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Annullamento di violazione su Via di Portonaccio, Roma

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Il Giudice di Pace di Roma con una sentenza ben motivata evidenzia l’insussistenza di apposita segnaletica indicante la corsia preferenziale della ormai nota Via di Portonaccio a Roma. Nella stessa documentazione depositata da Roma Capitale si evince l’insufficienza della segnaletica posta su Via di Portonaccio. Il Giudice di Pace ha quindi annullato il verbale di contestazione.

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SENTENZA 11927/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dott.ssa Carla Conforto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 62779/17 R.G., promossa

DA

C.G.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola

CONTRO

Roma Capitale, In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario delegato

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione della Polizia Locale di Roma Capitale n. 13171157176 del 10.06.2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato, C.G.M. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Locale di Roma Capitale in epigrafe, con il quale sono state irrogate sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Le censure cui era affidata la domanda di annullamento dell’atto impugnato riguardavano l’inutilizzabilità dell’apparecchio Sirio VES 1.0 per le infrazioni relative all’utilizzo di corsie preferenziali, l’insussistenza di apposita segnaletica e la mancata immediata contestazione dell’infrazione.

Roma Capitale, regolarmente citata, si costituiva depositando la documentazione inerente la fase amministrativa di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, e contestando il ricorso avversario ne chiedeva il rigetto. Il sottoscritto giudice, all’udienza del 4.04.2018, su richiesta del ricorrente, decideva la causa, leggendo il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con uno dei motivi di ricorso viene eccepita l’illegittimità dell’accertamento dell’infrazione tramite apparecchiatura di rilevazione modello “Sirio”, omologato per accertare gli accessi nelle ZTL e non per rilevare la violazione contestata, che invece attiene alla circolazione in corsia riservata a mezzi pubblici. La censura è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per cui “in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette “porte telematiche”).

Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell’art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate , poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. n. 25180 del 15.10.2008).

  1. Con altro motivo di ricorso viene dedotta l’insussistenza di apposita segnaletica. Le censure sono espresse in maniera dettagliata, attraverso articolate argomentazioni supportate da adeguato principio di prova, e pertanto appaiono idonee a vincere la presunzione di legittimità del verbale impugnato.

Con specifico riferimento al luogo dell’infrazione in argomento, risulta in atti che il ripristino della corsia riservata ai mezzi pubblici in via di Portonaccio trae  origine delle determinazioni dirigenziali nn. 145 del 21.02.2017 e 193 del 10.03.2017, che hanno previsto un periodo di transizione dal 20 aprile al 1 maggio 2017, durante il quale il Comune ha diffuso la notizia del ripristino sui siti web e con la cartellonistica stradale.

Risulta che l’ATAC s.p.a. ha provveduto all’installazione di vari cartelli stradali verticali: su via di Portonaccio direzione via Tiburtina un pannello di divieto di transito, con indicazione dei percorsi alternativi, nonché con l’indicazione “corsia preferenziale controllata elettronicamente a 180 m.”, ed inoltre un ulteriore cartello stradale di carattere prescrittivo pochi metri prima dell’inizio della corsia preferenziale. Ancora, è stata apposta segnaletica orizzontale di colore giallo, che avverte ulteriormente gli utenti dell’effettiva esistenza del limite alla circolazione.

Da tale descrizione, risulta che gli utenti della strada, prima di accedere alla corsia riservata, trovano almeno tre indicazioni stradali verticali (due indicanti il divieto di transito ed una di carattere prescrittivo), poste alla distanza prevista dall’art. 79 n. 3 del regolamento di attuazione del codice della strada, la cui segnaletica è conforme , per dimensione, colore, ubicazione ed altezza, a quanto previsto dagli artt. 80, 81 e 82 del medesimo regolamento. La segnaletica orizzontale, poi, appare conforme a quanto stabilito  dell’art. 140 del regolamento.

Tuttavia, come parte ricorrente ha rilevato in maniera convincente, da una parte le informazioni che Roma Capitale ha fornito sui siti web a disposizione non  erano affatto chiare ed univoche, e dall’altra parte la cartellonistica dedotta dall’amministrazione resistente a sostegno della legittimità degli atti impugnati è stata realizzata in maniera soddisfacente solo in data successiva alle infrazioni per cui è causa. Si consideri, al riguardo, la nota della Polizia Locale di Roma Capitale del 21.07.2017 n. 180088, ove si legge chiaramente che “nonostante gli adeguamenti eseguiti, la segnaletica presente risulta ancora insufficiente… sarebbe necessario procedere, quanto prima, alla realizzazione di idonea segnaletica sia verticale che orizzontale… consentendo in tal maniera inequivocabile consapevolezza nell’utente di essere sanzionato, ovvero di deviare il proprio percorso su una viabilità consentita”. L’opera di adeguamento della segnaletica risulta invero essere stata completata nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2017, con il risultato illustrato nella documentazione in atti nel  fascicolo di Roma Capitale.

Ne deriva che il motivo di ricorso in esame appare fondato e va accolto.

III. In considerazione  della novità e complessità delle questioni affrontate, oltre che del contratto giurisprudenziale notoriamente sussistente con riguardo alla materia oggetto del presente contenzioso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dott.ssa Carla Conforto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 62779/17 R.G. cosi provvede:

accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla gli atti impugnati;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, addì 4.04.2018                          Il Giudice di Pace

                                                                               Dott.ssa Carla Conforto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, lì 16 APR 2018

Sentenza 11927.18 Via di Portonaccio

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