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Condominio e limiti all’imposizione di spese individuali

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E’ affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art 1137 c.c. – la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del Condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.

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SENTENZA 24696/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati :

dott. Giovanni SETTIMJ                 – Presidente  –

dott. Emilio MIGLIUCCI                –  Consigliere –

dott. Ippolisto PARZIALE              – Rel. Consigliere –

dott. Carlo DE CHIARA                  – Consigliere –

dott. Mario BERTUZZI                   – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato M.M, giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente

CONTRO

P.L nella sua qualità di amministratore del Condominio di Via P. 18 Ascoli Piceno, elettivamente  domiciliata in Roma, Via R.F 59, presso lo studio dell’avv A.F. , rappresentata e difesa dall’avv. A.R, giusta procura speciale in calce al controricorso

controricorrente

avverso la sentenza n. 3/06 del Giudice di pace di ASCOLI PICENO del 27.12.05, depositata il 09/01/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 del Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

FATTO E DIRITTO

Ricorrente: T.F.

Intimato: P.L quale amministratore pro tempore del Condominio di Via P. 18 di  Ascoli Piceno

Provvedimento impugnato: sentenza n. 3 del 2006 del Giudice di pace di Ascoli Piceno depositata il 9 gennaio 2006 e notificata il 13 febbraio 2006

 ****

1.L’odierno ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare facente parte del Condominio intimato, impugnava davanti al giudice di pace di Ascoli Piceno la delibera assembleare del 27 Giugno 2005 che ha disposto di porre a suo carico il pagamento di € 382,87 quale spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale predetto per il condominio per il recupero della somma di € 337,20  dovuta per il consumo di acqua a carico dell’odierno ricorrente, il quale ha provveduto al pagamento al ricevimento dell’invito del legale.

Il giudice di pace di Ascoli Piceno con la sentenza oggi impugnata respingeva il ricorso perché inammissibile e infondato. Riteneva cioè il giudicante che la delibera condominiale impugnata non era nulla per non avere un oggetto impossibile o illecito e non avendo essa inciso su diritti inviolabili per legge. La delibera in questione non poteva ritenersi neanche annullabile perché contraria alle norme disciplinanti il procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea. Riteneva ancora il giudice che nel caso in questione l’assemblea condominiale disponeva di un titolo valido per far valere la sua richiesta di pagamento per l’acqua consumata dall’odierno ricorrente, che non aveva contestato il debito che aveva provveduto al pagamento soltanto dopo aver ricevuto il sollecito da parte del legale. Le spese in questione quindi non potevano essere ripartite tra tutti i condomini proprio in conseguenza del ripetuto inadempimento dell’odierno ricorrente.

 2.Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. quattro c.p.c nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. con violazione dei principi informatori della materia. Il giudice di pace aveva errato per aver ritenuto ammissibile una deliberazione dell’assemblea che incidesse sui diritti individuali del condomino, ponendogli a carico totale una spesa sostenuta nell’interesse dell’intero Condominio. A suo giudizio non esisteva alcun titolo in base al quale il Condominio potesse procedere a tale ripartizione. Sempre a giudizio dell’odierno ricorrente la decisione sarebbe stata adottata in violazione della norma di cui all’articolo 112 c.p.c. per extrapetizione, perché fondata su causa petendi differente da quella posta a base della domanda. Inoltre sempre a giudizio del ricorrente la decisione impugnata violerebbe i principi informatori della materia in quanto “la regola equitativa da ritenersi applicata nella specie (il titolo per pretendere le spese del legale del condominio dal solo condomino era costituito dall’inadempimento di quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto) non si attiene agli stessi”.

 

3. Resiste con controricorso l’intimata.

 

4. Attivatasi procedura ex art 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

5. Il ricorso invece è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

Il Giudice di Pace ha, infatti, violato i principi informatori della materia (comunione e condominio), ritenendo legittima la delibera assembleare con la quale erano state poste esclusivamente a carico di un condomino le spese stragiudiziali relative al recupero di un credito del Condominio nei confronti del condomino debitore. Questa Corte ha, infatti, avuto occasione di affermare il principio che “E’ affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art 1137 c.c. – la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del Condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprime l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” (Cass. 1994 n. 3946 ).

La decisione con la quale l’assemblea ha posto a carico di un singolo condomino le spese sostenute per la procedura giudiziale del recupero delle somme dovute deve ritenersi assunta in violazione delle norme, che costituiscono principi informatori della materia, secondo le quali le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili. Nel caso in questione è pacifico che non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, né l’addebito della spesa può essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto.

 Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’opposizione originariamente proposta va accolta, e la delibera condominiale impugnata annullata. Le spese seguono la soccombenza.

 P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione originariamente proposta e annulla la delibera condominiale impugnata. Condanna il Condominio intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito di € 600,00 per onorari e € 100,00 per spese e per il giudizio di legittimità in € 400,00 per onorari e € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio il 29 aprile 2008.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

(Dott. Ippolisto Parziale)                           (Dott. Giovanni Settimj)

 

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 6 ott. 2008

 

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