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Accesso al fondo del vicino. Limiti. Art. 843 c.c.

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Il Tribunale di Roma, nella sentenza  2116/2023, interviene in tema di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. ed in tema di accesso al fondo altrui per la riparazione di detti danni. A mente dell’art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne sussista la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune e, se l’accesso cagiona danno, gli è dovuta un’adeguata indennità.

 

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  SENTENZA 2116/2023

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

– Sez. XIII^ Civile –

in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato, mediante pubblica lettura all’udienza del 7.2.2023, la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in I° grado, iscritta al n. 1147/2022 del R.G.A.C.,

TRA

G. A. B. , elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 31, presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all’atto di citazione;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             – attore

E

D. C. R. , elettivamente domiciliato in Napoli, via L. 15, presso lo studio dell’Avv. R. M. P., che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti                                  – convenuto

E

– FONDO EDIFICI DI CULTO, in persona del legale rappresentante p.t., contumace – convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 7.2.2023 i procuratori delle parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

– con atto di citazione regolarmente notificato, A. B. G., premesso di essere proprietario dell’immobile sito in Roma, via P. , confinante con la Basilica di S. , facente parte del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, rilevato che sin dal novembre 2018 il suo appartamento era interessato da copiosi fenomeni di infiltrazione d’acqua, da attribuirsi alla terrazza di pertinenza della Basilica, dedotto che a seguito di procedimento di ATP, coinvolto nel giudizio anche l’attuale convenuto R. D.  C. , l’ausiliario del giudice aveva accertato che le infiltrazioni provenivano dalla terrazza condivisa dal sig. D.  C.  con la Basilica di S. ed aveva indicato gli interventi da porre in essere, concludeva per l’accertamento e la declaratoria di responsabilità del Fondo Edifici di Culto e, per l’effetto, per la condanna del medesimo al risarcimento di tutti danni, subiti e subendi in conseguenza dell’evento lesivo per cui è causa, quantificati in € 41.880,85, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal dì del fatto al dì dell’effettivo soddisfo, ed oltre alle somme successive dovute per il ridotto valore locativo dell’immobile, nonché per la condanna del Fondo Edifici di Culto all’esecuzione dei lavori necessari atti ad eliminare la causa dei fenomeni infiltrativi, con diritto di accesso dalla terrazza di proprietà del Dott. R.  D. C. , come accertato in sede peritale, con previsione di misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. in caso di successiva eventuale inosservanza dell’obbligo di fare, con indicazione della somma di € 50,00, ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del comando giudiziale, con decorrenza dalla data di notifica;

– si costituiva R. D. C., eccependo la natura di lite temeraria dell’azione contro di lui intentata dall’attore, rilevando l’omessa procedura di mediazione nei confronti del condomino, assumendo la nullità della domanda contro di lui proposta, contestando nel merito gli assunti attorei, stante la sua estraneità ai fatti, rilevando che in caso di accesso presso la sua proprietà, sarebbe comunque dovuto un equo compenso e le dovute garanzie, nonché un canone di occupazione dell’immobile, un costo di guardiania, una polizza assicurativa, da porsi a carico dell’attore, concludendo per la nullità dell’atto di citazione, per l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, per la sua carenza di legittimazione passiva, per il rigetto, in subordine per il riconoscimento di un canone di occupazione per l’importo giornaliero di € 600,00, con guardiania e assicurazione a spese dell’attore, con condanna alla lite temeraria e al risarcimento danni;

– il Fondo Edifici di Culto, regolarmente citato, rimaneva contumace;

– nel corso dell’istruttoria era acquisito il fascicolo relativo all’ATP, parte attrice presentava ricorso ex art. 700 c.p.c., che non trovava accoglimento e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza odierna ed in detta udienza, all’esito della discussione, viene ora decisa come segue;

– la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono;

