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Nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

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Il Tribunale di Brindisi ribadisce la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accogliendo l’istanza  presentata da una risparmiatrice nei confronti della Banca e condannando l’istituto bancario  a restituire le somme indebitamente  riscosse. I principi espressi nella sentenza costituiscono ormai “ius receptum”

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SENTENZA 1085/14

 

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Unica Civile

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Unico: dott. Pietro Lisi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sotto il numero d’ordine 42 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2005 promossa da:

XXXX rappresentata e difesa dall’Avv. G.C.

                                                                                                          – attrice –

CONTRO

Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti R.D.A. e G.D.A.M.

-convenuta –

***

Le conclusioni sono state precisate all’udienza del 3.12.2013, il cui verbale deve intendersi qui integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva innanzi a questo Tribunale la Banca Popolare Pugliese, chiedendo dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario stipulato in data 22.11.91 che prevedevano la determinazione del tasso di interesse mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza (c.d. uso piazza), nonché  la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ed inoltre l’illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto (mai pattuita per iscritto) e del computo delle valute effettuato dalla banca, in assenza di pattuizione scritta sul punto. Chiedeva, dunque, alla luce di quanto precede, ricalcolarsi il saldo del predetto conto corrente, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme che dovessero risultare a credito di essa attrice ed indebitamente versate.

Instaurato il contradditorio, si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, ed instando comunque nel merito per il rigetto della domanda attorea.

La domanda proposta dall’attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.

Quanto alla doglianza relativa alla determinazione dei tassi di interesse, essa è infondata, in quanto, sebbene il contratto di conto corrente del 22.11.91 prevedesse sul punto il rinvio al c.d. uso piazza, tuttavia la convenuta ha prodotto in giudizio tre domande di fido regolarmente sottoscritte dalla  XXX, la prima delle quali recante la stessa data di apertura del conto corrente (22.11.91), e contenenti la espressa determinazione del tasso di interesse passivo.

In ordine, invece, al tasso di interesse attivo, poiché nulla risultava pattuito nei predetti contratti, va applicato il tasso legale per tutta la durata del rapporto, non potendo trovare applicazioni i tassi sostitutivi (cc.dd. tassi bot) previsti dall’art 117 co. 6 d.lgs. n. 385/93, ostandovi il principio di irretroattività delle norme di legge di carattere sostanziale.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte, secondo cui “Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l’art 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell’art 117 d.lg. l settembre 1983 n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L’irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore” (Cass. Sez I, n. 28302/2005, nello stesso senso Cass., sez. I, n. 4853/2007).

Tale opzione ermeneutica ha trovato l’autorevole avallo della Corte Costituzionale, secondo cui “Gli art. 5 comma 1 lett. a) l. 17 febbraio 1992 n. 154 e 117 comma 7 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia sono irretroattivi, potendo essere applicati soltanto ai contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore: di conseguenza è manifestamente inammissibile la q.l.c. sollevata in riferimento all’art 3 cost. e in relazione ad un contratto concluso anteriormente a tale momento, degli art. cit., nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti “la conclusione del contratto” (Corte Cost., n. 338/2009).

Fondata è risultata invece la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, prevista dall’art 7 del contratto di conto corrente concluso inter partes, di cui va dichiarata la nullità.

Occorre rilevare sul punto che, a partire da Cass. 16.3.1999 n. 2374, la S.C. ha sostenuto che l’uso bancario della capitalizzazione  trimestrale degli interessi a debito ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’ art. 1283 c.c.. Il nuovo orientamento in tema di anatocismo si è consolidato negli ultimi anni (v., in particolare Cass. Civ. I, 11.11.1999, n. 12507). Per completezza, va aggiunto che il legislatore, nell’intento di risolvere il contenzioso seguito dalle massime giurisprudenziali appena riportate, con il D.L.vo n. 342/99 ha sancito la legittimità (art 25 co. 3), sino alla data di emanazione di apposita delibera CICR, delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati in virtù di contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera medesima. Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000.

Da ultimo, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art 1283 c.c., affermando inoltre la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca (sentenza n. 21095 del 4.11.2004).

