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Valenza probatoria della bolletta

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La fattura commerciale non costituisce prova del credito. Spetta pertanto all’emittente l’onere di provare il proprio credito. Nel rapporto di utenza, l’emissione della relativa bolletta costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile e non già prova del credito.

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SENTENZA 484/2018

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TIVOLI

                         in persona del Giudice dott. Marco Piovano,

ha pronunciato la seguente

                                  S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G6897/2014, promossa da:

C.G. SRL, in persona del presidente Ing. E. M. B., rappresentata e difesa dall’avv. D. V. per procura posta a margine dell’atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, l. F. n° 28,

ATTRICE,

nei confronti di

I.M. e G.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Vito Sola per procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Roma, Via Ugo De Carolis n° 31,

CONVENUTI

 

avente ad oggetto: somministrazione.

 

Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.

FATTO E DIRITTO

L’attrice deduceva:

esserle stato ceduto dalla Castalia Servizi Idrici Srl il ramo d’azienda concernente il servizio idrico del Comune di Formello;

che in tale veste era succeduta nel contratto n° 2167/2016, stipulato con i convenuti il 5.6.2000;

che era stata emessa – per consumo di acqua domestico, erogazione servizio fognatura e depurazione – la fattura n. 4157 del 9.9.2009 di € 5.672,05;

che la fattura non era stata pagata.

Su tali basi, chiedeva la condanna della G. al pagamento della somma suddetta.

Si costituivano i convenuti i quali:

non contestavano il rapporto;

contestavano l’importo fatturato, assolutamente sproporzionato rispetto a quello portato nelle precedenti bollette;

rilevavano la mancanza di prova dei consumi.

Su tali basi, chiedevano il rigetto della domanda.

Rileva il Tribunale.

E’ noto e pacifico (ex multis, Cass. 20802/2011) come, già in linea generale, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, abbia natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito in essa riportato. Ne consegue che incombe sull’emittente l’onere di provare  l’esatto ammontare del proprio credito: pertanto, nell’ambito del rapporto di utenza, l’emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l’entità della somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all’utente il consumo onde ottenerne il pagamento (Cass. 947/1986).

In più secondo il Tribunale, il contratto di utenza, pur mutando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono  sono regolati dal codice civile; pertanto, la società attrice, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l’onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che, come detto, è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte  che l’ha emessa (ex plurimis, Cass. 5613/1978).

Ciò detto, deve poi rilevarsi come la stessa SC (Cass. 3686/1997; 17041/2002), abbia precisato come la carenza probatoria della bolletta possa ritenersi superata allorché la società – assolvendo in tal modo l’onere probatorio desumere i consumi e la corrispondente entità delle somme richieste.

Inoltre, nei confronti di somministrazione di utenze i cui consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, dunque anche per presunzioni (Cass. 23699/2016).

Sub specie, i convenuti hanno provato come tutte le fatture precedenti a quella in questione fossero di importi largamente inferiori, mentre alcuna spiegazione è stata fornita dall’emittente per giustificare – come sopra detto, con idonea documentazione atta a provare gli effettivi maggiori consumi – la somma più alta richiesta.

Infine, risulta per tabulas come i convenuti medesimi avessero tempestivamente contestato – contrariamente a quanto asserito dall’attrice – la bolletta in esame (cfr. lettera 12.11.2009, doc. 3 fascicolo convenuti).

La C. Srl non ha quindi assolto l’onere probatorio su lei gravante e la sua domanda va quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione sino ad € 26.000,00, base valore medio, esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% per le rimanenti fasi) con loro distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

     Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Crea Gestioni Srl, con atto di citazione ritualmente notificato a I. M. e G. C., cosi provvede:

1)         Respinge la domanda;

2)         Condanna  C. G.  Srl, in  persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di I.M. e G.C., delle spese di  giudizio che  liquida  in € 1.617,50  per  onorari, oltre  spese  forfettarie,  ca e iva, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Vito Sola, dichiaratosi antistatario.

 

Tivoli, 29.3.2018

Il Giudice

dott. Marco Piovano

 

Sent. T.Tivoli n. 484.2018

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