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Art. 201 Codice della Strada ed obbligo di contestazione immediata

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Il Giudice di Pace di Roma ribadisce l’esigenza che, all’accertamento della infrazione del Codice della Strada,  segua l’immediata contestazione della stessa. L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che l’organo accertatore può esimersi da siffatta contestazione solo laddove la stessa sia “impossibile”. In tal caso, tuttavia, perché l’esercizio del diritto di difesa sia garantito, il verbale di accertamento deve esser notificato “con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. Ne consegue che una motivazione apparente determina la illegittimità del verbale di accertamento, giustificando così una pronuncia demolitoria volta a privare il provvedimento sanzionatorio dei relativi effetti.

  

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SENTENZA 74667/13

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE VI

 

Il Giudice di Pace Dott. Simona Salusti ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 10610 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013

FRA

P.M. el.te dom.ta in Roma, Via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’Avv.to Vito Sola che la rappr.ta e difende

            RICORRENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma Piazza del Campidoglio 1

                                                                                              RESISTENTE

OGGETTO: opposizione, ai sensi dell’articolo 22 e 22 bis legge 689/81.

CONCLUSIONI: all’udienza odierna le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, regolarmente depositato, l’opponente ha chiesto l’annullamento del verbale di accertamento n. 13121440627.

Nel ricorso, l’opponente ha dedotto una rilevante serie di eccezioni, tra le quali la estrema genericità della motivazione relativa alla mancata contestazione immediata dell’accertamento dell’infrazione.

Disposta la comparizione delle parti, si è costituita la parte ricorrente, che si riporta ai motivi d’opposizione.

Si costituiva la P.A. convenuta, depositando documentazione.

Precisate le conclusioni, è stato letto in udienza il dispositivo allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Parte opponente ha dedotto nell’atto introduttivo l’omessa contestazione immediata da parte dell’organo rilevatore procedente.

Come più volte ribadito dalla S.C. (da ultimo, Cass. II Civile 28.04.2005 n. 8837), la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento.

Nel caso di specie, non è consentito conoscere la ragione concreta per la quale non è stato possibile fermare  il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata; la motivazione riportata, difatti, può considerarsi a tutti gli effetti apparente, poiché manca nel verbale qualsiasi riferimento, alla concrete circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti.

Vieppiù, le apparecchiature “SIRIO” (telecamere) non possono essere utilizzate per rilevare infrazioni relative alle corsie riservate ai bus ma solo relativamente ai varchi d’accesso al centro storico o alle ZTL.

Ciò è esplicitamente previsto dall’art. 17 comma 133 bis L. 127/1997 (comma aggiunto dall’articolo 2, comma 33, della legge n. 191 del 1998) cui fanno esplicito riferimento nel verbale che precisa che tali apparecchiature possono essere utilizzate solo per rilevare accessi  non consentiti al centro storico o alle ZTL.

Spese di giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando accoglie l’opposizione ed annulla il provvedimento impugnato, dichiarandolo improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico del verbale di accertamento n. 13121440627.

Condanna la parte resistente alle spese di lite pari ad euro 180,00 da distrarsi in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, 17/09/2013

 

                                                                     Il Giudice di Pace

Dott.ssa  Simona Salusti

 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 5 ottobre  2015

 

Sentenza 74667 del 2013

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