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Contratto di appalto e opposizione a decreto ingiuntivo

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Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza 288 dell’8 marzo 2022  ha ribadito che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l’an  che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.

Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2020 promossa da:

  1. V. elettivamente domiciliato in Roma, via G. V. n. 23, con l’avv. P. A. dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti

ATTORE-OPPONENTE

contro

  1. SRL (, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA UGO DE CAROLIS 31 CAP 00136 00100 ROMA con l’avv. SOLA VITO dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO-OPPOSTO

OGGETTO: Altri contratti d’opera

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  1. S. V. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 675/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 22.7.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della E. s.r.l. della somma di € 46.494,21, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati nell’appartamento di proprietà dell’odierno opponente in B. , via della S. di cui alle fatture n. 32 del 4.11.2018 e n. 36 del 21.12.2018.

L’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo nella copia notificata all’opponente a cura dell’avvocato distrattario delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; nel merito, ha eccepito la sussistenza di una clausola contrattuale

 

di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale e la non corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a:

– la mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

– il mancato allestimento di un WC chimico in cantiere;

– la mancata presentazione del Piano di Lavoro e del certificato di smaltimento delle lastre di copertura contenenti amianto;

– la mancanza dei certificati di smaltimento dei materiali di demolizione;

– la mancanza delle certificazioni degli impianti realizzati;

– la parziale ultimazione delle opere eseguite sotto “Piano Casa” nel mese di ottobre 2018.

 

Si è costituita la E. s.r.l., sostenendo la genericità della contestazione circa la non corretta esecuzione dei lavori e la sua infondatezza stante l’intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi delle opere ai sensi dell’art. 1667 c.c. e concludendo per il rigetto dell’opposizione nel merito.

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2021.

  1. Deve anzitutto darsi atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno instaurato il procedimento di arbitrato previsto all’art. 13 del contratto di appalto oggetto di causa, procedimento che si è concluso negativamente in quanto, a seguito della nomina del collegio arbitrale, è inutilmente decorso il termine di quindici giorni previsto dalla citata clausola per l’ultimazione della procedura.

In particolare, il secondo comma dell’art. 13 prevede che “Il collegio arbitrale deve terminare i lavori entro quindici giorni dalla nomina, trascorso tale termine senza arrivare alla soluzione della controversia tale articolo deve intendersi non più applicabile ed efficace e la controversia diventerà competenza del Foro di Civitavecchia”.

Ne deriva l’inefficacia della clausola compromissoria.

  1. L’opposizione è infondata per i motivi che seguono.

Come è noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l’an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).

Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l’opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un’inversione dell’onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall’art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l’inefficacia di tali fatti o la modifica o l’estinzione del diritto ha, a sua volta, l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Ne deriva, da un lato, che l’eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell’opposizione dall’accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall’altro lato, che nell’ambito di tale giudizio l’onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.

Con riferimento alla questione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo in due copie, una delle quali fatta notificare dal difensore antistatario e distrattario delle spese di lite, va rilevato che tale questione, anche laddove fosse fondata, non comporterebbe di per sé la revoca del decreto opposto, dovendosi comunque procedere al vaglio della sussistenza della pretesa creditoria avanzata.

  1. Nel merito, va rilevato che l’esistenza del contratto di appalto è pacifica, oltre che documentata.

Quanto all’esecuzione dei lavori appaltati, parte opponente ha sollevato alcune specifiche contestazioni, che vanno valutate alla stregua dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., il quale prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell’altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l’erogazione della propria prestazione. La ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell’inadempimento dell’altra, per cui il presupposto di operatività dell’eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l’adempimento.

Si tratta allora di verificare se ed in che misura il rifiuto di pagare il corrispettivo del servizio da parte  opponente sia proporzionato rispetto all’eventuale inadempimento della e se sia o meno contrario alla buona fede.

A tal fine, l’onere di allegare l’inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile, stante la presunzione di colpa in capo all’inadempiente a norma dell’art. 1218 c.c..

Nel caso di specie, a ben vedere, non è in contestazione l’esistenza di vizi delle opere, bensì l’avvenuto adempimento di determinate formalità (DURC, certificati di smaltimento, certificazione impianti, ecc.) che costituiscono senz’altro prestazioni di carattere accessorio a carico dell’appaltatore, come tali inidonee ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull’equilibrio tra la prestazione di esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo.

Ne deriva il rigetto dell’eccezione di inadempimento e, conseguentemente, dell’opposizione a decreto ingiuntivo che sulla stessa si fonda, dovendo invece trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto.

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell’attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).

 

Deve essere disposta la distrazione delle spese così liquidate in favore del procuratore costituito per la parte convenuta-opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 675/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 22.7.2020, proposta da S. V. nei confronti di E. s.r.l., così decide:

– rigetta l’opposizione;

– condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.151,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Vito Sola.

 

CIVITAVECCHIA, 8 marzo 2022

 

Il Giudice

dott.ssa Giulia Sorrentino

 

Sentenza 288_2022 Tribunale di Civtavecchia

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