale di contestazione, nella specie  ex art. 126 bis comma 2 C.d.S., nonostante il trasgressore abbia, nei termini, correttamente inviato la relativa dichiarazione.

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SENTENZA 39076/14

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – Sezione IV Civile

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Maria Pia Angela Pozzuoli, assegnata alla IV Sezione Civile, definitivamente decidendo con sentenza a verbale dell’udienza del 04.12.2014 nella causa civile in primo grado iscritta al N. 23863  del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’Anno 2013 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma

PROMOSSA DA

M.T.S.

nata a Roma il 10.08.1968, residente in Roma ed elettivamente domiciliata in Roma in Via Ugo De Carolis n. 31 presso lo studio dell’Avv. Vito Sola che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine del ricorso

                                                                                                                                – ricorrente –

E CONTRO

ROMA CAPITALE

in persona del Sindaco p.t. con sede in Roma Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Riccardo Tarantoli giusta delega del 07.10.2010 in copia in atti e domiciliato presso la Casa Comunale-Avvocatura Comunale in Roma in Via del Tempio di Giove n. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                         –   resistente –

            Oggetto: Opposizione a verbale n. 18130005186

Conclusioni: come da scritti e da verbale di causa

FATTO

Con ricorso depositato nei termini di legge in data 10.04.2013 la S.M.T.  proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe indicato con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di complessivi E. 295,88 perché ometteva di comunicare chi fosse l’autore della violazione comportante la detrazione di n. 5 punti dalla patente di guida di cui al verbale n. 13121357326 notificato il 10.11.2012 violando il disposto dell’art. 126 bis comma 2 del C.d.S. chiedendone, previa sospensione, l’annullamento con condanna per responsabilità aggravata e vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario eccependo di aver provveduto a trasmettere nel termine la dovuta comunicazione come da documentazione in atti.

Il Giudice di Pace, visti gli art. 22 e 23 L. 689/811 e l’art. 204 bis comma 3 ter del C.d.S., previa sospensione, fissava l’udienza di comparizione, ordinando all’Amministrazione opposta di depositare in Cancelleria copia degli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Il ricorso e il decreto venivano, quindi, notificati alle parti.

            Roma Capitale si costitutiva in giudizio tardivamente in data 19.2.2014 depositando controdeduzioni per le determinazioni del giudicante.

            All’udienza del dì 04.12.2014 istruito documentalmente il procedimento ed effettuata la discussione il giudicante pronunciava mediante lettura sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Il ricorso tempestivamente proposto è fondato e deve essere accolto.

            Si rileva che la ricorrente ha sufficientemente provato attraverso il deposito della copia della dichiarazione inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, spedita il 14.11.2012 e ricevuta il 19.11.2012, di aver adempiuto nei termini di legge all’obbligo di comunicazione ex art. 126 bis comma 2 C.d.S., visto il verbale di contestazione n. 13121357326 notificato il 10.11.2012 di tal che il verbale de qua, stante l’avvenuta dichiarazione è stato illegittimamente emesso e deve essere annullato. Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta avendo confermato di aver ricevuto la comunicazione nelle controdeduzioni gli agenti tanto da non aver decurtato i punti in attesa del ricorso al verbale sotteso.

            Per quanto esposto si è accolto il ricorso ed annullato il verbale impugnato condannandosi ex art. 96 c.p.c. Roma Capitale a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati equitativamente in E. 100,00, alla ricorrente la somma di E. 100,00 e per la soccombenza condannandosi Roma Capitale a rifondere alla ricorrente  le spese di lite da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

            Accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. 18130005186 elevato dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nei confronti di S.M.T. Accoglie la richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. come avanzata dalla ricorrente e condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati equitativamente in E. 100,00, alla ricorrente la somma di E. 100,00 e condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. a rifondere alla ricorrente le spese di lite da distrarsi nei confronti del legale antistatario che liquida in E. 230,00 per competente professionali oltre ad E. 37,00 per spese oltre C.A.

Roma 04.12.2014

                   Il Giudice di Pace

      Dott. Maria Pia Angela Pozzuoli

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 10.XII.14

 

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