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Configurabilità del reato di cui all’art. 479 del codice penale per il dipendente della Spa Poste Italiane addetto al recapito

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Il Tribunale Penale di Roma è stato chiamato a giudicare l’operato di un dipendente della Spa Poste Italiane, addetto al servizio di recapito. In particolare il postino non aveva reperito il nominativo del destinatario dell’atto giudiziario né sui citofoni e né sulle cassette postali. Il Pubblico Ministero ritenendo il postino colpevole del reato di cui all’art. 479 del codice penale (falso ideologico) concludeva per l’applicazione della pena di anni 2 di reclusione. Il Tribunale ha tuttavia assolto il dipendente della Spa Poste Italiane dal reato ascrittogli.

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SENTENZA 307/10

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della II sezione penale Dott.ssa Maria Pia Bianchi alla pubblica udienza del 12.1.2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado definita con giudizio ordinario
CONTRO
G.M. assistito e difeso dall’Avv. Vito Sola, nominato difensore di fiducia, con studio in Roma Via Ugo De Carolis 31
Libero presente

IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 479 in relaz. art. 493 c.p. perché in qualità di postino ed incaricato di pubblico servizio, attestava falsamente sull’avviso di ricevimento n. 76007367003-9 della raccomandata n. 77181657752-7 inviata dall’Avv. F.G. a C.S., in Via B. 11, Roma, che non aveva potuto recapitarla “per irreperibilità del destinatario”.
In Roma (Acilia) il 14.7.2007
Le parti hanno così concluso:
Pm: att. gen. anni 2 di reclusione
Avv. P.C.;
Avv. Imputato: assoluzione 530 cpp
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale decreto che dispone il giudizio, l’imputato, sopra generalizzato, è stato deferito al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica sull’assunto che avrebbe tenuto una condotta sussumibile in quella di natura delittuosa indicata in epigrafe.
Nel corso del processo, celebrato in presenza dell’imputato, le Parti hanno prestato il consenso all’utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., si è comunque proceduto all’escussione del teste C. all’epoca dei fatti direttore dell’ufficio postale Roma Acilia, ed all’esame dell’imputato.
Il Giudice ha invitato le Parti a concludere; queste hanno rassegnato le conclusioni trascritte a verbale e riportate in epigrafe ed il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito ritiene il Giudice, esaminati gli atti contenuti nel fascicolo, che l’imputato debba essere mandato assolto da reato ascrittogli, poiché dagli atti utilizzabili ai fini del decidere non si ricava prova certa della sussistenza dell’elemento soggettivo.
In punto di fatto si dà atto preliminarmente che l’imputato, un cittadino italiano incensurato, che ha svolto per circa trenta anni la professione di postino, senza che fosse mai accaduto nulla di anormale (cfr. deposizione teste C., in trascr. verb. ud. 12.1.2010), è comparso davanti al Tribunale rendendo dichiarazioni logicamente credibili con atteggiamento sereno.
Il fatto per cui è processo ha origine in data 14 luglio 2007, quando l’imputato nello svolgimento delle sue mansioni, si recava in Via B. 11 per recapitare la raccomandata inviata dall’avvocato E.G., parte civile costituita dinanzi al g.u.p., a C.S.. L’imputato ha riferito in udienza di essere giunto sul posto di aver controllato se vi era il nominativo del C. sul citofono e (dentro) nelle cassette delle lettere senza averlo trovato e quindi di aver riconsegnato il plico all’ufficio per irreperibilità del destinatario.
Dalle foto agli atti si ricava che sul citofono risulta indicato il nominativo del C. e tuttavia non può attribuirsi a tale elemento valore decisivo, perché manca anche un principio di prova che il giorno in cui l’imputato effettuava l’accesso, tale nominativo vi fosse, sicché residua il dubbio che la versione fornita dall’imputato possa essere rispondente al vero.
Il teste escusso, all’epoca dei fatti responsabile dell’ufficio postale di Acilia, così come alcune delle altre persone sentite in fase di indagini (le cui dichiarazioni sono utilizzabili, poiché le parti vi hanno acconsentito, come sopra indicato) hanno riferito che il postino, nel momento in cui verifica l’assenza del nominativo del destinatario della corrispondenza sul citofono e nella cassetta delle lettere, deve effettuare ricerche della persona.
Il concetto di ricerche ha tuttavia confini non certi, dato che in base al Decreto del Ministero delle Comunicazioni datato 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, è previsto all’art. 35 che gli invii debbono essere recapitati al destinatario “quando risulta possibile (…) senza particolari difficoltà”. Tale dato normativo, può, nell’ipotesi di specie, aver indotto l’imputato, che verosimilmente non ha davvero trovato il nominativo sul citofono e nella cassetta delle lettere (probabilmente perché il destinatario, edotto che gli sarebbe stato inviato l’atto della procedura esecutiva, lo aveva, sia pur temporaneamente, rimosso) ad apporre la dicitura non consegnato per irreperibilità del destinatario, senza sentirsi in dovere di assumere ulteriori informazioni.
In altre parole, ferma la sussistenza dell’elemento materiale e la riconducibilità della condotta all’imputato, gli elementi di fatto sopra indicati lasciano spazio al dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, necessario ai fini della condanna.
Sulla base di quanto sopra esposto deve ritenersi allora che l’imputato possa aver tenuto la condotta sopra indicata per essere incorso nell’errore di aver adempiuto esaustivamente ai suoi doveri.
Ne consegue che lo stesso va assolto dal reato ascrittogli, con la formula di cui al co. 2° dell’art. 530 c.p.p. per difetto dell’elemento soggettivo.
La decisione adottata con la presente sentenza impone la compensazione delle spese del procedimento tra le parti.
P.Q.M.
visto l’art. 530 co. 2° c.p.p.
ASSOLVE
G.M. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Compensa le spese del presente procedimento.
Termine gg 60.
Roma 6 febbraio 2010

                                                                                          IL GIUDICE
D.ssa Maria Pia Bianchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 9.2.2010

Sentenza divenuta irrevocabile
il 28.4.2010

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