2018
Il Giudice di Pace di Roma interviene nuovamente sulla questione delle numerose sanzioni elevate da Roma Capitale in Via di Portonaccio. Il Giudice di Pace, nell’accogliere il ricorso, pone l’accento sulla scarsa chiarezza e non visibilità della segnaletica indicante il divieto di accesso.
Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 178.2746256
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma
SENTENZA 20861/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Il Giudice di Pace di Roma – Dott.ssa Claudia Scalia – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 55505 Ruolo Generale Contenzioso dell’anno 2017 decisa e letta all’udienza del 24 maggio 2018
TRA
P.P. rappresentato e difeso, per procura in atti dall’Avv. Vito Sola presso il cui studio sito a Roma in via Ugo De Carolis n. 31 elegge domicilio
opponente
E
Roma Capitale in persona della Sindaca p.t., elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove 21 – Roma presso gli uffici dell’avvocatura comunale rappresentata e difesa per delega in atti, dal funzionario delegato dott. L.R.
opposta
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella cancelleria in data 31 luglio 2017, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di violazione n. 13170879793 del 15.05.2017 notificato il 13.07.2017 per violazione dell’art. 7/1 – 14 nuovo cds perché circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo “sirio ves 1.0” previsto art. 133 bis legge 15.05.1997 n. 127, omol. ai sensi dell’art. 45 cds min. ll. pp. Decr. 4020 del 26.06.00, sost. Decr. 2968 del 07.05.2001 e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento.
Il ricorrente eccepisce la contraddittorietà ed incompletezza della segnaletica.
Lamenta la mancata contestazione immediata.
L’opposta si costituisce chiedendo il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta è fondata e, pertanto, può essere accolta osservandosi quanto segue.
E’ circostanza notoria (in conseguenza delle notizie riportate dalla stampa, dai siti web) come la situazione di fatto e lo stato della segnaletica verticale e3d orizzontale, come emergente dalla documentazione prodotta dall’opponente (non tempestivamente percepibile da tutte le provenienze e non chiaramente leggibile in violazione dell’art. 79 e 137 Reg. cs) consentano di ritenere sussistente una situazione positiva di buona fede tale rendere in concreto giustificabile il comportamento contravvenzionale sanzionato.
Occorre rilevare, infatti, che l’inidoneità della notizia all’utenza, anche in ordine alla predisposizione di un servizio di pattugliamento rivelatosi insufficiente sia per la sua durata sia per la sua collocazione, relativamente alla mancata istituzione di segnaletica chiara e ben visibile per tempo, tale da non ingenerare confusione con quella già esistente e relativa ad una corsia che, nella generale consapevolezza, era stata dismessa da anni, riguardante appunto la riattivazione con decorrenza dal 2.5.2017, relativa alla reintroduzione del divieto di percorrenza della corsia riservata al servizio pubblico, sospeso dal 2011 per la realizzazione d’interventi stradali, che ne avevano resa necessaria la libera circolazione prevista sino alla fine dei lavori su via Tiburtina, con la disattivazione dell’”ingresso n. 69”, l’assenza di preventiva segnaletica a norma di legge, l’inadeguatezza di quella orizzontale e l’insufficienza di quella verticale, in relazione anche ai due interventi alla segnaletica attuati dall’amministrazione capitolina il 12.7.2017 e il 25.7.2017, eseguito l’ultimo in seguito alla comunicazione prot. 180088 del 21.7.2017 della Polizia Locale di Roma Capitale, siano indice della carenza di segnaletica fino al 21.07.2017.
Degna di considerazione poi, è la circostanza che le sanzioni sono state irrogate nei confronti di migliaia di automobilisti e ciò consente senz’altro di ritenere che nei soggetti contravvenzionati si sia determinata una situazione di errore sul fatto. E ciò in relazione all’epoca della contestata infrazione.
A tal riguardo va detto che in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente, che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma è necessario, altresì, che la condotta posta in essere sia almeno colposa dovendosi, al contrario, riconoscere rilevanza a quelle situazioni positive che abbiano indotto l’agente in errore scusabile come accaduto nella fattispecie in esame.
In applicazione, pertanto, dell’art. 7 comma 10 D.lgs n. 150/2011, si accoglie il ricorso.
Le spese di lite, liquidate d’ufficio come in dispositivo in difetto di notula in relazione alla natura della controversia, al valore della causa, all’opera prestata, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da P.P. nei confronti di Roma Capitale in persona della sindaca p.t. avverso il verbale di violazione n. 13170879793 del 15.05.2017 così provvede:
– accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato;
– condanna l’opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 265,00 oltre spese ed accessori di legge da distrarre ex art. 93 cpc.
Cosi deciso in Roma il 24 maggio 2018 Il Giudice di Pace
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 18 GIU 2018
Sent. 20861.2018 Via di Portonaccio