I richiamati orientamenti giurisprudenziali – dai quali lo scrivente non ha motivo di discostarsi, atteso il rigore logico e le argomentazioni giuridiche che li sorreggono – comportano la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per contrarietà alla norma imperativa di cui all’ art. 1283 c.c.

A tale declaratoria di nullità consegue il ricalcolo del conto corrente senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (“Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall’art 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” Cass., ss.uu. n. 24418/10).

Parimenti fondate sono risultate le doglianze relative agli addebiti per c.m.s. (in quanto non è risultata pattuita per iscritto) ed ai cc.dd. giorni valuta (mancando ogni pattuizione sul punto).

Occorre rilevare che risulta infondata e va, dunque, disattesa l’eccezione – sollevata dalla convenuta – di decadenza dell’attrice dalla impugnativa degli estratti conto, basata sull’assunto che il relativo contenuto – e quindi la misura degli interessi liquidati dalla banca con capitalizzazione trimestrale – deve ritenersi accettato, stante la mancata contestazione entro il termine stabilito dall’art 1832 c.c.. La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito da oltre un ventennio i limiti della disposizione dell’art 1832 c.c. (applicabile al rapporto di conto corrente bancario in virtù del richiamo operato dall’art 1857 c.c.), statuendo, in generale che le contestazioni dell’estratto conto – soggette al termine di cui al primo comma dell’articolo in esame – sono quelle che concernono la tenuta del conto, ad es. la tenuta delle singole partite, e non la validità o l’efficacia del rapporto obbligatorio da cui sorgono i debiti o i crediti annotati (Cass. 18.4.1975). Ha affermato la Suprema Corte che “nel contratto di conto corrente, l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto, a norma dell’art 1832 c.c. si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque; su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile”. (Cass.. 26.7.2001 n. 10186). Si è inoltre affermato che “in tema di rapporti bancari, l’impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non è in alcun modo collegato all’impugnazione dell’estratto conto trasmesso dalla Banca” (Cass. 14.5.1998 n. 4846). In altra massima la S.C. ha stabilito che “l’approvazione, sia pure tacita, dell’estratto conto ai sensi dell’art 1832 c.c., non preclude l’impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti”.(Cass. 25.7.2001, n. 10129, Cass. 14.2.1984, n. 1112).

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Ed invero essa, costituendosi in giudizio, si limitava ad eccepire, in modo del tutto generico, la prescrizione ordinaria decennale ex art 2946 c.c., per poi richiedere, solo all’udienza del 26.6.12, un supplemento di CTU, al fine di verificare l’esistenza di versamenti solutori risalenti ad oltre dieci anni prima dell’introduzione del giudizio ed il cui diritto alla ripetizione sarebbe prescritto, alla luce di quanto statuito dalla nota sentenza della Suprema Corte  a sezioni unite n. 24418/2010.

E’ noto, infatti, che tale pronuncia ha chiarito, in tema di prescrizione, che “L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura  di credito bancario regolato da conto corrente, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiamo avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che puo’ dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che  si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens”con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”.

Quanto alla nozione di versamenti solutori ha chiarito che si ha un pagamento “qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento”.

Tale eccezione è palesemente tardiva, oltre che evidentemente generica.

Difatti, posto che la prescrizione non è rilevabile d’ ufficio ma soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse, quest’ ultima ha l’onere, dunque, di allegare e provare il fatto estintivo ex art 2697, comma 2 c.c., tipizzando, dunque, tale eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicchè, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l’uno o l’altro dei tipi legali, l’eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile (cfr. ex plurimis. Cass. Sez. II. n. 3798/1999).

In particolare, poi nel caso come quello di specie, in cui vi sia una pluralità di atti esecutivi (come sono differenti i vari versamenti in ipotesi di natura solutoria) è necessario che l’elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell’inerzia in relazione a ciascuno di essi (Cass. sez. lav., n. 2004/4668).

Pertanto sebbene il riferimento al termine – quinquennale, decennale, ecc. – abbia il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l’individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, tuttavia l’eccezione di prescrizione deve comunque fondarsi su fatti allegati dalla Banca (quand’anche suscettibili di diversa  qualificazione da parte del giudice). Se nulla la banca ha specificatamente osservato circa la natura solutoria dei versamenti effettuati dal correntista durante  il rapporto, né ha individuato o allegato detti versamenti e gli effetti che hanno avuto nel saldo finale, allora la genericità dell’eccezione non rende comprensibile ed individuabile l’eccezione stessa che non può essere, dunque, dichiarata inammissibile.

