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Obblighi e poteri dell’amministratore di Condominio

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Interessante sentenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda avanzata dall’amministratore uscente nei confronti del Condominio per la restituzione delle somme anticipate. Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che l’amministratore uscente deve fornire rigorosa prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto puntuale del proprio operato.

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SENTENZA 10448/13

TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, quinta sezione civile, in persona del Giudice unico Dott. Paolo Russo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29248 del ruolo generale degli affari contenziosi civili nell’anno 2010 e vertente

TRA

Condominio di Via dell’A.T. n. 185 Roma, in persona del proprio amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Muggia 21, presso lo studio dell’Avv. S.R., che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore                                                                                              OPPONENTE
E
C.L. elettivamente domiciliato in Roma Via Laura Mantegazza 38 presso lo studio dell’Avv. R.S. che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione                                       OPPOSTO

Svolgimento processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 3.5.2010 il Condominio di Via dell’A.T. n. 185 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5322/2010 – R.G. 85657/2009, emesso su istanza dell’Arch. L.C. dal Tribunale di Roma in data 3.3.2010, notificato in data 25.3.2010, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 16.823,45 a titolo di rimborso di anticipazioni di denaro sostenute in riferimento alla gestione condominiale dell’anno 2006, quando l’opposto era amministratore del Condominio di Via dell’A.T. n. 185 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo, e spese del procedimento monitorio.

L’opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Condominio, in quanto il credito fatto valere dall’opposto derivava da obbligazioni parziarie, per le quali ogni condomino risponde pro quota; infatti ai fini della sussistenza della solidarietà passiva, oltre alla pluralità dei debitori ed alla identità della causa dell’obbligazione, deve sussistere l’indivisibilità della prestazione comune, che nella specie, trattandosi di somme di denaro, non sussiste.

In via subordinata l’opponente deduceva l’improponibilità della domanda di ingiunzione, non essendo consentito al creditore di frazionare il credito in plurime e contestuali richieste giudiziali; che l’Arch. C., infatti, a fronte di presunte ed indimostrate anticipazioni di denaro per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, proponeva due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, di cui uno riferito agli anni 2003, 2004 e 2005, ed un secondo riferito all’anno 2006. Trattandosi di crediti che trovano la loro fonte in un unico rapporto obbligatorio tra l’Amministratore ed i condomini, entrambi esigibili alla data del deposito della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, la scissione del contenuto dell’obbligazione si pone in contrasto con il principio della correttezza e della buona fede, che deve necessariamente improntare il rapporto tra le parti, e con il principio costituzionale del giusto processo, rappresentando la scissione della domanda giudiziale un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, con conseguente improponibilità delle domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito proposte separatamente.

L’opponente affermava, infine, l’infondatezza del credito, sostenendo che in data 18.3.2003, a distanza di oltre tre anni dalla precedente adunanza, si riuniva l’assemblea condominiale, che era chiamata ad esprimersi sui consuntivi relativi agli anni precedenti, durante i quali l’amministratore C. non aveva proceduto a convocazioni; in detta adunanza, i condomini approvavano i consuntivi spese relativi agli esercizi degli anni 2003, 2004 e 2005, con riserva di verificare la congruità degli importi ivi riportati e per detto compito l’assemblea si riservava la nomina di un revisore dei conti; che nell’assemblea successiva al 20.12.2006, era deliberata la revoca dell’incarico all’Arch. C., con contestuale nomina del Dott. L.O., e veniva nominato revisore dei conti il Dott. M.D.M.; che nell’assemblea successiva del 5.2.2007, veniva ribadito come l’approvazione dei consuntivi ea stata deliberata con espressa riserva, in attesa della revisione dei bilanci; che nell’assemblea del 19.7.2007, il revisore dei conti Dott. M.D.M. presentava la propria relazione, nella quale era evidenziato che nonostante le ripetute richieste, il precedente Amministratore Arch. C. si era rifiutato di consegnare la documentazione necessaria al bilancio, che risultava pertanto impossibile, nella stessa adunanza, al solo fine di permettere al condominio la prosecuzione delle attività tenuto conto del tempo trascorso, pur senza aver potuto procedere alla verifica della documentazione contabile, approvava i predetti consuntivi relativi agli anni pregressi; che non risultano da alcun atto gli esborsi di denaro che l’opposto chiede in restituzione, né alcun valore può attribuirsi al rendiconto, redatto dallo stesso Arch. C., e pertanto atto di parte, né all’intervenuta approvazione assembleare del 19.7.2007, che riveste carattere obbligatorio solo nei confronti dei condomini e non dei terzi.

Si costituiva in giudizio l’opposto, il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L’opposto contestava la fondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di improponibilità della domanda e deduceva nel merito che il suo credito trova sostegno probatorio nella approvazione dei consuntivi di spesa nell’assemblea condominiale tenutasi il 19.7.2007, come parimenti riconosciuto anche dall’opponente; che alcuna contestazione era stata mai sollevata dall’opponente precedentemente all’instaurarsi del presente giudizio, finanche in merito al rendiconto gestione condominiale per la situazione contabile dell’ordinaria amministrazione del Condominio redatto dall’odierno opposto.

Nel corso del giudizio il Condominio opponente revocava il mandato ai propri difensori, nominando, quale loro sostituto, l’Avv. S.R.

Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c., all’udienza del 21.4.2011 il giudice non ammetteva le prove richieste dalle parti, essendo inammissibile l’interrogatorio formale dell’amministratore condominiale ed irrilevanti le prove per testi dedotte dalle parti, e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 17.1.20013 le parti concludevano come in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Orbene, è necessario osserva in primo luogo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, siccome il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda – ex ar. 1720 c.c. – sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Ciò in quanto, nell’ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L’obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell’entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato sia adeguato o meno a criteri di buona amministrazione (cfr. Cass. 9.6.2010 n. 13878).

Ne consegue che la deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; e, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione da parte dell’assemblea su un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale (cr. Cassazione civile, sez. II, 9.5.2011, n. 10153).

Ebbene, l’opposto, quale attore in senso sostanziale (su cui incombeva l’onere probatorio) ha omesso di produrre i documenti necessari a supporto della prova dell’effettività degli esborsi che afferma di aver sostenuto e non ha proposto istanza di esibizione relativamente ai documenti restituiti al condominio a seguito della cessazione del mandato. Ne consegue che la pretesa creditoria dell’opposto per dette somme va respinta poiché non è sorretta da adeguata dimostrazione e, quindi, in accoglimento dell’opposizione va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 5322/2010 – R.G. 85657/2009, emesso su istanza dell’Arch. L.C. dal Tribunale di Roma in data 3.3.2010.
Condanna l’opposto al pagamento in favore dell’opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.300,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 2.100,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma in data 30 aprile 2013
Il Giudice
Dott. Paolo Russo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 14.5.2013

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