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Accertamento tecnico preventivo e spese di lite

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Il Tribunale di Roma, con ordinanza nel ricorso per accertamento tecnico preventivo recante Rg 70947/2022, interviene in tema di inerzia della parte ricorrente in ordine alla rinnovazione della notifica ad una parte in causa, disponendo l’estinzione del giudizio e la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Condominio, altra parte resistente, ritualmente costituitosi in giudizio.

 

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R.G. 2022/70947

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2/3/2023;

osservato:

– che parte ricorrente non è comparsa alla suddetta udienza, che era stata fissata nella precedente udienza del 12/1/2023, in cui la parte ricorrente era stata presente ed aveva chiesto, ottenendolo, un nuovo termine per rinnovare la notificazione del ricorso al resistente X;

– che l’udienza del 2/3/2023 è stata, dunque, fissata alla presenza della parte ricorrente e ai fini di un incombente di suo interesse;

– che, pur non essendovi litisconsorzio necessario in relazione alle due parti resistenti, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle due, peraltro a seguito di rinvio d’udienza su istanza della ricorrente finalizzata proprio alla rinnovazione della notificazione del ricorso, configura un’inerzia processuale della parte onerata dell’incombente;

– che tale inerzia è particolarmente significativa a fronte delle difese del Condominio, che si è costituito eccependo ed argomentando la propria totale estraneità alla fattispecie dedotta nel ricorso;

– che in linea generale nei procedimenti introdotti per espletare un accertamento tecnico preventivo l’interesse si concentra in capo alla parte che li promuove, in quanto è questa a ravvisare l’urgenza istruttoria e/o la finalità conciliativa;

– che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, stante la sopra richiamata eccezione di totale estraneità del Condominio e l’assenza dell’altra parte resistente per mancata instaurazione del contradittorio nei suoi riguardi;

– che appaiono, dunque, rilevabili una carenza di interesse al procedimento dell’unica parte resistente convenuta e costituita, per quanto da questa eccepito in comparsa e dichiarato in udienza, ed una sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;

– che, pertanto, deve ravvisarsi una situazione processuale che comporta l’estinzione del procedimento, in parte analoga a quella che nei procedimenti di cognizione viene qualificata in giurisprudenza quale cessazione della materia del contendere;

– che, conseguentemente, ricorrono le condizioni per dover disporre una regolazione delle spese;

– che va al riguardo disposto a carico della ricorrente il ristoro delle spese di costituzione del Condominio resistente, in ragione del generale principio di causalità  della lite e tenuto conto altresì della totale estraneità alla fattispecie eccepita dal Condominio resistente, della mancata deduzione nel ricorso delle ragioni di urgenza istruttoria che giustificassero l’ATP, della carente allegazione documentale della ricorrente (limitata ad alcune fotografie) nonché dell’inerzia processuale della stessa;

– che le spese vanno liquidate sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore indeterminabile della domanda, della natura del procedimento e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

➢ dichiara estinto il procedimento;

➢ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del Condominio resistente costituito, liquidate per oneri di difesa in € 750,00 oltre spese generali, Iva e C.A..

 

Roma, 8 marzo 2023

Il Giudice

Francesco Frettoni

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