dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

phone icon06.35454548 / 06.35428127 (fax)
addrVia Ugo De Carolis, 31, 00136, Roma
divider

La nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari condominiali

separator

/ 0 Commenti /

Il Tribunale di Roma con la presente sentenza interviene in un caso di annullamento di delibera di assemblea condominiale. Incidentalmente chiarisce i casi in cui le delibere assembleari debbono essere considerate nulle o annullabili. In particolare vanno considerate nulle le delibere in caso di illiceità, impossibilità, contrarietà dell’oggetto della deliberazione ed incisione in negativo sui diritti dei singoli condomini. Le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo. Per le delibere annullabili il termine per le impugnazioni è di trenta giorni.

 Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma

 

SENTENZA 8166/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. V

In persona del Giudice Unico dott. Antonella Zanchetta ha emesso la seguente

 SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2009 trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 07/11/2013 vertente

TRA

R.M.G rappresentata e difesa dall’Avv. I.M.A ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G.P. 3, giusta delega a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

E

CONDOMINIO VIA G. 25, ROMA in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo De Carolis 31, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Oggetto: annullamento delibera assembleare del 11/12/2008

CONCLUSIONI

all’udienza tenuta il giorno 07/11/2013 i procuratori concludevano come da verbale. Il Giudice tratteneva in decisione la causa concedendo i termini di legge ex art. 190 CPC per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

FATTO E DIRITTO

Con atto del 10/04/2009, notificato in pari data, R.M.G conveniva in giudizio il Condominio di Via G. al fine di ottenere declaratoria di nullità della delibera assembleare del 11/12/2008 in sede della quale veniva deliberato, in difetto del quorum legale, la suddivisione illegittima delle spese di rifacimento del terrazzo di proprietà esclusiva e l’illegittima liquidazione della misura di risarcimento in proprio favore in assenza di indicazione della voce nell’ordine del giorno.

Si costituiva il Condominio convenuto con il proprio atto di comparsa di costituzione e risposta opponendosi alla domanda dell’attrice.

Dopo una seria di tentativi di esperire un bonario componimento il G.I rinviava all’udienza del 10/05/2013 per precisazione delle conclusioni; disposto rinvio d’ufficio per sostituzione del Giudice all’udienza del 07/11/2013 , la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 CPC per comparse conclusionali e memorie di replica.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti di causa,

si osserva che

i vizi lamentati da parte attrice pertengono a motivi di annullabilità della delibera assembleare e ciò secondo gli indirizzi giurisprudenziali certi in materia, che distinguono i motivi di annullabilità della delibera assembleare da quelli di nullità della delibera assembleare, attenendo questi ultimi a profili di illiceità, impossibilità, contrarietà dell’oggetto della deliberazione ed incisione in negativo sui diritti dei singoli condomini. Tali vizi possono essere fatti valere senza di tempo.

‘Le deliberazioni, che violino o disattendano i criteri di ripartizione delle spese sono, annullabili’

(Cass. 14/01/2009 n.747) e del pari anche quelle che sono prese in difetto di quorum legale; pertanto devono essere impugnate entro il termine di trenta giorni secondo la previsione di cui all’art. 1137 c.c. come nel caso di specie.

Parte attrice, assente alla delibera, riceveva copia delle decisioni ivi assunte a mezzo raccomandata AR in data 22/12/2008 (si cfr documento prodotto da parte convenuta) ed avanzava impugnativa notificando l’atto di citazione al Condominio solo in data 10/04/2009 (si cfr la ricevuta di spedizione dell’atto di citazione a mezzo del servizio postale allegato al fascicolo di Ufficio).

Ne consegue che è abbondantemente decorso il termine di tenta giorni dalla ricezione per proporre impugnativa della delibera e che la domanda deve essere rigettata per tardività.

Segue la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza e secondo dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando e rigettando ogni altra e contraria istanza, così provvede

1)    Rigetta la domanda di R.M.G nei confronti del Condominio d Via G. 25 Roma;

2)    Condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Il Giudice

Antonella Zanchetta

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21/03/2014

separator