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Art. 479 codice penale e falsa revisione di autoveicolo

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La falsa attestazione dell’avvenuta revisione dell’autoveicolo, apposta sul libretto di circolazione, integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.).

 

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SENTENZA 14256/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello                                               – Presidente –

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo                   – Consigliere –

Dott. PALLA Stefano                                            – Consigliere Est. –

Dott. BRUNO Paolo Antonio                             – Consigliere –

Dott. VESSICHELLI Maria                                – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

1)      BU.MA.N. IL (OMESSO)

2)      B.M.N. IL (OMESSO)

3)      BU.SA. N. IL (OMESSO)

4)      OR. LU. N. IL (OMESSO)

avverso ORDINANZA del 30/11/2007 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. Delehaye;

udito il difensore avv. D’A. S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bu. Ma., B. M., Bu. Sa. e Or. Lu. ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, in data 30.11.07, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa il 6.11.07 dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa nei confronti di Bu. Ma. e Bu. Sa. e dell’obbligo di presentazione alla p.g. per Or. Lu., riformandola per il B.M. con il disporre nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., in ordine ai reati di cui agli articoli 81, 110, 479 c.p. (capo 1) per avere, nella qualità di proprietari – Bu.Ma. e Or. Lu.-, di amministratore – Bu. Sa. – e di collaboratore B.M. – della officina autorizzata Ce. Re. Au. s.r.l., sita in (OMESSO), attestato falsamente l’avvenuta revisione, sul libretto di circolazione, di 340 veicoli, nonché (capo 2) per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti previsti dall’art. 479 c.p., attestando falsamente l’avvenuta revisione di 340 veicoli, dal 16 marzo al 4 maggio 2006.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità dei reati di cui agli articoli 479 e 416 c.p., osservando, quanto al reato di cui all’art. 479 c.p., che le officine convenzionate di cui al punto 13 del codice della strada, le quali effettuano i controlli tecnici ai fini della revisione, sono imprese esercenti un servizio di pubblica necessità, giusta il disposto di cui all’articolo 359 c.p., e non già pubblici ufficiali, difettando i requisiti di cui all’art. 357 c.p., dal momento che l’attività di revisione, sostitutiva di una pubblica funzione, è espressamente prevista dal codice della strada o, in alternativa, va considerata come svolta da privato esercente una pubblica funzione di certificazione a ciò autorizzato dalla pubblica autorità, per cui il privato che compia uno degli atti previsti dagli articoli 477 e 479 c.p. è punito ai sensi dell’art. 481 c.p. ovvero ai sensi dell’art. 483 c.p., con riferimento all’articolo 491 bis c.p., entrambe fattispecie criminose che non consentono  l’applicazione della misura cautelare.

Quanto al reato di cui all’articolo 416 bis c.p., assumono i ricorrenti, difetta la motivazione circa la sussistenza degli elementi indiziali del reato associativo, essendo la distinzione dei ruoli, la organizzazione del delitto e la promozione dello stesso tutti elementi tipici del concorso di persone nel reato, nella forma aggravata di cui all’art. 112 c.p. e non potendo la dimostrazione dell’esistenza dell’associazione per delinquere essere affidata solo al fatto che una pluralità di fatti delittuosi della stessa specie sia stata commessa nell’ambito del gruppo sociale (famiglia di fatto), mediante l’utilizzazione dell’organizzazione già esistente, per inferirne la contemporanea qualificazione criminale del gruppo medesimo, laddove il tribunale non aveva assolto all’onere motivazionale circa la sussistenza, all’interno del gruppo criminale, di ruoli e ripartizioni di compiti in funzione di accentuata tipicità rispetto alla generica partecipazione di attività nel nucleo familiare e all’impresa familiare.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione con riferimento alla partecipazione di Or. Lu. e B.M. al delitto associativo, attesa la loro posizione marginale ed esterna al programma criminoso associativo, ove ritenuto sussistente, tanto che gli stessi giudici del riesame, contraddittoriamente, avevano evidenziato che il B. andava a prelevare le autovetture e successivamente si occupava della loro revisione, per cui la sua attività era tutt’altro che illecita, dal momento che non tutte le revisioni erano risultate false, mentre la Or. si occupava dell’attività burocratica del centro revisioni che di per sé non poteva essere considerata attività illecita di supporto alle false revisioni dal momento che essa, da sola, non comportava la consapevolezza e l’adesione all’ideazione criminosa.

Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 274 c.p.p., dal momento che la disposta  misura cautelare reale del sequestro preventivo dell’intera azienda dei Bu. aveva eliminato in radice il pericolo di reiterazione del reato data la possibilità concreta di tenere condotte analoghe a quelle contestate, sia sotto il profilo della falsità che sotto quello riguardante il permanere del vincolo associativo avente come reato scopo quello delle false revisioni.

