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Coniugi separati e decorso del termine di prescrizione

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Il dettato dell’art. 2941, n. 1 c.c., che prevede la non decorrenza del termine di prescrizione tra coniugi, non si applica nel caso di coniugi separati. Pertanto nel caso di coniugi separati si applica il termine quinquennale di prescrizione. Ne consegue che il coniuge separato potrà richiedere le somme allo stesso dovute a titolo di mantenimento nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.

 

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SENTENZA 7981/2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE  Corrado                                –  Presidente  –

Dott. DI AMATO Sergio                                   –  Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina                           – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro                                  – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto                                    – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso 17068 dell’anno 2008 proposto da:

V.M.T.

Elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio, n. 7, nello studio dell’avv. Paola Agostini, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Nadia Betti, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

B.C.

                                                                                                       intimato

avverso la sentenza n. 793/2006 della Corte d’Appello di Torino, n. 504 depositata in data 15 luglio 2008.

sentita la relazione all’udienza del 4 luglio 2013 del consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. Paola Agostini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. – con atto di precetto notificato in data 10 gennaio 2003 V.M.T. intimava al proprio coniuge B.C. dal quale si era separata consensualmente nell’anno 1980, il pagamento della somma di € 48.842,44, corrispondente alla differenza fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di mantenimento proprio (dall’aprile 1980 fino al settembre 2002) e del figlio A., limitatamente al periodo compreso fra l’aprile del 1980 e il gennaio 1985. A tale atto faceva seguito il pignoramento, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, con riferimento alla pensione erogata dall’INPS.

1.1 – il B. proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo in primo luogo di aver esatta mente adempiuto alla propria obbligazione, e, in via subordinata, la prescrizione dei diritti vantati dalla moglie, per prescrizione del termine decennale. Sosteneva che, in ogni caso, la prescrizione non poteva ritenersi sospesa per quanto riguardava la quota del mantenimento relativo al figlio A. divenuto maggiorenne nell’anno 1982.

Affermava ancora l’opponente che la propria pensione, non essendo egli titolare di altri redditi, non poteva essere assoggettata ad esecuzione forzata nella quota di un terzo e chiedeva, quindi, che il pignoramento venisse ridotto alla percentuale di un quinto.

1.2. – Con sentenza depositata in data 15 aprile 2005 il Tribunale di Torino rigettava la proposta opposizione, rilevando in primo luogo l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, il cui decorso era sospeso dal rapporto di coniugio ai sensi dell’art. 2941 c.c., e osservando, nel merito, che le contestazioni del B. il quale, in quanto titolare di altri redditi, non aveva diritto alla riduzione del pignoramento, non trovavano riscontro nelle risultanze processuali.

1.3 – avverso tale decisione interponeva appello il B. il quale riproponeva le questioni già sollevate in primo grado, ribadendo, in particolare, l’eccezione di prescrizione.

Si costituiva la V. contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale in merito alla liquidazione delle spese processuali,

1.4 – Con sentenza non definitiva depositata in data 23 marzo 2007 la Corte di Appello di Torno accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal B. in relazione all’intero credito vantato dalla moglie, in primo luogo richiamando talune pronunce di questa Corte (nn. 12333/1988 e 675/2005) nelle quali si era affermato – tanto in relazione al divorzio, quanto alla separazione personale dei coniugi – che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non decorre dalla data della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole scadenze di pagamento. Tali arresti, ad avviso della Corte territoriale, pur non esaminando specificamente il problema della sospensione della prescrizione fra coniugi separati, avevano posto le premesse logiche per il superamento dell’indirizzo tradizionale secondo cui la separazione personale creando soltanto un’attenuazione del vincolo, non osta alla sospensione della prescrizione.

Sotto tale profilo si osserva che la ratio della disposizione contenuta nell’art. 2941 c.c., intesa ad evitare che la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge debitore si risolva in un vantaggio per il medesimo, non ricorre nell’ipotesi del coniuge separato, in quanto in tal caso l’unità familiare è già entrata in crisi e si è già verificato un intervento giudiziale nel momento della pronuncia della separazione.

Si rilevava, ancora, che i rapporti patrimoniale fra coniugi separati non si atteggiano in maniera diversa rispetto ai coniugi già divorziati, per i quali la prescrizione non viene sospesa: conseguentemente anche nel primo caso deve ritenersi inoperante la disposizione contenuta nell’art. 2941, n.1, c.c.

Veniva, pertanto, dichiarata la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n, 4, c.c., del credito azionato dalla V con riferimento al periodo anteriore al 10 gennaio 1998.

Dichiarato inammissibile il motivo di appello inerente alla riduzione del pignoramento, si disponeva, con separata ordinanza, in merito alla prosecuzione del giudizio allo scopo di verificare la fondatezza o meno dell’eccezione di adempimento sollevata dal B.

1.5. – Con sentenza definitiva depositata in data 15 luglio 2008 la Corte territoriale determinava, sulla base dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d’ufficio, l’ammontare del credito relativo al periodo non interessato dalla prescrizione, e, ritenuto assorbito l’appello incidentale, regolava le spese dell’intero giudizio sulla base dell’esito complessivo della lite, ponendole, previa compensazione nella restante parte, a carico dell’appellante principale nella misura del cinquanta per cento.

1.6 – Per la cassazione di entrambe le decisioni pa V. ha proposto ricorso, deducendo due motivi.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo, denunciandosi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 99, 112, 342 e 345 c.p.c., la ricorrente si duole dell’omessa declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione del credito relativo al contributo per il mantenimento della stessa V. in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello.

2.1. – Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica l’Ecc.ma Corte se la Corte di appello, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’intero credito in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e della corrispondente domanda proposta dall’appellante, in una situazione nella quale:

a) nel primo grado del giudizio la prescrizione era stata opposta limitatamente alle somme dovute per il mantenimento del figlio e non anche per il mantenimento della coniuge, e la pronuncia di rigetto dell’opposizione era stata emessa con specifico riferimento all’eccezione e alla domanda così come proposta; (omissis)

2.2. – La censura è infondata, in quanto le premesse in base alle quali la doglianza, ed il relativo quesito di diritto, sono articolate non corrisponde alla reale situazione processuale come correttamente interpretata dalla corte distrettuale.Risulta invero dall’esame degli atti processuali, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, cge l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente a precetto nel primo grado del giudizio riguardava l’intero credito vantato dall’odierna ricorrente.
Invero, evidentemente prefigurandosi il B. il rilievo inerente alla sospensione di cui all’art. 2941 c.c., aveva precisato che detta sospensione – per altro rilevabile anche d’ufficio – “in ogni caso” non era destinata ad operare per la quota di mantenimento del figlio:
detta puntualizzazione acquista significato soltanto ove si acceda alla tesi, recepita dalla Corte di appello nel delimitare l’ambito di operatività del”eccezione sollevata dall’opponente sia nel primo grado di giudizio, secondo cui la dedotta fattispecie estintiva riguardava l’intero credito vantata dalla V. (omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 4 luglio 2013.

Il Presidente                                                                                 Il Cons. Relatore

Dott. CARNEVALE Corrado                                            Dott. CAMPANILE Pietro

 

 

 

 

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014

 

 

 

 

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