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Nell’ipotesi in cui si impugni un verbale di accertamento chiedendone l’annullamento a motivo della non visibilità della segnaletica, in mancanza di contestazione da parte della PA, viene superata la fede privilegiata del verbale, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 7 Cds.

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SENTENZA 92734/09

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA V SEZ. CIVILE

Nella persona del dott.ssa Antonietta Trovato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N°. 93444/2008

TRA

G.B. rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Sola

                                                                                     opponente

E

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore,

opposto contumace

OGGETTO: RICORSO EX ART. 22 L. 689/91

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato entro i termini di legge l’istante proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 63080327472 del 14.4.2008, quale sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7/1 comma Cds, nella fattispecie circolava nell’aera di percorrenza dei mezzi pubblici, Deduceva l’opponente, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, la non visibilità della segnaletica perché scolorita e all’uopo produceva documentazione fotografica dei luoghi e articoli di stampa.

Istaurato il contraddittorio il Comune restava contumace.

All’udienza di comparizione, sulle conclusioni precisate dall’istante, giusta delega in atti, e sulla scorta dei documenti allegati, la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va pertanto accolta.

Il motivo di opposizione trova riscontro probatorio nei rilievi fotografici prodotti dall’opponente, sicché in mancanza di contestazione da parte della P.A., ad avviso di questo decidente viene superata la circostanza della fede privilegiata del verbale ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 7 Cds secondo il quale, la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o integrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il giudice di pace definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la sanzione irrogata con il verbale di accertamento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di € 60,00 (sessanta/00) oltre IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario.

Roma 8.5.2009

 

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Antonietta Trovato

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 26 gen. 2011

 

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