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Sentenze del Giudice di Pace. Appello. Limiti

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Il Tribunale di Roma interviene, quale Giudice di appello, in tema di sentenza del Giudice di Pace per un importo inferiore ad euro 1.100,00 ribadendo che  “la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal Giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all’art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia” (ex multis Cass. 26699/25).

 

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Sentenza n. 846/2026

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avente n. rg. 38943/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

XX srl-CF: YYYYYY

elettivamente domiciliata in Roma in Viale V.  presso lo studio dell’Avv. A. L., rappresentante e difensore in virtù di procura in calce all’atto di appello

APPELLANTE

E

Condominio di via O. 107, Roma -CF: YYYYY

elettivamente domiciliato in Roma via Ugo de Carolis n 31 presso lo studio dell’avv.Vito Sola,

rappresentante e difensore come da procura allegata della comparsa di risposta

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato la XX srl ha impugnato la sentenza del g.p. n. 13146/23 di accoglimento della domanda del Condominio e condanna di esso ricorrente al pagamento di €886,46 per spese consumo idrico.

Dopo ampia ricostruzione del giudizio di 1° grado e delle contrapposte ragioni ivi esposte ha censurato la decisione, ritenendola non emessa secondo equità e comunque violativa dei principi regolatori della materia in quanto non condomina e chiamata a pagare spese idriche secondo tabella e non secondo consumo reale, deducendo che la debenza di spese idriche era stata erroneamente calcolata secondo Tabelle per 72 mill, e non secondo consumi reali.

Ha chiesto dunque riformarsi la sentenza calcolando la somma dovuta in base a reali metri cubi di acqua consumati e risultanti dal contatore installato nel suo locale, con vittoria di spese a distrarsi.

Si è costituito il Condominio percependo l’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c e la inappellabilità essendo stata emessa ex art.113 c.p.c..

Nel merito ha dedotto come la contestazione circa la quantificazione della condanna era stata avanzata per la prima volta in grado di appello E che come riconosciuto dal giudice di pace sarà stata effettuata utilizzando le letture del contatore timbrate dalla stessa D&S, senza che avesse mai impugnato le relative delibere approvative dei bilanci in cui contenute.

Ha chiesto dunque respingersi la domanda con vittoria di spese da distrarsi.

La causa- istruita con la produzione documentale-è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito degli scritti finali all’udienza ex art 352 c.p.c del 15.1.26.

Preliminarmente circa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, essa deve ritenersi fondata.

Invero il Condominio ha agito pacificamente in 1° grado per la condanna della controparte al pagamento di €886,46, ovvero per un importo inferiore al limite di €1.100,00 sancito dall’art 113 c.p.c 2 c.

A nulla rileva nelle conclusioni della citazione la formula “o di quella somma minore o maggiore che anche in via equitativa sarà ritenuta di giustizia”, giacchè essa deve essere considerata di mero stile nel contesto di una richiesta ben delineata ab origine con riferimento alla somma di cui al bilancio gestione 1.1.20-31.12.20 approvato dall’assemblea in data 5.3.21.

Diversamente sarebbe stato laddove tale dicitura fosse stata utilizzata in una cornice fattuale a sostegno delle ragioni giuridiche obiettivamente e ragionevolmente incerta, come nel caso in cui si richieda una somma risarcitoria quantificata ma suscettibile di variazioni consistenti all’esito di approfondita istruttoria.

Ipotesi questa non ricorrente nel caso, essendo la causa di natura documentale.

D’altra parte lo stesso giudice di pace nella decisione impugnata espressamente dà conto “in buona sostanza la richiesta di pagamento dell’importo di euro 886,46 formulata dall’attore… può essere comunque accolta in forza di ragioni di equità il principio di correttezza buona fede tra le parti del rapporto obbligatorio”

 

Ed allora ne consegue che “In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all’art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia” (ex multis Cass. 26699/25).

Al riguardo la XX ha allegato come il g.p abbia violato i principi regolatori della materia (pag 10 atto di appello) in quanto avrebbe proceduto alla sua condanna seppure non condomina in base a tabelle millesimali, anziché in base al consumo reale idrico.

Ebbene l’assunto non coglie nel segno.

Invero il giudice di pace ha riconosciuto che la società non rivesta la qualifica di condomino, pur tuttavia ha accertato la sua posizione di debito nei confronti dello stabile in qualità di proprietaria del magazzino ed in base al regime delle spese in calce alla tabella A allegata al regolamento di condominio, in cui viene espressamente previsto che la spesa dell’acqua del magazzino debba essere rimborsata alla palazzina A in forza di servitù di presa d’acqua.

Ed ancora il giudice non ha affatto accertato il debito secondo Tabelle, bensì valutando la produzione documentale sub specie la lettura dei contatori del magazzino da gennaio 2013 a gennaio 2021 prodotti dal Condominio all’udienza fissata ex articolo 320 c.p.c., senza che vi siano state contestazioni.

Per quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento per inammisibilità.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

-dichiara inammissibile l’appello;

-per l’effetto condanna la XX srl al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio di via O. n 107 Roma che liquida per le varie fasi processuali in complessive €1.500,00 per esborsi oltre accessori come per legge, da distrarsi;

-dà atto che nei confronti di la XX srl si applica l’art 13 c 1 quater del Tu spese di giustizia.

Roma, 19.1.26

                                                                                       Il Giudice

       dott.ssa Maria Lavinia Fanelli

 

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