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Amministratore del Condominio e prova del proprio credito nei confronti del Condominio

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Il Tribunale di Roma ribadisce che l’amministratore uscente che vanta un credito nei confronti del Condominio, al pari di ogni altro soggetto creditore, deve fornire rigorosa prova del proprio credito e del suo ammontare. Nell’ipotesi che il Condominio debitore provveda al pagamento della sorte in corso di giudizio sarà in ogni caso tenuto a corrispondere anche gli interessi legali sulla sorte e le spese legali del giudizio.

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 SENTENZA 9273/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all’udienza del 13.12.2013, nella causa avente n. di rg 56267/2012, pendente
tra
G.F., elettivamente domiciliato in Roma in Via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’Avv. Vito Sola che lo rappresenta in forza di delega a margine dell’atto di citazione
attore

E

Condominio di Via V. di F. 89 Pal. B in Roma, in persona dell’amministratore p.t.,
convenuto contumace

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.F. conveniva in giudizio l’epigrafato Condominio, di cui è stato amministratore, chiedendo all’intestato Tribunale di accertare il suo credito di euro 16.493,27 a titolo di anticipazioni di cassa, risultante dal saldo contabile riportato nel verbale di passaggio di consegne del 3.1.2012.
Alla prima udienza il Giudice dichiarava la contumacia del Condominio e, prendendo atto dell’attestazione dell’attore in ordine all’avvenuto pagamento da parte del Condominio della somma azionata. pari ad euro 16.493,27 esclusi quindi gli interessi legali e le spese di lite, disponeva la comparizione personale delle parti per prospettare una soluzione conciliativa in ordine alle spese e agli interessi legali; all’udienza del 6.6.2013, stante la mancata comparizione del convenuto, rinviava all’udienza del 13.12.2013 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; a tale udienza, revocava l’ordinanza ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***
L’amministratore, quale mandatario dei condomini, ha diritto di ottenere dal mandante i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni conseguenti ed ha diritto di essere rimborsato delle anticipazioni fatte in esecuzione del mandato. L’amministratore che provveda a corrispondere somme di denaro per far fronte al pagamento di fornitori o di altri servizi in favore del condominio dal medesimo amministrato, e dunque segua le obbligazioni nascenti dal mandato non già con la provvista, bensì con mezzi propri, ha certo diritto di rivalersi sul mandante condominio per il recupero di tali somme, compresi gli interessi legali dall’anticipazione al saldo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti in ragione dell’incarico. E’ l’assemblea dei condomini che ha il potere di approvare, anche successivamente, l’operato dell’amministratore che abbia effettuato spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle cose comuni senza la preventiva approvazione della stessa assemblea e di disporre in favore dell’amministratore il rimborso. Perciò non è sufficiente che dal rendiconto approvato dall’assemblea dei condomini emerga un disavanzo e quindi maggiori uscite per spese rispetto a quanto riscosso attraverso i versamenti dei singoli condomini o che risultino delle morosità a carico di alcuni condomini, per far sorgere un corrispondente credito in capo all’amministratore: è indispensabile che questi, al pari di ogni altro soggetto creditore, fornisca la prova del credito e del suo ammontare.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L’obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i documenti giustificativi non soltanto delle somme sborsate ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, dovendosi trattare di spese preventivamente approvate, o successivamente ratificate, dall’assemblea.
In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificatamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto automaticamente l’avvenuto versamento della differenza da parte dell’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione del debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso (v.si Corte di cassazione, Sezione seconda civile, 9 maggio 2011, n. 10153).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, il convenuto, che ha scelto di non costituirsi, ha versato la somma corrispondente alle anticipazioni effettuate dall’ex amministratore; tanto si evince dalla documentazione prodotta dall’attore ed in particolare dalla copia del bonifico bancario eseguito dal nuovo amministratore, riconoscendo il credito vantato dal G. (sul bonifico è infatti espressamente riportata la causale “saldo rimborso anticipaz. Cond. V. di F.”). Tale riconoscimento ha reso superflua l’istruttoria finalizzata alla prova delle anticipazioni e del relativo importo. L’avvenuto pagamento della sorte capitale non comporta, tuttavia, la completa cessazione della materia del contendere, spettando all’amministratore anche gli interessi legali sulle somme anticipate nell’espletamento del mandato. L’accoglimento della domanda impone, inoltre, la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, della parte soccombente.
P. Q. M.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla sorte capitale, di euro 16.493,27, versata nel corso del giudizio.
Accoglie la domanda dell’attore relativamente alla richiesta di pagamento degli interessi maturati sulla predetta somma, a decorrere dal passaggio di consegne in data 3.1.2012, e, per l’effetto, condanna il Condominio a corrispondere al G. la somma di euro 366,42.
Condanna il Condominio al pagamento delle spese di lite sostenute dall’attore che si liquidano, ai sensi del d.m. 104/12, in euro 250,00 per esborsi, euro 300,00 per studio; euro 250,00 per la fase introduttiva; euro 350,00 per la fase istruttoria; euro 450,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Roma 17.3.2014

Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 24.4.2014

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