2017
E’ legittimo introdurre contestualmente all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo un’autonoma domanda ex art. 1137 del codice civile e tesa a chiedere l’annullamento di delibera assembleare.
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SENT. 10367/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ V
Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di secondo grado, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 56379 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015
TRA
- E.
elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’Avv. Vito Sola che la rappresenta e difende con procura in atti
APPELLANTE
E
CONDOMINIO Viale V., Roma
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle M. presso lo studio dell’Avv. R. S. che lo rappresenta e difende con procura in atti
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la N. conveniva in giudizio il Condominio di cui in epigrafe proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4714/15, pubblicata in data 29-1-2015, con la quale era stata rigettata l’opposizione volta a conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. 12082/12 emesso dal Giudice di Pace di Roma, in favore del Condominio predetto, per il mancato pagamento di una somma dovuta a titolo di oneri condominiali non corrisposti nonché era stata respinta la domanda volta a conseguire l’annullamento della delibera posta a fondamento del credito ad essa appellante era stata altresì condannata ex art. 96 cpc oltre che al pagamento delle spese processuali.
Deduceva che il Giudice di Pace avevo in particolare errato nel fondare la propria pronuncia di accoglimento dell’opposizione sull’impossibilità di poter valutare, in sede di opposizione, questioni inerenti la validità del titolo (la delibera) quando poi era ugualmente entrata nel merito delle doglianze sollevate ritenendole erroneamente infondate e che illegittima era stata la condanna ex art. 96 cpc.
Concludeva chiedendo che, accolto l’appello e riformata la sentenza impugnata, fosse revocato il decreto opposto ed annullata la delibera assembleare che fondava il credito. Con vittoria di spesa di entrambi i gradi di giudizio da distrarre.
Si costituiva il Condominio chiedendo rigettarsi l’appello, con vittoria di spese.
All’udienza del 22-2-2017 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc per le note conclusionali e repliche.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Invero non corretta è stata la motivazione del giudice di prime cure in tema di limiti di ammissibilità di doglianze inerenti la validità delle delibere per respingere le pretese avanzate in sede di procedimento monitorio. Se è vero, in linea generale, che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta ai fini di contestare l’avverso diritto di credito, è consentito solo l’esame dell’efficacia della delibera fondante il credito e non della sa validità (Cass. SSUU 4421/07), pur tuttavia è legittimo introdurre contestualmente in sede di giudizio ex art. 645 cpc un’autonoma domanda ex art. 1137 cc essendo detta possibilità riconosciuta dall’ordinamento (v. art. 104 cpc). Ebbene, nel caso in esame, la N. (v. citazione innanzi al Giudice di Pace) ha avanzato anche autonoma domanda volta al conseguimento dell’annullamento della delibera fondante il credito in particolare perché non previamente convocata. Il giudice di prime cure ha erroneamente affermato di non poter entrare nel merito della validità della delibera in sede di opposizione pur a fronte di autonoma domanda donde necessita emettere una pronuncia corretta sul punto.
La domanda peraltro risulta fondata. Invero la N. ha affermato di non essere stata convocata per l’assemblea che ha deliberato la spesa in violazione della norma di cui all’art. 66 disp att cc. Controparte non ha provato di avere fatto pervenire l’avviso alla condomina presso il suo domicilio nelle forme di cui all’art. 1335 cc (l’affissione in bacheca non prova la consegna) né ha contestato l’eventuale tardività della domanda ma si è limitata in particolare ad affermare che non era a conoscenza del fatto che la N. fosse condomina. Tale allegazione risulta tuttavia infondata solo se si considera che è documentalmente emerso che il nome della predetta è stato inserito nei piani di riparto delle spese deliberate (all’evidenza riscontro della conoscenza, da parte dell’amministratore, della sua qualità di condomina). La delibera assunta dal Condominio in tema di riparto consuntivo 2010, preventivo 2011 e lavori ex l 46/90 (come meglio indicata nel ricorso per d.i.) deve pertanto essere annullata.
Questa pronuncia, comportando il venir meno del titolo sul quale è fondato il credito del condominio fatto valere in via monitoria, determina, come necessaria conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accoglimento dell’appello.
Costituisce jus receptum il principio che il decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore di condominio per il pagamento dei contributi condominiali ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. trova il proprio fondamento e titolo nella delibera dell’assemblea che ha approvato e ripartito la relativa spesa con l’effetto che la sua rimozione, in forza di revoca della stessa assemblea o di annullamento in via giurisdizionale, determina la sopravvenuta perdita di efficacia della causa del credito azionato. Ne discende che il giudice investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali deve accogliere l’opposizione e revocare il provvedimento di ingiunzione qualora la relativa delibera condominiale di approvazione della spesa abbia perduto la sua efficacia a seguito di sospensione o annullamento da parte del giudice davanti al quale la delibera stessa è stata impugnata (Cass. n. 19938 del 2012, la quale precisa altresì che è irrilevante che la sentenza di annullamento sia ancora soggetta ad impugnazione, dal momento che essa, a prescindere dal suo passaggio in giudicato, esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata).
Tali emergenze rendono erronea anche la pronuncia ex art. 96 cpc attesa la fondatezza dell’opposizione. Mentre le ulteriori doglianze sollevate nel merito da parte opponente rimangono assorbite attesa la caducazione del titolo fondante il credito.
La sentenza appellata deve pertanto essere riformata. La delibera fondante il credito come meglio sopra indicata deve essere annullata. In accoglimento dell’opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza del Condominio appellato
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4714/15 annulla la delibera fondante il credito oggetto di ingiunzione e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n. 12028/12.
Condanna il Condominio appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3350,00 di cui € 250,00 per spese vive ed € 3100,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali. Spese distratte.
Roma 22-5-2017
IL GIUDICE
Dott. Roberto Ghiron