Insussistenti pertanto – concludevano i ricorrenti – erano le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati, per cui si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è infondato

Quanto alla configurabilità del delitto di cui all’articolo 479 c.p. in capo agli indagati, va osservato che l’attività di attestazione dell’avvenuta regolare revisione degli autoveicoli costituisce attività della pubblica amministrazione, disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80 C.d.S., commi da 8 a 16), che si estrinseca attraverso l’esercizio di tipici poteri certificativi, propri della p.a., senza che possa rilevare la forma giuridica in cui essa si svolge, sì che a coloro che svolgono tale attività è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della p.a. per mezzo dei poteri certificativi loro conferiti “ex lege”.

La falsa attestazione dell’avvenuta revisione dell’autoveicolo, apposta sul libretto di circolazione, integra, poi, gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente da lui compiuta e di un fatto avvenuto alla sua presenza.

Quanto alla fattispecie associativa, congruamente ne è stato dai giudici del merito delineato il quadro indiziari, costituito da un accordo criminoso non occasionale, ma caratterizzato – anche per ragioni di appartenenza familiare – da stabilità e continuità, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falso, rappresentata dalla avvenuta falsa revisione di ben 340 autoveicoli, utilizzando l’artificio della predisposizione di una autovettura adibita in particolare alla rilevazione dei gas di scarico e d utilizzata in luogo di quelle da revisionare.

La piena e consapevole partecipazione di tutti gli indagati al “pactum sceleris”, in esecuzione del quale ciascuno rivestiva un preciso ruolo, bene individuato nell’ordinanza impugnata (Bu. Ma., socio per una quota pari a 2/3 del capitale sociale, dirigendo ed organizzando l’attività del centro revisioni, mantenendo i contatti con i clienti e impartendo ai figli direttive sul lavoro da svolgere, come è emerso dalle numerose conversazioni intercettate; Bu. Sa., amministratore unico della società, responsabile tecnico e colui che – oltre ad essere proprietario della vettura Ford Ka tg (OMESSO), usata come “cavia” per i test di revisione – si occupava dell’inserimento dei dati al terminale, curando altresì i rapporti con le officine che si rivolgevano al “Ce. pe. le. re.; B. M., che svolgeva mansioni esecutive, occupandosi delle operazioni materiali di revisione, e che è stato videofilmato il 17.04.07 mentre era anche lui intento ad una operazione di revisione nella quale veniva utilizzata la Ford Ka del fratello Sa.; Or. Lu., infine, titolare di una quota pari ad 1/3 del capitale sociale del “ Ce. re. au. “ s.r.l., prestava in maniera continuativa la propria attività occupandosi dell’inserimento telematico dei veicoli revisionati a tenendo contatti con i clienti), è dimostrata altresì la circostanza che gli stessi erano soliti ricevere in consegna non le autovetture da revisionare, bensì i loro libretti di circolazione, in un numero assai rilevante (ben 340 veicoli tra il 16.3 ed il 4.5.07), indicativo appunto della avvenuta programmazione di una serie indeterminata di delitti di falso.

Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame, con ragionamento logico ed esente da vizi censurabili in questa sede, hanno apprezzato, in ordine al paventato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con riferimento a Bu. Ma., accanto al ruolo di promotore ed organizzatore dell’associazione criminosa, i suoi plurimi precedenti penali per reati di falso fondanti un giudizio di pericolosità sociale, in una con la prognosi di attualità del pericolo di reiterazione dei reati a motivo del suo radicato inserimento nel settore in argomento, desumibile dall’elevato numero dei clienti acquisiti e dal collegamento con altre imprese ed officine automobilistiche, pericolo non certo eliso “tout court” a seguito del sequestro preventivo dei locali dell’officina. Considerazioni analoghe, esenti da vizi di illogicità, sono state svolte per l’amministratore unico Bu. Sa., responsabile tecnico del centro revisioni, nonché, sia pure ritenendo le esigenze di cui all’art. 273 c.p.p., lettera c) tutelare con la misura di cui all’art. 282 c.p.p., per B.M., esecutore delle direttive dei primi due, ma con carattere di continuità in un congruo arco di tempo in cui sono state commesse le rilevate falsità  nella revisione dei veicoli di cui il predetto si occupava precipuamente, nonché per Or. Lu., in grado di offrire un contributo, apprezzabile anche in termini di concreto pericolo di recidiva, alla azienda di famiglia, provvedendo con la sua costante presenza, all’espletamento di tutti gli incombenti amministrativi ed all’informazione alla clientela, il tutto per l’intero arco in cui la struttura criminale ha operato, comportamento destinato a protrarsi nel tempo e che ha costituito manifestazione di allarmante proclività a delinquere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Roma 4 Aprile 2008

Il Presidente                                                      il Cons. Estensore

Dott. Aniello Nappi                                         Dott. Stefano Palla

 

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