– l’espletata ctu sui luoghi di causa, svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis, ha consentito di ritenere accertato che al momento dell’accesso dell’ausiliario nell’appartamento dell’attore, erano presenti (nella camera da letto in fondo all’abitazione del G.), infiltrazioni provenienti dal manto di copertura individuato nella soprastante terrazza condivisa tra la proprietà del D. C.  e la Basilica di S.;

– in particolare, il ctu nominato riscontrava che le infiltrazioni provenivano dall’inefficace manto di impermeabilizzazione sottostante la porzione di pavimentazione che ricade all’interno della proprietà della Basilica e, più precisamente, tra il giunto di separazione tra le due proprietà e la linea d’innesto della grata in ferro (di proprietà della Basilica), introdotta in modo “incauto” nella pavimentazione;

– il ctu non rilevava altre zone d’ingresso delle infiltrazioni;

– riteneva inoltre l’ausiliario che la possibilità di fruizione dell’immobile del G, era ridotta del 50%, (precisando che “…in base alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate per il 2° semestre 2020 si ha che il valore di locazione dell’immobile, ridotto del 50%, risulta essere di € 700,36/mese…” cfr. ctu in atti) e stimava i costi dei lavori necessari per eliminare le cause di danno e per il ripristino della funzionalità dell’immobile, nella misura di € 4.911,12 (comprensivi di IVA e oneri accessori);

– quanto agli interventi di ripristino, l’ausiliario li descriveva analiticamente nel proprio elaborato da pagina da 18 a 21, cui in questa sede si fa espresso richiamo;

– l’ausiliario del giudice, in particolare, pur precisando che, indipendentemente dal fatto che le finestre presenti siano apribili o meno, un accesso dalla Basilica alla terrazza sarebbe possibile anche rimuovendo l’intera finestra per poi riposizionarla a fine lavori, riteneva, condivisibilmente, che proprio per la presenza di opere e manufatti di notevole pregio artistico culturale e storico, e per i notevoli dislivelli coinvolti, un accesso dalla Basilica avrebbe comportato degli oneri di progettazione per la sicurezza e di costi associati di molto superiori al costo dell’intervento stesso;

– precisava inoltre come il motivo del coinvolgimento della terrazza del Sig. D. C.  non risiedeva nelle modalità di accesso alla parte di terrazza di proprietà della Basilica bensì era dovuto alla necessità di intervenire su parti di entrambe le terrazze;

– l’esito delle prove eseguite in loco, aveva infatti evidenziato un danno la cui eliminazione coinvolgeva la porzione di pavimentazione delimitata nella figura a pag. 19 dell’elaborato peritale e, per assicurare la continuità del manto impermeabile alla base della grata ed attraverso il giunto era indispensabile collegarsi al manto, seppur integro, del D.  C. ;

– chiariva il ctu che la lavorazione non poteva eseguirsi in “aderenza” ma richiedeva una sovrapposizione del nuovo manto sul vecchio per una larghezza tale da assicurare la tenuta elastica della guaina da sovrapporre;

– la striscia che il consulente del giudice indicava era quella ritenuta minima indispensabile per garantire una tenuta dell’opera nel tempo;

– le conclusioni cui è pervenuto il ctu nel procedimento di ATP sono da questo giudice pienamente condivise, poiché frutto di accurato esame tecnico, motivate e complete, anche alla luce delle osservazioni critiche mosse dai tecnici delle parti, cui l’ausiliario ha dato adeguato riscontro;

– ciò posto, il Fondo Edifici di Culto va ritenuto responsabile in ordine alla causazione dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato l’appartamento di A.  B.  G.  in Roma, alla via P. 12, confinante con la Basilica di S.;

– lo stesso va di conseguenza condannato a porre in essere i lavori necessari ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi in oggetto;

