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Art. 650 del Codice Penale e Corte di Cassazione

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La Cassazione interviene sull’interpretazione da dare all’art. 650 del codice penale.  Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 codice penale, è necessario: a) che l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) che l’inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione; c) che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui.

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SENTENZA 11730/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BONITO Francesco Maria Silvio                    – Presidente –

Dott. omissis                                                                 – Consigliere –

Dott. omissis                                                               – Consigliere –

Dott. omissis                                                              – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo                                   – Consigliere Relatore –

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

  1. G. nato il 27/11/1965 a C. avverso la sentenza del 11/10/2010 della CORTE APPELLO di CATANIA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania dell’08/07/2009 ha condannato R. G. alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. (in Catania il 06/09/2006). Avverso tale sentenza il R., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione per vizio di motivazione, per non aver ritenuto il fatto di lieve entità e non aver così irrogato la sola pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il R. è stato condannato per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato all’invito di presentarsi presso gli uffici del Commissariato di N. per ragioni di giustizia e, in particolare, per non aver ottemperato all’ordine di presentarsi all’Autorità di P.S. per il ripristino della sorveglianza speciale di P.S..

In via preliminare, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, tale condotta non integra gli estremi del reato contestato (Sez. 1, n. 48310 del 13/11/2012, Egitto, Rv. 253969).

Deve infatti osservarsi sul punto che, se quella della notifica mediante consegna di copia è la procedura da seguire, affinché (come nel caso di specie) un provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza, già compiutamente formato in ogni sua parte e non implicante la presenza dell’interessato, sia portato a conoscenza della parte e possa essere produttivo di effetti giuridicamente rilevanti, la convocazione del soggetto da parte dell’autorità di pubblica sicurezza all’unico fine di renderlo edotto del contenuto dell’atto stesso (nella specie il verbale di sottoposizione alla misura di sorveglianza già in precedenza notificata) costituisce la manifestazione di un potere non attribuito dalla legge all’Autorità e, inoltre, rappresenta un’imposizione che esula dagli schemi procedimentali previsti dalla legge in tema di esecuzione di provvedimenti di polizia e si traduce in una non consentita compressione dei diritti del cittadino, non giustificabile con l’esigenza di rendere più agevole per gli organi di polizia l’adempimento dei loro compiti istituzionali (Sez. 1, n. 17920 del 03/03/2010, Di Mauro, Rv. 247044).

A sostegno del richiamato principio di diritto la Corte rammenta che l’art. 650 cod. pen. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela.

Giova pertanto osservare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 cod. pen., è necessario:

a) che l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;

b) che l’inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;

c) che il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui. Per provvedimento dato per “ragione di giustizia” deve poi intendersi qualunque provvedimento od ordine, autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per “ragioni di sicurezza pubblica” devono intendersi tutti i provvedimenti ovvero gli ordini amministrativi autorizzati da una norma giuridica a tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. La ragione di giustizia, evocata nella contestazione per cui è causa, si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi in precedenza indicati e non comprende gli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per questi fini (Sez. 1, n. 12924 del 02/04/2001, Mattoccia, Rv. 218297).

Alla luce di questi principi la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto l’invito a presentarsi presso l’ufficio di Polizia per la notifica di un verbale notificabile nelle forme di legge, non può validamente surrogare tali forme ordinarie.

Per tali ragioni, deve ritenersi assorbito l’unico motivo di ricorso. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2017.

 

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