Peraltro la Suprema Corte ha anche chiarito di recente che “ In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l’esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di  nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di “overruling” a tutela dell’affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass., sez. VI, n. 20172/2013).

E’ evidente, dunque, come i principi introdotti dalla Cassazione nel 2010 abbiano semplicemente fornito una diversa interpretazione di norme sostanziali già esistenti, non potendosi dunque invocare alcuna rimessione in termini per tipizzare e specificare l’eccezione di prescrizione  con riferimento alle cc.dd. rimesse solutorie in conto corrente.

Peraltro, anche a voler ritenere che la pronuncia della Suprema Corte abbia in qualche modo rappresentato un’ ipotesi di overruling, con ciò consentendo una riapertura della preclusioni processuali già verificatesi (al fine di tipizzare e specificare, sia pure tardivamente, l’eccezione de qua), tuttavia si osserva che neppure successivamente a tale pronuncia la convenuta ha assolto al proprio onere, individuando quali siano stati, secondo la sua prospettazione, i versamenti solutori eseguiti in epoca antecedente al decennio dall’introduzione del giudizio ed il cui diritto alla ripetizione sarebbe prescritto, ma limitandosi al contrario (vedi verbale dell’udienza del 26.6.12) a richiedere un’integrazione CTU, al fine di demandare al consulente l’eventuale individuazione delle stesse.

In tal modo, dunque, si intenderebbe dar luogo ad una consulenza che assumerebbe, all’evidenza, carattere meramente esplorativo, non potendo essa supplire ad una carenza probatoria della parte.

Inoltre, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ribadendo i principi affermati dalla cennata sentenza delle sezioni unite, ha ulteriormente precisato che “i versamenti eseguiti  su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens  all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema casuale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli  versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”  (Cass., sez. I. n. 4518 del 26.2.14).

Pertanto non si dovrà tenere conto del calcolo effettuato dal CTU nella relazione integrativa depositata il 14.3.13, nella parte in cui quantifica le rimesse c.d. solutorie eseguite ante decennio, e la cui ripetizione sarebbe dunque prescritta, in euro 7.251,71.

Va poi disattesa l’ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui il pagamento degli interessi anatocistici  sarebbe da considerarsi adempimento di un’obbligazione naturale, con la conseguente non ripetibilità del pagamento. Difetta nella specie il requisito della spontaneità del pagamento degli interessi anatocistici, in quanto l’addebito degli interessi avviene mediante annotazione   nel conto della relativa posta ad iniziativa autonoma della banca e senza alcuna partecipazione del correntista, non ravvisandosi dunque i presupposti richiesti dalla disposizione citata, vale a dire la “spontaneità della dazione” e il convincimento di eseguire doveri morali o sociali.

Nessun adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale può, infatti, rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di interessi anatocistici pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un’obbligazione giuridica, ancorchè in forma invalida e non già di mero dovere morale o sociale.

Va a questo punto affrontata la questione relativa al saldo iniziale da utilizzare, al fine di pervenire ad un corretto ricalcolo dei rapporti di dare e aver tra le parti in relazione  al conto corrente de quo. Nel caso di specie la documentazione contabile è incompleta, non essendo stati prodotti gli estratti- conto relativi all’intero periodo di svolgimento del rapporto, ed il primo estratto conto disponibile reca un saldo negativo per il correntista ed attivo per la banca.

Si ritiene corretto nel caso in esame, sebben sia il correntista ad agire in giudizio, azzerare tale saldo iniziale negativo, e ciò in virtù di molteplici ragioni che militano in tal senso.

In primo luogo occorre osservare che in ogni azione di ripetizione di indebito ex art 2033 c.c. proposta in subiecta materia dal correntista, vi sia implicitamente contenuta un’azione di accertamento negativo del credito vantato dalla banca. Difatti il correntista  chiede in primo luogo dichiararsi la nullità di talune clausole contenute nel contratto di conto corrente, con conseguente domanda di accertamento negativo del credito per come risultante dalla documentazione contabile proveniente dalla banca e successiva domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista medesimo, qualora, all’esito del ricalcolo del saldo finale, risulti una somma a credito dello stesso.