– alla luce delle condivisibili argomentazioni spiegate dal ctu, il convenuto R.  D.  C.  è tenuto a consentire l’accesso alla propria terrazza per lo svolgimento dei lavori necessari, come indicati dal ctu nelle pagine da 18 a 21, da eseguirsi col minor aggravio possibile per la proprietà predetta e con riconoscimento al D. C., di una indennità che si stima equo riconoscere nella misura di € 200,00 per ogni giornata di lavoro che coinvolga la proprietà del predetto convenuto, da porsi a carico del Fondo Edifici di Culto;

– ed invero, a norma dell’art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune e, se l’accesso cagiona danno, gli è dovuta un’adeguata indennità;

– se tale proprietario non consente l’accesso, lo stesso può essere disposto dal giudice;

– la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall’ambito di applicazione dell’art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell’opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l’occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l’esecuzione di lavori non istantanei, purchè, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante – cui, sin dall’inizio, fa carico l’obbligo del ripristino – ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza. In tali casi compito del giudice di merito è quello di un’attenta valutazione comparativa tra l’entità del danno (inevitabile) che viene cagionato al vicino e la natura dell’opera che si deve eseguire. (Sez. 2 – , Sentenza n. 32100 del 05/11/2021, Rv. 662744 – 01);

ne consegue che il D.  C.  deve ritenersi soccombente, avendo resistito alla domanda spiegata dall’attore, volta a consentire l’accesso nella sua proprietà e la domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata va a sua volta rigettata;

sussistono tuttavia giusti motivi per compensare fra la detta parte, per la sua peculiare posizione nel giudizio e l’attore, le spese di lite;

– quanto ai danni patrimoniali lamentati dall’attore, può riconoscersi allo stesso, avuto riguardo ai criteri enunciati da Cass. SSUU n. 33645/2022, per il minor godimento dell’immobile, l’importo equitativo di € 15.000,00, da porsi a carico del convenuto Fondo Edifici di Culto, così riducendo l’importo determinato dal ctu in ragione del fatto che la somma determinata era da intendersi comprensiva anche del mancato guadagno, laddove ciò che è rilevante nella deduzione di parte attrice, è il lucro cessante nella forma dell’incompleto godimento del bene, che può essere ritenuta sussistente sulla scorta di ordinarie presunzioni;

– nulla invece può riconoscersi all’attore per il danno al mobilio e alle suppellettili, in difetto totale di prova, atteso che il capitolo di prova orale articolato, per la sua formulazione, è risultato totalmente generico e valutativo e stante la totale assenza di elementi, anche fotografici, volti a individuare e stimare i beni mobili mobili asseritamente danneggiati;

– le spese di ATP e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore dell’attore e a carico del Fondo Edifici di Culto;

P.Q.M

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-) dichiara il Fondo Edifici di Culto responsabile delle infiltrazioni verificatesi presso l’abitazione di A. B. G. in Roma, via P.;

-) condanna il Fondo Edifici di Culto ad eseguire a propria cura e spese i lavori necessari ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi, secondo quanto indicato nell’elaborato peritale dell’Ing. A. P. in sede di ATP alle pagine da 18 a 21;

-) dispone che il convenuto R. D. C. consenta l’accesso al proprio terrazzo e gli interventi necessari ed indispensabili per l’eliminazione delle infiltrazioni, riconoscendo in suo favore e a carico del Fondo Edifici di Culto, una indennità pari ad € 200,00 per ogni giornata di lavoro presso la sua proprietà;

-) condanna il Fondo Edifici di Culto al risarcimento del danno occorso a G.  A.  B. , da liquidarsi in € 15.000,00;

– condanna il Fondo Edifici di Culto al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di ATP, in € 4.450,00 per spese (compresa ctu) ed € 1.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. e, per il presente giudizio, in € 550,00 per spese ed € 2.600,00, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Vito Sola, dichiaratosi antistatario;

– rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da D. C. R. e compensa le spese fra convenuto e parte attrice.

Così deciso in Roma all’udienza del 7.2.2023 mediante lettura, in esito a discussione orale, alle ore 17,05, della sentenza che costituisce parte integrante del verbale di causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

IL GIUDICE

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