2025
In tema di violazione alle norme del Codice della Strada, la piena prova del verbale redatto dal pubblico ufficiale ha valenza solo per i fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata non vale per le circostanze relative ai fatti che, per le modalità di accadimento, non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, quale ad esempio il rilevamento dei numeri di targa di un veicolo in movimento (conf. Cassazione 12091/2023).
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 10720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Il Giudice di Pace Dr. Dario Bonamano ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 55490/2024 R.G.
TRA
F.M.H. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Sola RICORRENTE
CONTRO
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da Funzionario delegato RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e successive modifiche, av ve r s o i l p r ov ve d ime n t o i r r o g a t ivo d i s a n z i o n e : v. a . v. n . 13241133954/2024/1/1/1 del 25 giugno 2024
CONCLUSIONI: Come da verbale di causa.
Fatto
Con ricorso tempestivamente depositato, la F.M.H. S.r.l. ha proposto opposizione, chiedendone annullamento, avverso al provvedimento di cui sopra per i seguenti motivi: errata rilevazione della targa del motoveicolo in movimento.
Si costituiva la Amministrazione, la quale chiedeva il rigetto della domanda.
Terminata la istruttoria la causa è stata decisa come da dispositivo.
Diritto
Il ricorso avverso la sanzione amministrativa opposta è fondato e deve essere accolto. Rilevava il ricorrente che il 25 giugno 2024, alle ore 8,30 in Roma, Via Nomentana all’intersezione con Via Arturo Graf Prov. Piazza Primoli dir. Corso Sempione, il motociclo, marca Piaggio & C. Spa M59 Var. 1 targa XXXXX era stato sanzionato per la violazione dell’art. 41 comma 11 e Art. 146 comma 3 14 del Nuovo Codice della Strada in quanto “…oltrepassava il semaforo malgrado segnalasse via impedita (luce rossa)”.
Eccepiva la insussistenza della infrazione in quanto il motociclo si trova attualmente fermo, non marciante da circa due anni e regolarmente chiuso presso un garage di pertinenza della società ricorrente; a tal fine depositava fotografia ritraente il motoveicolo all’interno di un garage.
Il rilievo è fondato.
E’ ben noto che l’efficacia di piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento sussiste per i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; tuttavia, tale efficacia non si estende alle circostanze relative a fatti che, per le loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo;: specificamente dunque la rilevazione della targa di un veicolo in movimento non è coperta da fede privilegiata e può essere contestata senza ricorso alla querela di falso (così Cassaz. 12091/2023).
La parte ricorrente ha correttamente contestato tale rilevazione, ed ha fornito elementi concreti a riscontro delle proprie contestazioni.
Nel caso di specie, oltre alla fotografia ritraente il mezzo fermo all’interno di un garage, il teste escusso ha confermato che il veicolo non era marciante da oltre due anni prima della contestata infrazione perché non funzionante.
Priva di pregio giuridico deve valutarsi la eccezione di Roma Capitale, secondo il quale il verbale sarebbe legittimo in quanto la targa del veicolo è associata ad un modello di motoveicolo corrispondente a quello della parte ricorrente; non può infatti attribuirsi valore probatorio alla mera casualità nella corrispondenza del veicolo, che in realtà non risulta identificato oggettivamente perché manca qualsiasi accertamento diretto da parte del pubblico ufficiale.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
Le spese di causa seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. o Condanna Roma Capitale alle competenze di causa che liquida in 180,00, oltre 43,00 per le spese ed agli accessori di legge da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma 24.10.2025
IL GIUDICE DI PACE DOTT. DARIO BONAMANO