Pertanto, come più volte chiarito anche dalla S.C. (ex multis Cass 1391/85, idem 1433/10), nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, e, pertanto anche in tale situazione, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese (nella parte in cui non siano ammesse dall’avversario), mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell’ obbligazione medesima.

Ciò perché in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto  stesso e intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di  accertamento negativo.

Indubbio dunque che incombeva alla banca, in quanto convenuta in un’azione di accertamento negativo, provare integralmente, e tempestivamente, il suo credito.

Pertanto a fronte della contestazione da parte del cliente circa l’applicazione di condizioni economiche illegittime, in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di valute e c.m.s. non convenute, spettava alla banca non solo fornire la prova  dei rapporti in conto corrente sin dall’origine, ma anche dell’ applicazione di legittime condizioni economiche.

Orbene tanto la banca non ha fatto, non  avendo prodotto gli estratti conto relativi all’intero periodo di svolgimento del rapporto, essendo, per altro verso,  documentata l’ applicazione di condizioni economiche illegittime, fatto che conferma l’inattendibilità del saldo contabile negativo portato dal primo estratto conto disponibile (pari a £ 49.000.000 alla data del 31.12.93).

A tale conclusione si perviene anche alla luce del noto principio della vicinanza alla fonte della prova – che le Sezioni Unite, n. 13533 del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere probatorio – in forza del quale l’onere della prova va ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno e per l’altro soggetto di provare  circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.

Non vi è dubbio che la banca, in  quanto forma ed emette gli estratti conto periodicamente inviati al correntista, avesse pienamente ed indubbiamente la possibilità di dimostrare – mercè la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto – che il saldo iniziale negativo fosse legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

Peraltro la banca, in quanto soggetto professionale, ha l’obbligo di adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza qualificata di cui all’art 1176, comma 2, c.c.. ditalché  non pare contrario a ragionevolezza e buona fede richiedere alla banca stessa la conservazione di tutti gli estratti conto (che essa stessa forma).

Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del disposto dell’art 2220 c.c., che prevede l’obbligo a carico dell’imprenditore di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall’ultima registrazione, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, “ nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale  non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cassazione civile, sez. I, 26/01/2011, N. 1842, Intesa gestione cred. c., Rossi ed altro: in senso conforme cfr. Cass. 25 novembre 2010 n. 23974).

Pertanto, in conclusione, non avendo la banca provato che il saldo negativo portato dal primo estratto conto prodotto fosse quello effettivo, il saldo iniziale alla data del 31.12.1993 va convenzionalmente azzerato, conformemente ai principi condivisibili espressi da Cass. 23974/10, cui si rimanda, e che, per le ragioni sopra esposte, debbono trovare applicazione anche qualora sia il correntista ad agire in giudizio.

Pertanto, in definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va presa in considerazione e posta alla base della presente decisione l’ipotesi sub 8 elaborata dal CTU nella relazione integrativa del 14.3.13, da cui risulta un saldo finale di euro 69.839.82 a credito della XXX, a cui va aggiunto la somma di € 7.251,71, sottratta dal CTU per effetto dell’espunzione dei versamenti solutori ante decennio, pervenendosi alla somma finale di euro 77,091,53.

Su tale somma, che la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della XXX, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, non risultando, ex art 2033 c.c., che la banca abbia ricevuto tali somme in mala fede, in quanto la sua condotta risultava conforme alla prassi assolutamente generalizzata, e legittimata all’epoca dal prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di anatocismo.

Le spese di lite – comprese quelle di CTU – seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico, dott. Pietro Lisi, definitivamente pronunciando nella causa n. 421/2005 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione respinta così provvede:

–        condanna la Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. al pagamento in favore della XXX per le causali di cui in premessa, della somma di € 77.091.53, oltre interessi legali alla domanda al soddisfo;

–        condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice, liquidate in complessive euro 8.700,00, oltre IVA e CAP come per legge.

–        spese di CTU a definitivo ed integrale carico di parte convenuta.

Brindisi 7.3.2014

Il Giudice

Dott. Pietro Lisi

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 24.6.2014

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