2026
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, interviene in tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, ribadendo che l’azione di accertamento dello status di vittima del dovere non è soggetta a prescrizione (conf. Cassazione Lavoro 17440/2023)
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1484/2025 r.g.
promossa da
N.P. rappresentata e difesa dall’avv. VITO SOLA e dell’avv. SOLA AGOSTINO (SLOGTN94S06H501J) VIA UGO DE CAROLIS 31 00136 ROMA ITALIA; , giusta procura in calce all’atto di
citazione elettivamente domiciliato in Via Ugo De Carolis 31 00136 Roma ITALIA presso il difensore avv. VITO SOLA
RICORRENTE
nei confronti di
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. 97149560589), rappresentato e difeso dall’avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.11.2025, N. P. – appartenente all’Arma dei Carabinieri con grado di luogotenente – agisce nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, esponendo che in data 1 ottobre 2005 veniva aggredito mentre era in servizio, come accertato con sentenza del Tribunale penale di Siena; che richiesto tale beneficio in via amministrativa, il Ministero resistente rispondeva di non poter provvedere in tal senso per via di un’asserita: “avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti”.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce tardivamente il Ministero resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell’odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero resistente, sul rilievo che – a differenza di quanto accade per il diritto alla corresponsione dei singoli emolumenti economici – l’azione d’accertamento dello status di vittima del dovere non è soggetta a prescrizione (in tal senso, ex pluribus, Cass Lav 17440/2022).
La presente controversia, di natura assistenziale, riguarda il diritto del ricorrente ad essergli
riconosciuto lo status di vittima del dovere in relazione all’invalidità permanente riportata
in conseguenza del servizio d’istituto svolto il 30.6.2022.
A mente dell’art. 1, co. 563, l. 266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici (…) che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi del co. 563, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra la dimostrazione di alcun rischio specifico ulteriore rispetto ai normali compiti di istituto. Per le attività elencate al co. 563, infatti, la valutazione di rischio è formulata ex ante dal legislatore (Cfr ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Lav., 18.12.2023, n. 35302). Pertanto, in tale ipotesi, è sufficiente e necessario verificare che il danno si sia manifestato durante lo svolgimento di una delle attività elencate nel citato comma 563.
È pacifico che l’infortunio invalidante che colpisca un agente di P.S. durante lo svolgimento di servizi a contrasto di ogni tipo di criminalità, di ordine pubblico o in attività a tutela della pubblica incolumità sia un elemento idoneo a qualificare lo stesso quale vittima del dovere.
Nel caso di specie, con riferimento all’evento denunciato, emerge per tabulas che il ricorrente stesse svolgendo un servizio di pubblica sicurezza. Infatti, in quell’occasione, ha contrastato uno scatto d’ira di un soggetto, che in quel momento stava devastando un locale pubblico.
L’imputabilità accertata con sentenza, in capo a tale ultimo soggetto, di una condotta penalmente rilevante al momento della verificazione delle lesioni in capo al ricorrente, rende applicabile la fattispecie di cui all’art. 1, comma 563, lett. a), l. 266/2005, avente ad oggetto i danni riportati per effetto diretto di attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Peraltro, si devono ritenere certamente sussistenti i presupposti per ricondurre la fattispecie anche nell’alveo applicativo dell’art. 1, comma 563, lett. e) L. 266/2005, relativo agli infortuni occorsi al dipendente pubblico “in attività di tutela della pubblica incolumità”. Infatti, servizio svolto dal ricorrente era direttamente preordinato alla salvaguardia dell’incolumità fisica di una pluralità di soggetti che, in quel momento, erano presenti nel luogo dei fatti.
È evidente, pertanto, che al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L’assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse
nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L’intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
- ACCERTA e DICHIARA la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della qualità di vittima del dovere a N. P. ai sensi dell’art. 1, comma 563 l. 266/2005 e, pertanto, ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del dovere;
- CONDANNA il MINISTERO DELL’INTERNO a corrispondere e riconoscere al ricorrente tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere e segnatamente:
- a) l’esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 legge 20 ottobre 1990, n. 302);
- b) il riconoscimento dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1 comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407);
- c) il riconoscimento dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998, n. 407);,
- CONDANNA il MINISTERO DELL’INTERNO al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/01/2026
Il giudice
Giorgio Rispoli

