dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Cambiale ed onere della prova

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L’emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione. Incombe a carico della parte debitrice l’onere di dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di tale rapporto.

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Verbale d’udienza del 23 aprile 2018                                             R.G. 28481/2015

 

E’ presente per parte attrice l’avvocato Navarretta Domenico, in sostituzione dell’avvocato Sola Vito, il quale illustra i fatti rilevanti di causa e rassegna le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.

Il Giudice si ritira in Camera di consiglio e all’esito emana il provvedimento che segue:

 

 

 

SENTENZA 8282/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

XVII ( ex IX) SEZIONE CIVILE

 

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paolo Ragozzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 28481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015 proposta

DA

G.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Sola Vito, giusta procura a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo De Carolis 31.

– ATTORE

R.A., residente in XXX, Via XXX

                                                                                  – CONVENUTO CONTUMACE –

 

 

 

 

Oggetto: Titoli di credito.

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato G.S. evocava in giudizio R.A., chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto di credito vantato dal Sig. S.G. nei confronti del Sig. A.R. per la complessiva somma di € 8.431,96 a titolo di cambiale insoluta, interessi legali ad oggi e spese di protesto, oltre interessi legali dalla data di notifica del presente atto al saldo; per l’effetto, condannare il Sig. A.R. al pagamento della somma di € 8.431,96 in favore del Sig. S.G., o di quella somma maggiore o minore  che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di Giustizia, con interessi legali dalla data di notifica del presente atto al giorno dell’effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT; il tutto con vittoria di spese e compenso della stragiudiziale e del giudizio da distrarsi favore del procuratore che si dichiara antistatario”.

Non si costituiva in giudizio la parte convenuta, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.

La causa veniva trattata in apposita udienza e ritenuta di natura documentale, sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata all’odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alla parte di termine per note.

Rimaneva contumace per l’intero giudizio la parte convenuta.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La pretesa creditoria vantata dalla parte attrice risulta fondata su cambiale sottoscritta da A. R. del 26/04/2005, con scadenza al 30/05/2006, per l’importo di € 7.000,00, depositata in atti in originale rimasta insoluta e protestata, depositata in atti in originale (vedi doc. 2 fasc. di parte) oltre che per spese di protesto documentate di € 128,62 ed interessi legali alla data della domanda (dal 30 maggio 2006 al 17 aprile 2015) determinati in € 1.303,34, per un totale credito di € 8.431,96.

La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.

Il possessore d’una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l’azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d’un titolo formalmente valido, ovvero l’azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito (cambiale) emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa od alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile. Sez. III, sentenza n. 818/2015).

Nel caso in esame parte attrice ha esperito un’azione fondata sul possesso della cambiale in originale a firma del parte convenuta R.A.

Occorre rilevare che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, nella richiesta di azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto (nella specie cambiale), è implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza 22898/2005). Il titolo di credito conserva comunque l’efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l’effetto di dispensare  colui a cui favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria.

Come è noto i titoli di credito sono caratterizzati dall’astrattezza, vale a dire che non menzionano la causa che ha dato luogo alla loro emissione.

L’emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all’emissione del titolo.

L’emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, e resta a carico del debitore (emittente) convenuto l’onere di dimostrare l’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. tra le tante, Cassazione civile, sentenza n. 2816/2006; Cassazione civile, sentenza n. 8712/1998).

Da ciò deriva che nella specie gravava su parte convenuta la prova della insussistenza del rapporto causale sottostante al titolo cartolare astratto.

In difetto di tale prova, deve dichiararsi la fondatezza del credito vantato dalla parte attrice.

In applicazione dell’art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’attività svolta, in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, cosi provvede:

  • Accoglie la domanda, e per l’effetto condanna R.A. al pagamento in favore di G.S.      della somma   di   € 8.431,96   oltre  interessi legali dalla domanda sino   all’effettivo    soddisfo;
  • Condanna R.A. al pagamento in favore di G.S. della refusione delle spese di lite, che li liquida in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese IVA e CAP, come per legge.

 

Sentenza allegata al verbale del 23 aprile 2018, chiuso alle ore 16,15.

 

Il Giudice

dott.ssa Paola Ragozzo

 

 

Sentenza 8282.2018

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