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Illegittima la violazione elevata a carico del conducente del ciclomotore per circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici in mancanza di contestazione immediata

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Il Giudice di Pace di Roma dichiara la nullità dell’accertamento di violazione al codice della strada per circolazione di un ciclomotore nella corsia riservata ai mezzi pubblici per mancata contestazione immediata della violazione. Più precisamente il Giudice di Pace ha ritenuto la motivazione addotta dall’agente operante (intralcio del traffico) una formula di mero stile e contraddittoria proprio in considerazione delle ridotte dimensioni del mezzo, trattandosi appunto di un motoveicolo.

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SENTENZA 54351/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE QUINTA

nella persona del dott. Edoardo Cacioni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N°. 19908 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell’anno 2010 posta in decisione all’udienza del giorno 25 ottobre 2010
                                                                    TRA
P.A. con avv. Vito Sola giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma – Via Ugo De Carolis n. 31 –
                                                                                                                   ricorrente
                                                                     E
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato ex art. 23 della legge n. 689/81 dal funzionario delegato dott. Pasquale Pelusi, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma – Via del Tempio di Giove 21 –
                                                                                                                 resistente
                                                                   FATTO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2010, P.A. proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 33090756992, notificato il 15 gennaio 2010 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art. 7/1 del codice della strada poiché con il motoveicolo targato AW 427XX, circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Con detta opposizione, P.A. eccepiva che la motivazione relativa alla mancata immediata contestazione non era plausibile in quanto un motoveicolo non poteva costituire alcun ingombro anche se fermato dagli agenti operanti aggiungendo inoltre l’illegittimità dell’accertamento nonché l’inesistenza della violazione. All’udienza del giorno 25 ottobre 2010 si presentava la ricorrente e si costituiva il Comune di Roma che chiedeva il rigetto dell’opposizione. Questo Giudice, dopo l’esame della documentazione prodotta dalle parti e delle rispettive argomentazioni, tratteneva la causa in decisione con contestuale lettura del dispositivo.
                                                        M O T I V A Z I O N E
L’opposizione può essere accolta. La ricorrente eccepisce non vi è stata l’immediata della violazione ritenendo la giustificazione del mancato fermo apparente. Effettivamente, il motivo addotto dall’agente nel verbale prodotto in atti in ordine alla mancata contestazione immediata, non può essere condivisibile, invero, trattandosi di un motoveicolo, quest’ultimo poteva essere fermato senza alcun intralcio per il traffico della corsia preferenziale poiché le dimensioni di detto mezzo non sono certamente ingombranti e tali da impedire od imporre manovre ai veicoli che percorrono la corsia preferenziale loro riservata. Del resto, la Suprema Corte a sezioni Unite (sentenza n. 17355/2009), pur puntualizzando il concetto di valenza privilegiata del verbale, comunque, aggiunge che quest’ultimo non assume tale valenza allorquando la circostanza “… non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà …” ed, infatti, non aver riportato situazioni particolari di traffico ma essendosi l’agente operante limitato a riferire di non aver potuto procedere al fermo del motoveicolo in quanto tale modus agendi avrebbe intralciato il traffico della corsia preferenziale, appare una formula di mero stile e contraddittoria proprio in virtù delle ridotte dimensioni del mezzo, trattandosi di un motoveicolo. Spese come da dispositivo.
                                                              P. Q. M.
il Giudice di Pace di Roma, sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione ed annulla il verbale di accertamento di violazione n. 3300756992, condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 174,00= di cui euro 38,00= per spese, euro 81,00= per diritti ed euro 55,00= per onorari, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, in favore dell’Avv. Vito Sola dichiaratosi antistatario.
Roma 26 ottobre 2010

                                                                                   Il Giudice di Pace
                                                                              Dott. Edoardo Cacioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 25.9.2012

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